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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4459 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_1 P.IVA_1
Moscatiello, c.f. e dall'Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._1
, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso C.F._2 introduttivo telematico, ed elett.te dom.ta presso il loro studio. opponente
E
- C.F.: - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura rilasciata su foglio separato dal ricorso per ingiunzione telematico, dall'Avv.
VI TO (C.F.: ), presso il cui studio elett.te domicilia. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso in opposizione. Per il resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO Parte_ Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-06-2025, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.100/2025 con il quale
[...] questo Giudice del Lavoro aveva ingiunto alla società il pagamento di complessivi
€.13294,52 oltre accessori e spese del procedimento.
Deduceva l'opponente l'avvenuto regolare pagamento effettuato nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto degli obblighi contrattuali. Contestava l'esecuzione dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti, i quali dovevano dar prova della regolare 1 esecuzione dell'attività lavorativa. Contestava altresì i conteggi effettuati in quanto quantificati e determinati da dipendente non autorizzato alla redazione delle buste paga.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale – o in subordine, l'eccezione riconvenzionale - di restituzione a carico del dipendente, di rimborsi spese erogati e non documentati, pari a complessivi €.16.000,00. Deduceva inoltre che il non era CP_1 stato licenziato dalla deducente, bensì si era dimesso senza preavviso;
che quindi era dovuta alla società l'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in ricorso.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il contestando con varie argomentazioni CP_1
l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La società opponente contesta la sussistenza del rapporto di lavoro rilevando di aver corrisposto correttamente tutte le retribuzioni ai propri dipendenti.
Ebbene, in disparte l'oggettiva contraddittorietà della prospettazione difensiva (da un canto l'opponente contesta l'intercorrenza del rapporto di lavoro, dall'altro dichiara di aver regolarmente retribuito i propri dipendenti, quindi anche il CP_1 implicitamente riconoscendo la sussistenza del rapporto lavorativo con questi), la effettività del rapporto lavorativo tra il e la è documentata dalla CP_1 Parte_1 comunicazione di licenziamento del 3-12-2024 inviata dalla società al e CP_1 fondata su un giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 05-12-2024 (cfr. in atti), comunicazione che, all'evidenza, presuppone la pregressa esistenza del rapporto;
vi è inoltre la busta paga del mese di Novembre 2024 emessa dalla società a nome del infine vi è la comunicazione di assunzione del lavoratore, CP_1 Parte_2 oltre alla comunicazione relativa all'avvenuto licenziamento del dipendente Pt_3
(cfr. nella produzione dell'opposto).
Tale documentazione, non espressamente contestata – la lettera di licenziamento non è stata disconosciuta dall'opponente – conferma l'intercorrenza del rapporto di lavoro quale fondamento del ricorso per ingiunzione.
Ciò premesso, questo Giudice non ignora il principio per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice impugnazione volta a farne
2 valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. ord. 15-12-2021 n.40110; 28-05-2019, n.14473; 28-05-2019, n.14486; 12-
03-2019, n.7020).
In specie, il lavoratore ha documentato il credito azionato in sede monitoria
(il Trattamento di fine rapporto e la mensilità di Novembre 2024) attraverso la busta paga di Novembre 2024 versata in atti.
A fronte di tale produzione documentale, la difesa dell'opponente ha dedotto che un proprio dipendente, tale si occupava della redazione delle buste Persona_1 paga, alterando i dati su richiesta dei responsabili di ES e NT AD (i precedenti datori di lavoro del . CP_1
Ora, preliminarmente va richiamato il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., n.
13533/2001; Cass. Lav. n. 13150/2016; Cass. Civ. n. 13685/2019).
In tema di risultanze delle buste paga, questo giudicante fa propri gli assunti espressi dalla Cassazione, secondo i quali i dati e le evidenze contabili annotate nei prospetti paga costituiscano una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. In alti termini prospetti paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi riportati, in virtù dell'art.2 l.n.4/1953 secondo cui le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. (cfr. tra le tante, Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre
2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986; nonché Cass.
n. 2239/2017). In particolare, nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n.
3 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli articoli 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa e' una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.. (Cass. Lav. n. 2239/2017 cit).
Nel caso di specie, a fronte di dati contabili chiari ed evidenti come risultanti dalla busta paga del mese di Novembre 2024, la società propone doglianze evidentemente generiche, senza fornire alcun riscontro documentale in ordine alla dedotta erroneità dei dati inseriti nella busta paga richiamata.
La domanda riconvenzionale è infondata.
A fondamento della stessa, l'opponente deduce di aver corrisposto al CP_1 rimborsi spese per un ammontare complessivo di €.16.000,00. Di tali esborsi, la società non fornisce alcuna prova documentale in merito alla loro effettiva corresponsione, né in ordine a quando tali somme sarebbero state corrisposte, ed al titolo per le quali esse sarebbero state erogate.
In assenza di alcun riscontro documentale – salvo produrre la richiesta di restituzione e non corredata dalle buste paga nell'ambito delle quali essa sarebbe stata corrisposta – la domanda di condanna, anche sotto forma di eccezione riconvenzionale, risulta del tutto generica e quindi palesemente infondata.
Parimenti infondata è la domanda/eccezione riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per asserite dimissioni del lavoratore.
4 Come già accennato, in atti vi è la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato al in data 3-12-2024, circostanza questa CP_1 incompatibile logicamente con la rassegnazione di dimissioni da parte del lavoratore.
Occorre inoltre considerare che come condivisibilmente sostenuto, In base all'art. 26
D.Lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. lav., 05/11/2024, n. 28384; Cass., Sez. Lav., 26.9.2023,
n. 2733).
La procedura prevista dalla normativa richiamata mira, da un lato, a conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, a fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
Le considerazioni che precedono rendono quindi prive di fondamento le deduzioni poste a base dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi formulate. Pertanto, l'opposizione va respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come d dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti di , con ricorso depositato in data 01-06- Parte_1 Controparte_1
2025, avverso decreto ingiuntivo pronunciato in favore di in data 05- Controparte_1
03-2025, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.100/2025;
• Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.3.250,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4459 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
- C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_1 P.IVA_1
Moscatiello, c.f. e dall'Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._1
, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso C.F._2 introduttivo telematico, ed elett.te dom.ta presso il loro studio. opponente
E
- C.F.: - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura rilasciata su foglio separato dal ricorso per ingiunzione telematico, dall'Avv.
VI TO (C.F.: ), presso il cui studio elett.te domicilia. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso in opposizione. Per il resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO Parte_ Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-06-2025, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.100/2025 con il quale
[...] questo Giudice del Lavoro aveva ingiunto alla società il pagamento di complessivi
€.13294,52 oltre accessori e spese del procedimento.
Deduceva l'opponente l'avvenuto regolare pagamento effettuato nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto degli obblighi contrattuali. Contestava l'esecuzione dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti, i quali dovevano dar prova della regolare 1 esecuzione dell'attività lavorativa. Contestava altresì i conteggi effettuati in quanto quantificati e determinati da dipendente non autorizzato alla redazione delle buste paga.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale – o in subordine, l'eccezione riconvenzionale - di restituzione a carico del dipendente, di rimborsi spese erogati e non documentati, pari a complessivi €.16.000,00. Deduceva inoltre che il non era CP_1 stato licenziato dalla deducente, bensì si era dimesso senza preavviso;
che quindi era dovuta alla società l'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in ricorso.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il contestando con varie argomentazioni CP_1
l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La società opponente contesta la sussistenza del rapporto di lavoro rilevando di aver corrisposto correttamente tutte le retribuzioni ai propri dipendenti.
Ebbene, in disparte l'oggettiva contraddittorietà della prospettazione difensiva (da un canto l'opponente contesta l'intercorrenza del rapporto di lavoro, dall'altro dichiara di aver regolarmente retribuito i propri dipendenti, quindi anche il CP_1 implicitamente riconoscendo la sussistenza del rapporto lavorativo con questi), la effettività del rapporto lavorativo tra il e la è documentata dalla CP_1 Parte_1 comunicazione di licenziamento del 3-12-2024 inviata dalla società al e CP_1 fondata su un giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 05-12-2024 (cfr. in atti), comunicazione che, all'evidenza, presuppone la pregressa esistenza del rapporto;
vi è inoltre la busta paga del mese di Novembre 2024 emessa dalla società a nome del infine vi è la comunicazione di assunzione del lavoratore, CP_1 Parte_2 oltre alla comunicazione relativa all'avvenuto licenziamento del dipendente Pt_3
(cfr. nella produzione dell'opposto).
Tale documentazione, non espressamente contestata – la lettera di licenziamento non è stata disconosciuta dall'opponente – conferma l'intercorrenza del rapporto di lavoro quale fondamento del ricorso per ingiunzione.
Ciò premesso, questo Giudice non ignora il principio per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice impugnazione volta a farne
2 valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. ord. 15-12-2021 n.40110; 28-05-2019, n.14473; 28-05-2019, n.14486; 12-
03-2019, n.7020).
In specie, il lavoratore ha documentato il credito azionato in sede monitoria
(il Trattamento di fine rapporto e la mensilità di Novembre 2024) attraverso la busta paga di Novembre 2024 versata in atti.
A fronte di tale produzione documentale, la difesa dell'opponente ha dedotto che un proprio dipendente, tale si occupava della redazione delle buste Persona_1 paga, alterando i dati su richiesta dei responsabili di ES e NT AD (i precedenti datori di lavoro del . CP_1
Ora, preliminarmente va richiamato il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., n.
13533/2001; Cass. Lav. n. 13150/2016; Cass. Civ. n. 13685/2019).
In tema di risultanze delle buste paga, questo giudicante fa propri gli assunti espressi dalla Cassazione, secondo i quali i dati e le evidenze contabili annotate nei prospetti paga costituiscano una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. In alti termini prospetti paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi riportati, in virtù dell'art.2 l.n.4/1953 secondo cui le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. (cfr. tra le tante, Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre
2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986; nonché Cass.
n. 2239/2017). In particolare, nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n.
3 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli articoli 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa e' una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.. (Cass. Lav. n. 2239/2017 cit).
Nel caso di specie, a fronte di dati contabili chiari ed evidenti come risultanti dalla busta paga del mese di Novembre 2024, la società propone doglianze evidentemente generiche, senza fornire alcun riscontro documentale in ordine alla dedotta erroneità dei dati inseriti nella busta paga richiamata.
La domanda riconvenzionale è infondata.
A fondamento della stessa, l'opponente deduce di aver corrisposto al CP_1 rimborsi spese per un ammontare complessivo di €.16.000,00. Di tali esborsi, la società non fornisce alcuna prova documentale in merito alla loro effettiva corresponsione, né in ordine a quando tali somme sarebbero state corrisposte, ed al titolo per le quali esse sarebbero state erogate.
In assenza di alcun riscontro documentale – salvo produrre la richiesta di restituzione e non corredata dalle buste paga nell'ambito delle quali essa sarebbe stata corrisposta – la domanda di condanna, anche sotto forma di eccezione riconvenzionale, risulta del tutto generica e quindi palesemente infondata.
Parimenti infondata è la domanda/eccezione riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per asserite dimissioni del lavoratore.
4 Come già accennato, in atti vi è la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato al in data 3-12-2024, circostanza questa CP_1 incompatibile logicamente con la rassegnazione di dimissioni da parte del lavoratore.
Occorre inoltre considerare che come condivisibilmente sostenuto, In base all'art. 26
D.Lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. lav., 05/11/2024, n. 28384; Cass., Sez. Lav., 26.9.2023,
n. 2733).
La procedura prevista dalla normativa richiamata mira, da un lato, a conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, a fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
Le considerazioni che precedono rendono quindi prive di fondamento le deduzioni poste a base dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi formulate. Pertanto, l'opposizione va respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come d dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti di , con ricorso depositato in data 01-06- Parte_1 Controparte_1
2025, avverso decreto ingiuntivo pronunciato in favore di in data 05- Controparte_1
03-2025, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.100/2025;
• Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.3.250,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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