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Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto da DE Et'MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Bardi e Leonardo Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. Prot. nr. 1229/2020, con cui il Questore della Provincia di Firenze ha dichiarato inammissibile la domanda inoltrata ex art. 103, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, adottato in data 27 ottobre 2020 e notificato in data 18 novembre 2020;
- nonché, per quanto occorrer possa, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 nella misura in cui, nella sua valenza di regolamento volizione-preliminare, costituisce fonte del provvedimento questorile impugnato in via principale, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Questura di Firenze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa US PI e udito per l’Amministrazione resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor DE T’MI, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Con dichiarazione depositata nel fascicolo di causa in data 27 marzo 2026 il ricorrente dava atto di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, ritiene che la causa vada dichiarata definita con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL CA, Presidente
US PI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US PI | AL CA |
IL SEGRETARIO