Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO TO Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere IA UC Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61385 del registro di segreteria, proposto da MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, al viale dell’Esercito n. 186, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Capo del I Reparto, Dirigente Dott.ssa Marzia Lettieri TO (c.f. [...]), in virtù di mandato in calce all’atto di impugnazione contro
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato a …omissis… il …omissis… e residente in …omissis…, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Passiatore (c.f. [...], posta elettronica certificata:
giovannapassiatore@legalmail.it) e dall’avv. Patrizia Pino (c.f.
[...], pec: patriziapino@ordineavvocatiroma.org)
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio delle stesse, al viale Mazzini, n. 120, in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione
e nei confronti di INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Lidia Carcavallo
(codice fiscale [...]; p.e.c.:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale [...]; p.e.c.:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), PP IA
(codice fiscale [...]; p.e.c.:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e GI Preden
(codice fiscale [...]; p.e.c.:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 701/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 2 novembre 2023;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. IA UC, il ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della Difesa, parte appellante, l’avv. Giovanna Passiatore per …Omissis… e l’avv.
PP IA per l’Inps, parti appellate.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 28 febbraio 2024, il Ministero della Difesa ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso di …Omissis…, primo maresciallo dell’Aeronautica militare, e dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con unico ed articolato motivo di doglianza, il Dicastero appellante lamenta la violazione e falsa ed errata applicazione degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 per aver il Giudice territoriale ritenuto applicabile il disposto dell’articolo 207 del citato d.P.R. ai sensi del quale il provvedimento pensionistico può essere sempre revocato o modificato quando l’interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Eccepisce, in particolare, il Ministero appellante che la domanda oggetto di giudizio non poteva reputarsi nuova in quanto afferente solo ad una modalità di ricalcolo di una posizione pensionistica che aveva formato oggetto di precedente provvedimento definitivo e che, in ogni caso, l’appellato “avrebbe ben potuto presentare” tale domanda prima delle pronunce della Corte dei conti a Sezioni Riunite.
Né, ad avviso del Ministero appellante, potrebbe sostenersi che non vi sarebbe un termine di decadenza con riferimento all’istanza del pensionato volta ad ottenere una modifica in melius del trattamento pensionistico, dovendo trovare applicazione gli articoli 204 e 205, comma 3, del predetto d.P.R. n. 1092/1973 secondo cui la domanda dell’interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni. Peraltro, se non si potesse far rientrare la fattispecie in esame nella disciplina recata dai su richiamati articoli 204 e 205 del d.P.R. 1092 del 1973, “potrebbe unicamente trattarsi di un errore di diritto, per il quale è esclusa a monte ogni tipo di revoca o modifica del provvedimento definitivo”.
In conclusione, il Ministero della Difesa chiede di annullare o riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 26 giugno 2025, si è costituito
…Omissis… che, dopo aver riassunto la vicenda, ha, preliminarmente, eccepito l’improcedibilità o inammissibilità del gravame per non aver il Ministero della Difesa ritualmente provveduto alla notifica del decreto di fissazione udienza ai procuratori.
Nel merito, l’appellato ha insistito per l’infondatezza dell’atto di appello e per la conferma della sentenza impugnata reputando incensurabile la pronuncia del Giudice territoriale sia alla luce delle sentenze rese in materia dalle Sezioni Riunite di questa Corte, che secondo una corretta interpretazione degli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973.
In conclusione, la parte appellata chiede di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, nel merito, di rigettare l’appello, con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore dei difensori.
All’udienza del 3 luglio 2025, il Presidente, rilevato che il contraddittorio processuale per la fase di appello non risultava correttamente instaurato per difetto di prova della notifica del decreto di fissazione dell’udienza, ha fissato una nuova udienza, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.g.c., per consentire al Ministero della Difesa di verificare le notificazioni eseguite.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2025, si è costituito l’Inps concludendo per il rigetto del gravame alla luce del disposto normativo degli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 e della giurisprudenza contabile d’appello in materia, secondo cui il termine di decadenza triennale atterrebbe esclusivamente all’istanza amministrativa.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di improcedibilità e/o la inammissibilità dell’appello del Ministero della Difesa per mancata notifica del decreto di fissazione udienza.
Con la su richiamata ordinanza a verbale, resa all’udienza del 3 luglio 2025, il Presidente aveva, infatti, disposto il rinvio ad una nuova udienza per consentire al Ministero della Difesa la verifica delle notificazioni effettuate.
Osserva il Collegio che, secondo il disposto dell’articolo 182, c.g.c.,
la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce ed il Collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla; qualora tale ordine di rinnovazione non sia eseguito, il Collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
Nella vicenda all’odierno esame, pur non avendo il Ministero della Difesa provveduto alla rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 3 luglio 2025, il Collegio rileva la regolare costituzione in giudizio sia dell’appellato …Omissis…, avvenuta con memoria depositata in data 26 giugno 2025, che dell’Istituto previdenziale, costituitosi il 18 dicembre 2025, risultando, pertanto, raggiunto lo scopo del rispetto del pieno contraddittorio tra le parti.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c.,
secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Il Ministero della Difesa, parte appellante, lamenta la violazione della normativa dettata dagli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n.
1092/1973 nella parte in cui prevedono che la domanda dell'interessato per la revoca o modifica del provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza deve essere presentata entro il termine di decadenza triennale.
Osserva il Collegio che l’art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza qualora: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
In particolare, e per quanto di rilievo nel presente giudizio, l’art.
205, comma 2, del citato d.P.R. aggiunge che, nelle predette ipotesi c)
e d) ovvero in caso di rinvenimento di nuovi documenti o di documenti riconosciuti falsi, la domanda dell’interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato.
Trattasi di normativa che risponde alle esigenze dettate dagli articoli 3 e 97 Cost., ma anche ai principi degli articoli 36 e 38 della Carta costituzionale (Corte Cost., sent. n. 148/2017).
Evidenzia, tuttavia, il Collegio, che l’intera disciplina dettata dagli articoli 203 e seguenti del su richiamato d.P.R. n. 1092/1973 attiene all’eventuale modifica o revoca del provvedimento pensionistico ad opera dell’ufficio “che lo ha emesso”, come emerge dal tenore letterale del predetto art. 203, nonché dal successivo articolo 205, comma 1, ove si specifica che l’iniziativa può avvenire d’ufficio o a domanda dell’interessato.
La normativa richiamata dal Ministero appellante appare, quindi, circoscritta ad eventuali domande di natura amministrativa e non di natura giurisdizionale.
Reputa, dunque, il Collegio, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile d’appello in materia, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsene, che “il termine di decadenza di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all’istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti” (I App., sent. n. 94/2024, n. 116/2025 e n.
124/2025, App. Sicilia, sent. n. 109/2024, II App., sent. n. 132/2016, III App., sent. n. 60/2020).
Questa Sezione ha, inoltre, già avuto modo di chiarire che l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni (I App., sent. n. 124/2025).
In conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l’atto di appello proposto dal Ministero della Difesa, in integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della novità delle argomentazioni prospettate a sostegno dell’impugnativa.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
61385 del ruolo generale, rigetta l’atto di appello promosso dal MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to IA UC
IL PRESIDENTE
f.to CO TO Depositata in Segreteria il 3/2/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi