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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/398
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile composta dai magistrati:
IA TE PA Presidente
TE AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero 398 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f.e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Cagliari, via Tel Aviv n. 25, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via
Garibaldi n. 203, presso lo studio dell'Avv. Silvia Obino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti resa a margine dell'atto di opposizione introduttivo del primo grado del giudizio;
APPELLANTE
contro
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2 P.IVA_2
, con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Controparte_3
Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Pagina 1 Nell'interesse dell'appellante: “Si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1161/2024,
Voglia:
1)Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'Atto di Ingiunzione n. 00819/2016 per i motivi di cui in espositiva;
2) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Il valore della causa è pari ad Euro 7.239,93”
Nell'interesse dell'appellata: “Affinché il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE in toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza impugnata n. 1161/2024, emessa a verbale dal Tribunale di Cagliari il
06.05.2024, pubblicata in pari data e non notificata.
Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 3.11.2016, propose opposizione dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Cagliari per sentir revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 00819/2016 emesso il 28.09.2016 da e notificato alla società CP_2 opponente il 4.10.2016.
A sostegno dell'opposizione, dedusse che:
- col predetto atto di ingiunzione, aveva ingiunto a il CP_2 Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 7.239,93;
- tale credito era sorto dal mancato pagamento del servizio idrico irrogato da CP_2 tra gli anni 2011 e 2014, in virtù del contratto di somministrazione n. 1979-
[...]
167639, per uso “DOMESTICO – NON RESIDENTE”, intestato alla sig.ra Pt_1 in Obino e posto a servizio dell'immobile sito in via Helsinky n. 6 in Cagliari;
[...]
- l'intestazione formale dell'atto di ingiunzione conteneva la dicitura: “Gentile cliente via Helsinky n. 6 p.T 09100 CA, cliente n. 10073895, intestazione Parte_2
IN OBINO”; Parte_1
-
Pagina 2 - l'atto era stato consegnato in busta chiusa a mano di identificata quale Parte_1 moglie del legale rappresentante della che perciò lo riceveva Controparte_1
“casualmente”.
- era stata destinataria della notificazione dell'atto di ingiunzione, ma Controparte_1 non aveva sottoscritto alcun contratto relativo all'utenza ivi indicata e non aveva neppure ricevuto alcuna fatturazione, né verificato i relativi consumi.
Ciò precisato, eccepì, dapprima, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, poiché relativa ad un'utenza idrica ad essa non intestata;
in secondo luogo, eccepì la nullità della notifica poiché eseguita in Cagliari nella via Helsinky n. 6, ossia presso un indirizzo non corrispondente alla sede legale della società, sita in Cagliari, alla via
Tel Aviv n. 25.
Nel merito, contestò l'an e il quantum delle pretese avverse rilevando che, in ogni caso, i crediti anteriori al 4.10.2011 dovevano considerarsi prescritti poiché non era stato trasmesso dall'intimante alcun sollecito di pagamento delle predette somme.
si costituì in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto CP_2 affermato e dedotto dall'opponente, in particolare facendo rilevare che la notifica dell'ingiunzione era stata regolarmente indirizzata alla “Ediltourist via Helsinky n. 6 Cagliari”, poiché in Parte_1
Obino, al momento della stipula del contratto di fornitura, aveva dichiarato che la concessione d'acqua per uso domestico era stata richiesta in relazione all'immobile “posto in via Helsinky (Impr.
”, indicando tale indirizzo nel modulo di conclusione del contratto. CP_1
Di conseguenza, l'atto di ingiunzione era stato correttamente notificato presso la predetta società, sulla base delle indicazioni fornite dall'intestataria dell'utenza da considerarsi perciò Parte_1
l'effettiva ed unica destinataria dell'ingiunzione.
Eccepì, pertanto, il difetto di legittimazione attiva della nel giudizio di Controparte_1 opposizione, per mancanza di interesse ad agire in suo capo, non essendo essa il debitore ingiunto.
Sull'eccepita prescrizione dei crediti anteriori al 4.10.2011, fece rilevare invece di aver sollecitato il pagamento, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione. Domandò perciò la conferma dell'ingiunzione di pagamento e, in via subordinata, l'accertamento del credito vantato nei confronti di , con conseguente condanna della medesima al pagamento. Parte_3
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa con sentenza n. 1161/2024 del
6.05.2024 con la quale il Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Civile, rigettò l'opposizione
Pagina 3 promossa da accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione a proporre Controparte_1 opposizione sollevata da CP_2
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
“a. l'ingiunzione è emessa a carico di , come si evince dal suo tenore letterale dove si Parte_1 premette che non ha pagato le fatture e poi “INGIUNGE al predetto debitore di Parte_1 pagare” […] il relativo importo, e dal fatto che sia nell'ingiunzione che nella tabella allegata recante l'elenco fatture, si faccia esclusivamente riferimento al codice cliente 10073895, alla denominazione in OBINO e al numero 1979-167639 del contratto stipulato dalla Parte_1
; Pt_1
b. alla luce di questi elementi, il l'indicazione dell'impresa EDILTOURIST VIA HELSINKI N. SEI
PT ZERO 9100 CAGLIARI CA va intesa come riferita esclusivamente il soggetto – prescelto dalla
in occasione della stipula del contratto – presso il quale l'atto doveva essere notificato e Pt_1 non come finalizzato a identificare il soggetto cui l'ingiunzione era rivolta.
15. Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti la circostanza che, nell'indicare l'indirizzo della destinataria dell'ingiunzione ( ), abbia Parte_1 CP_2 omesso di porre l'espressione “presso”, così ingenerando il dubbio in capo all'opponente circa il soggetto effettivamente destinatario dell'ingiunzione”.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: Controparte_1
I Motivo) Sul soggetto intimato.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di Controparte_1 accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società a promuovere l'opposizione.
Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'ingiunzione n. 00819/2016 fosse stata emessa pacificamente a carico di non considerando, però, che unico destinatario della Parte_1 notificazione e, quindi, dell'intimazione era stata che, “ricevuta l'intimazione, Controparte_1 resasi conto che la stessa è relativa ad una utenza non a lei intestata, DEVE NECESSARIAMENTE proporre opposizione”.
Inoltre, la sentenza non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il soggetto legittimato a proporre opposizione, posto che l'ingiunzione di pagamento non era stata notificata contestualmente ad alcun altro soggetto, diverso dalla in ogni caso, “la proposizione dell'opposizione da Controparte_1 parte di , tra l'altro, non avrebbe escluso l'interesse di ad impugnare Parte_1 Controparte_1
Pagina 4 l'atto ed a richiederne la revoca, e/o la dichiarazione di inefficacia e/o nullità e/o l'annullamento nella parte in cui la stessa era a lei intestata ed era stata a lei notificata”. Per l'appellante, quindi,
“la sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere legittimata alla proposizione CP_1 dell'opposizione all'ingiunzione, perché a lei intestata”.
II Motivo) Sulla errata indicazione della impresa come soggetto presso il quale CP_1
l'intimazione doveva essere notificata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non sarebbe stato provato che aveva Parte_1 indicato quale soggetto presso il quale dovevano essere notificate le fatture relative Controparte_1 al contratto di fornitura da lei stipulato e, di conseguenza, anche l'eventuale ingiunzione di pagamento. All'opposto, dall'esame della documentazione prodotta da nel giudizio CP_2 di opposizione, sarebbe emerso che era intestataria dell'utenza e tutte le precedenti Parte_1 fatture erano state indirizzate a presso Mai direttamente a . Parte_1 CP_1 CP_1
Nel contratto di somministrazione prodotto da mancherebbe l'elezione di domicilio CP_2 presso la società appellante, la cui indicazione “accanto alla via Helsinky, probabilmente all'epoca
(1979) consentiva una migliore identificazione dell'immobile appena edificato dalla Lo CP_1 spazio relativo al recapito bollette è vuoto, con ciò significando che il recapito delle bollette doveva essere eseguito a nella via Helsinky a Cagliari”. Parte_1
Pertanto, “la sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere che nessuna legittimazione aveva a ricevere un atto in nome e per conto di ”. CP_1 Parte_1
III Motivo) Sulla compensazione delle spese.
La pronuncia sulla compensazione delle spese sarebbe errata poiché “ non solo ometteva CP_2
l'espressione “presso” ma ometteva proprio l'intestazione intestando l'ingiunzione Parte_1 solo a e notificando l'ingiunzione solo alla società”. In questo modo, “invece di CP_1 riconoscere l'errore nel quale era incorsa, e magari revocare l'atto in autotutela”, avrebbe costretto a promuovere il giudizio di opposizione per evitare il passaggio in giudicato CP_1 dell'intimazione nei suoi confronti. Ciò giustificherebbe la pronuncia di condanna di alla CP_2 rifusione delle spese in favore di nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.
si è costituita contestando integralmente le doglianze dell'appellante poiché CP_2
“pretestuose ed infondate”, posto che il contenuto dello stesso atto di ingiunzione sarebbe sufficiente “a dimostrare, in modo inequivocabile, che la società è soltanto il Controparte_1 soggetto indicato da all'atto della stipula, quale quello abilitato a ricevere la Parte_1
Pagina 5 corrispondenza, e non certo l'utente – contraente, debitore degli importi dovuti”. Nel riportarsi alle argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio, ha quindi concluso domandando la conferma della sentenza appellata.
Con note conclusive autorizzate, ha confermato le precedenti difese e conclusioni, Controparte_1 evidenziando che la decisione del Tribunale sarebbe contraria ai principi cardine del diritto processuale e sostanziale e, in particolare, dell'art. 100 c.p.c., essendo palese, attuale e concreto l'interesse di a proporre opposizione all'atto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, Controparte_1 posto che in caso di inerzia avrebbe potuto essere destinataria di un'azione esecutiva da parte di dell'art 91 c.p.c., per avere il giudice disposto la compensazione delle spese processuali, CP_2 nonostante il “palese errore di e la fondatezza dell'opposizione; nonché dell'art. 96 CP_2
c.p.c., sussistendo la colpa grave di per aver “resistito in giudizio per otto anni, CP_2 nonostante la palese estraneità di al rapporto debitorio (ammessa dalla stessa CP_1 CP_2 che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva”. L'appellante ha altresì aggiunto che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da un “insanabile paradosso logico” nella parte in cui “il Tribunale accoglie la tesi di negando la legittimazione attiva, ma contestualmente riconosce che CP_2
l'atto era ambiguo e tale da ingenerare dubbi in Se l'atto ha ingenerato un dubbio CP_1 giuridicamente rilevante, allora sussiste per ciò solo l'interesse (art. 100 c.p.c.) a rimuovere quel dubbio mediante l'azione di opposizione”.
Anche nelle memorie conclusive autorizzate ha richiamato integralmente le CP_2 argomentazioni addotte nei precedenti scritti difensivi, concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 28.11.2025 la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'appello proposto da è fondato nella parte in cui censura la decisione del giudice Controparte_1 di primo grado che afferma il difetto di legittimazione della predetta società a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 819/2016.
Sussiste, infatti, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a per essere stata CP_1 CP_1 destinataria della notificazione dell'atto ingiuntivo, e per essere essa stessa indicata cliente nell'ingiunzione notificata, essendo, dunque, dubbia l'identità del debitore ingiunto.
Segnatamente, stando al tenore letterale dell'ingiunzione, oltre ad essere Controparte_1 destinataria dell'atto notificato, è indicata nell'intestazione dell'ingiunzione stessa in alto a destra come “Gentile Cliente”, ossia come il soggetto al quale l'atto è indirizzato ed al quale è stato perciò notificato;
ciò è confermato anche dal fatto che il predetto atto è stato consegnato in busta chiusa a
Pagina 6 mani della sig.ra che l'ha ritirato proprio in qualità di coniuge del legale rappresentante Parte_1 della società, alla quale l'atto è stato poi (ovviamente) consegnato.
Pacifica l'intestazione nei confronti di non può omettersi di rilevare, tuttavia, che Controparte_1 immediatamente dopo la qualificazione della predetta società come cliente al quale ci si riferisce e nei confronti del quale deve, perciò, eseguirsi la notificazione, è presente nell'ingiunzione la seguente dicitura: “cliente n. 10073895; Intestazione: NA AN IN OBINO;
Descrizione tipologia: DOMESTICO – NON RESIDENTE;
C.F.: Ubicazione: via C.F._1
Helsinky 6 – CAGLIARI CA;
stato contratto: ATTIVO”.
Ebbene, il riferimento nel medesimo atto di ingiunzione a due soggetti giuridici distinti, entrambi
(incompatibilmente) qualificati come clienti, genera inevitabilmente il dubbio sull'effettiva identità del debitore e sull'effettivo destinatario della notificazione.
Nella specie, il dubbio è alimentato dal fatto che il creditore ha, in maniera ambigua, indicato il cliente ingiunto, qualificandolo, ora come p.T Controparte_4
09100 CAGLIARI CA, ora come “cliente n. 10073895 Intestazione: IN OBINO”; Parte_1 al contempo, si ingiunge genericamente al “predetto debitore” senza indicare le generalità di tale soggetto, con possibile equivoco sull'identificazione di colui che sarebbe tenuto al pagamento.
Ebbene, proprio la plausibile incertezza ingenerata dal tenore dell'ingiunzione e dalla sua notifica, ha legittimato, a giudizio di questa Corte, la ad opporsi all'ingiunzione medesima, CP_1 perché si affermi la sua estraneità al rapporto sotteso all'ingiunzione. D'altronde, lo stesso
Tribunale di Cagliari nella sentenza impugnata, non senza incorrere in una certa contraddizione, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, ha dato atto che - CP_2 nell'indicare l'indirizzo della destinataria dell'ingiunzione - aveva omesso di porre l'espressione
“presso”, così ingenerando il dubbio in capo all'opponente circa il soggetto effettivamente destinatario dell'ingiunzione.
Si richiama, a supporto degli argomenti svolti, il principio giurisprudenziale per cui, quando “un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato” ( Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2011, n. 9911, nonché Sez. 2, sent. 7 giugno 2013, n. 14444).
Pagina 7 è, pertanto, legittimata a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 al fine di far accertare la sua estraneità al rapporto obbligatorio, impedendo che l'atto possa fungere da titolo esecutivo nei suoi confronti. “Lo scopo dell'opposizione, in un caso siffatto, non è — in senso proprio — la "revoca" del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto il riconoscimento, in favore dell'opponente, del difetto di titolarità dello stesso, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, evenienza che è, peraltro, da rilevarsi anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi giudizio, se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Pertanto, “allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio” (Cass. n. 21213 del 2022).
Deriva, ulteriormente, da quanto precede, che l'ingiunzione non è stata utilmente rivolta contro la società dovendo escludersi che sia creditrice nei suoi confronti. CP_1 CP_2
***
Le spese dell'intero giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore entro € 26.000,00 (giudizio di primo grado: parametro medio per le prime due fasi, minimo quanto alla fase trattazione/istruttoria per la contenuta attività ivi svolta e alla fase decisionale, non essendo l'appellante neppure comparso all'udienza di discussione;
giudizio d'appello: parametro medio per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito in entrambi i gradi del giudizio.
***
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n.1161/2024, resa dal Tribunale di Cagliari il 6.05.2024:
- dichiara il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio oggetto di ingiunzione per cui è causa in capo a Controparte_1
Pagina 8 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2
, alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante, liquidandole, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, e con la riduzione per la pronuncia in rito, in euro 1.693,50
per il primo grado e in euro 1.983,00 per l'appello, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia M. Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile composta dai magistrati:
IA TE PA Presidente
TE AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero 398 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f.e P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Cagliari, via Tel Aviv n. 25, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via
Garibaldi n. 203, presso lo studio dell'Avv. Silvia Obino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti resa a margine dell'atto di opposizione introduttivo del primo grado del giudizio;
APPELLANTE
contro
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2 P.IVA_2
, con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Controparte_3
Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Pagina 1 Nell'interesse dell'appellante: “Si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1161/2024,
Voglia:
1)Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'Atto di Ingiunzione n. 00819/2016 per i motivi di cui in espositiva;
2) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Il valore della causa è pari ad Euro 7.239,93”
Nell'interesse dell'appellata: “Affinché il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE in toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza impugnata n. 1161/2024, emessa a verbale dal Tribunale di Cagliari il
06.05.2024, pubblicata in pari data e non notificata.
Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 3.11.2016, propose opposizione dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Cagliari per sentir revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 00819/2016 emesso il 28.09.2016 da e notificato alla società CP_2 opponente il 4.10.2016.
A sostegno dell'opposizione, dedusse che:
- col predetto atto di ingiunzione, aveva ingiunto a il CP_2 Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 7.239,93;
- tale credito era sorto dal mancato pagamento del servizio idrico irrogato da CP_2 tra gli anni 2011 e 2014, in virtù del contratto di somministrazione n. 1979-
[...]
167639, per uso “DOMESTICO – NON RESIDENTE”, intestato alla sig.ra Pt_1 in Obino e posto a servizio dell'immobile sito in via Helsinky n. 6 in Cagliari;
[...]
- l'intestazione formale dell'atto di ingiunzione conteneva la dicitura: “Gentile cliente via Helsinky n. 6 p.T 09100 CA, cliente n. 10073895, intestazione Parte_2
IN OBINO”; Parte_1
-
Pagina 2 - l'atto era stato consegnato in busta chiusa a mano di identificata quale Parte_1 moglie del legale rappresentante della che perciò lo riceveva Controparte_1
“casualmente”.
- era stata destinataria della notificazione dell'atto di ingiunzione, ma Controparte_1 non aveva sottoscritto alcun contratto relativo all'utenza ivi indicata e non aveva neppure ricevuto alcuna fatturazione, né verificato i relativi consumi.
Ciò precisato, eccepì, dapprima, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, poiché relativa ad un'utenza idrica ad essa non intestata;
in secondo luogo, eccepì la nullità della notifica poiché eseguita in Cagliari nella via Helsinky n. 6, ossia presso un indirizzo non corrispondente alla sede legale della società, sita in Cagliari, alla via
Tel Aviv n. 25.
Nel merito, contestò l'an e il quantum delle pretese avverse rilevando che, in ogni caso, i crediti anteriori al 4.10.2011 dovevano considerarsi prescritti poiché non era stato trasmesso dall'intimante alcun sollecito di pagamento delle predette somme.
si costituì in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto CP_2 affermato e dedotto dall'opponente, in particolare facendo rilevare che la notifica dell'ingiunzione era stata regolarmente indirizzata alla “Ediltourist via Helsinky n. 6 Cagliari”, poiché in Parte_1
Obino, al momento della stipula del contratto di fornitura, aveva dichiarato che la concessione d'acqua per uso domestico era stata richiesta in relazione all'immobile “posto in via Helsinky (Impr.
”, indicando tale indirizzo nel modulo di conclusione del contratto. CP_1
Di conseguenza, l'atto di ingiunzione era stato correttamente notificato presso la predetta società, sulla base delle indicazioni fornite dall'intestataria dell'utenza da considerarsi perciò Parte_1
l'effettiva ed unica destinataria dell'ingiunzione.
Eccepì, pertanto, il difetto di legittimazione attiva della nel giudizio di Controparte_1 opposizione, per mancanza di interesse ad agire in suo capo, non essendo essa il debitore ingiunto.
Sull'eccepita prescrizione dei crediti anteriori al 4.10.2011, fece rilevare invece di aver sollecitato il pagamento, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione. Domandò perciò la conferma dell'ingiunzione di pagamento e, in via subordinata, l'accertamento del credito vantato nei confronti di , con conseguente condanna della medesima al pagamento. Parte_3
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa con sentenza n. 1161/2024 del
6.05.2024 con la quale il Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Civile, rigettò l'opposizione
Pagina 3 promossa da accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione a proporre Controparte_1 opposizione sollevata da CP_2
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
“a. l'ingiunzione è emessa a carico di , come si evince dal suo tenore letterale dove si Parte_1 premette che non ha pagato le fatture e poi “INGIUNGE al predetto debitore di Parte_1 pagare” […] il relativo importo, e dal fatto che sia nell'ingiunzione che nella tabella allegata recante l'elenco fatture, si faccia esclusivamente riferimento al codice cliente 10073895, alla denominazione in OBINO e al numero 1979-167639 del contratto stipulato dalla Parte_1
; Pt_1
b. alla luce di questi elementi, il l'indicazione dell'impresa EDILTOURIST VIA HELSINKI N. SEI
PT ZERO 9100 CAGLIARI CA va intesa come riferita esclusivamente il soggetto – prescelto dalla
in occasione della stipula del contratto – presso il quale l'atto doveva essere notificato e Pt_1 non come finalizzato a identificare il soggetto cui l'ingiunzione era rivolta.
15. Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti la circostanza che, nell'indicare l'indirizzo della destinataria dell'ingiunzione ( ), abbia Parte_1 CP_2 omesso di porre l'espressione “presso”, così ingenerando il dubbio in capo all'opponente circa il soggetto effettivamente destinatario dell'ingiunzione”.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: Controparte_1
I Motivo) Sul soggetto intimato.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di Controparte_1 accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società a promuovere l'opposizione.
Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'ingiunzione n. 00819/2016 fosse stata emessa pacificamente a carico di non considerando, però, che unico destinatario della Parte_1 notificazione e, quindi, dell'intimazione era stata che, “ricevuta l'intimazione, Controparte_1 resasi conto che la stessa è relativa ad una utenza non a lei intestata, DEVE NECESSARIAMENTE proporre opposizione”.
Inoltre, la sentenza non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il soggetto legittimato a proporre opposizione, posto che l'ingiunzione di pagamento non era stata notificata contestualmente ad alcun altro soggetto, diverso dalla in ogni caso, “la proposizione dell'opposizione da Controparte_1 parte di , tra l'altro, non avrebbe escluso l'interesse di ad impugnare Parte_1 Controparte_1
Pagina 4 l'atto ed a richiederne la revoca, e/o la dichiarazione di inefficacia e/o nullità e/o l'annullamento nella parte in cui la stessa era a lei intestata ed era stata a lei notificata”. Per l'appellante, quindi,
“la sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere legittimata alla proposizione CP_1 dell'opposizione all'ingiunzione, perché a lei intestata”.
II Motivo) Sulla errata indicazione della impresa come soggetto presso il quale CP_1
l'intimazione doveva essere notificata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non sarebbe stato provato che aveva Parte_1 indicato quale soggetto presso il quale dovevano essere notificate le fatture relative Controparte_1 al contratto di fornitura da lei stipulato e, di conseguenza, anche l'eventuale ingiunzione di pagamento. All'opposto, dall'esame della documentazione prodotta da nel giudizio CP_2 di opposizione, sarebbe emerso che era intestataria dell'utenza e tutte le precedenti Parte_1 fatture erano state indirizzate a presso Mai direttamente a . Parte_1 CP_1 CP_1
Nel contratto di somministrazione prodotto da mancherebbe l'elezione di domicilio CP_2 presso la società appellante, la cui indicazione “accanto alla via Helsinky, probabilmente all'epoca
(1979) consentiva una migliore identificazione dell'immobile appena edificato dalla Lo CP_1 spazio relativo al recapito bollette è vuoto, con ciò significando che il recapito delle bollette doveva essere eseguito a nella via Helsinky a Cagliari”. Parte_1
Pertanto, “la sentenza dovrà essere riformata nel senso di ritenere che nessuna legittimazione aveva a ricevere un atto in nome e per conto di ”. CP_1 Parte_1
III Motivo) Sulla compensazione delle spese.
La pronuncia sulla compensazione delle spese sarebbe errata poiché “ non solo ometteva CP_2
l'espressione “presso” ma ometteva proprio l'intestazione intestando l'ingiunzione Parte_1 solo a e notificando l'ingiunzione solo alla società”. In questo modo, “invece di CP_1 riconoscere l'errore nel quale era incorsa, e magari revocare l'atto in autotutela”, avrebbe costretto a promuovere il giudizio di opposizione per evitare il passaggio in giudicato CP_1 dell'intimazione nei suoi confronti. Ciò giustificherebbe la pronuncia di condanna di alla CP_2 rifusione delle spese in favore di nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.
si è costituita contestando integralmente le doglianze dell'appellante poiché CP_2
“pretestuose ed infondate”, posto che il contenuto dello stesso atto di ingiunzione sarebbe sufficiente “a dimostrare, in modo inequivocabile, che la società è soltanto il Controparte_1 soggetto indicato da all'atto della stipula, quale quello abilitato a ricevere la Parte_1
Pagina 5 corrispondenza, e non certo l'utente – contraente, debitore degli importi dovuti”. Nel riportarsi alle argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio, ha quindi concluso domandando la conferma della sentenza appellata.
Con note conclusive autorizzate, ha confermato le precedenti difese e conclusioni, Controparte_1 evidenziando che la decisione del Tribunale sarebbe contraria ai principi cardine del diritto processuale e sostanziale e, in particolare, dell'art. 100 c.p.c., essendo palese, attuale e concreto l'interesse di a proporre opposizione all'atto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, Controparte_1 posto che in caso di inerzia avrebbe potuto essere destinataria di un'azione esecutiva da parte di dell'art 91 c.p.c., per avere il giudice disposto la compensazione delle spese processuali, CP_2 nonostante il “palese errore di e la fondatezza dell'opposizione; nonché dell'art. 96 CP_2
c.p.c., sussistendo la colpa grave di per aver “resistito in giudizio per otto anni, CP_2 nonostante la palese estraneità di al rapporto debitorio (ammessa dalla stessa CP_1 CP_2 che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva”. L'appellante ha altresì aggiunto che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da un “insanabile paradosso logico” nella parte in cui “il Tribunale accoglie la tesi di negando la legittimazione attiva, ma contestualmente riconosce che CP_2
l'atto era ambiguo e tale da ingenerare dubbi in Se l'atto ha ingenerato un dubbio CP_1 giuridicamente rilevante, allora sussiste per ciò solo l'interesse (art. 100 c.p.c.) a rimuovere quel dubbio mediante l'azione di opposizione”.
Anche nelle memorie conclusive autorizzate ha richiamato integralmente le CP_2 argomentazioni addotte nei precedenti scritti difensivi, concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 28.11.2025 la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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L'appello proposto da è fondato nella parte in cui censura la decisione del giudice Controparte_1 di primo grado che afferma il difetto di legittimazione della predetta società a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 819/2016.
Sussiste, infatti, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a per essere stata CP_1 CP_1 destinataria della notificazione dell'atto ingiuntivo, e per essere essa stessa indicata cliente nell'ingiunzione notificata, essendo, dunque, dubbia l'identità del debitore ingiunto.
Segnatamente, stando al tenore letterale dell'ingiunzione, oltre ad essere Controparte_1 destinataria dell'atto notificato, è indicata nell'intestazione dell'ingiunzione stessa in alto a destra come “Gentile Cliente”, ossia come il soggetto al quale l'atto è indirizzato ed al quale è stato perciò notificato;
ciò è confermato anche dal fatto che il predetto atto è stato consegnato in busta chiusa a
Pagina 6 mani della sig.ra che l'ha ritirato proprio in qualità di coniuge del legale rappresentante Parte_1 della società, alla quale l'atto è stato poi (ovviamente) consegnato.
Pacifica l'intestazione nei confronti di non può omettersi di rilevare, tuttavia, che Controparte_1 immediatamente dopo la qualificazione della predetta società come cliente al quale ci si riferisce e nei confronti del quale deve, perciò, eseguirsi la notificazione, è presente nell'ingiunzione la seguente dicitura: “cliente n. 10073895; Intestazione: NA AN IN OBINO;
Descrizione tipologia: DOMESTICO – NON RESIDENTE;
C.F.: Ubicazione: via C.F._1
Helsinky 6 – CAGLIARI CA;
stato contratto: ATTIVO”.
Ebbene, il riferimento nel medesimo atto di ingiunzione a due soggetti giuridici distinti, entrambi
(incompatibilmente) qualificati come clienti, genera inevitabilmente il dubbio sull'effettiva identità del debitore e sull'effettivo destinatario della notificazione.
Nella specie, il dubbio è alimentato dal fatto che il creditore ha, in maniera ambigua, indicato il cliente ingiunto, qualificandolo, ora come p.T Controparte_4
09100 CAGLIARI CA, ora come “cliente n. 10073895 Intestazione: IN OBINO”; Parte_1 al contempo, si ingiunge genericamente al “predetto debitore” senza indicare le generalità di tale soggetto, con possibile equivoco sull'identificazione di colui che sarebbe tenuto al pagamento.
Ebbene, proprio la plausibile incertezza ingenerata dal tenore dell'ingiunzione e dalla sua notifica, ha legittimato, a giudizio di questa Corte, la ad opporsi all'ingiunzione medesima, CP_1 perché si affermi la sua estraneità al rapporto sotteso all'ingiunzione. D'altronde, lo stesso
Tribunale di Cagliari nella sentenza impugnata, non senza incorrere in una certa contraddizione, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, ha dato atto che - CP_2 nell'indicare l'indirizzo della destinataria dell'ingiunzione - aveva omesso di porre l'espressione
“presso”, così ingenerando il dubbio in capo all'opponente circa il soggetto effettivamente destinatario dell'ingiunzione.
Si richiama, a supporto degli argomenti svolti, il principio giurisprudenziale per cui, quando “un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato” ( Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2011, n. 9911, nonché Sez. 2, sent. 7 giugno 2013, n. 14444).
Pagina 7 è, pertanto, legittimata a proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, Controparte_1 al fine di far accertare la sua estraneità al rapporto obbligatorio, impedendo che l'atto possa fungere da titolo esecutivo nei suoi confronti. “Lo scopo dell'opposizione, in un caso siffatto, non è — in senso proprio — la "revoca" del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto il riconoscimento, in favore dell'opponente, del difetto di titolarità dello stesso, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, evenienza che è, peraltro, da rilevarsi anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi giudizio, se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Pertanto, “allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio” (Cass. n. 21213 del 2022).
Deriva, ulteriormente, da quanto precede, che l'ingiunzione non è stata utilmente rivolta contro la società dovendo escludersi che sia creditrice nei suoi confronti. CP_1 CP_2
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Le spese dell'intero giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore entro € 26.000,00 (giudizio di primo grado: parametro medio per le prime due fasi, minimo quanto alla fase trattazione/istruttoria per la contenuta attività ivi svolta e alla fase decisionale, non essendo l'appellante neppure comparso all'udienza di discussione;
giudizio d'appello: parametro medio per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito in entrambi i gradi del giudizio.
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La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n.1161/2024, resa dal Tribunale di Cagliari il 6.05.2024:
- dichiara il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio oggetto di ingiunzione per cui è causa in capo a Controparte_1
Pagina 8 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2
, alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante, liquidandole, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, e con la riduzione per la pronuncia in rito, in euro 1.693,50
per il primo grado e in euro 1.983,00 per l'appello, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia M. Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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