Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite, iscritte al n. 1576/2021 R.G. e al n. 2198/2021 R.G., aventi entrambe ad oggetto
“morte” e vertenti la causa n. 1576/2021 R.G.:
T R A
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Valentino Maggiulli, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Cannoletta, giusta mandato in Controparte_1
atti.
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Scardino, giusta mandato in Controparte_2 atti.
CONVENUTA la causa n. 2198/2021 R.G. tra:
e , nella loro qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità Parte_4 Parte_5
sui minori conviventi di e , rappresentati e difesi dall'Avv. Annarosa Persona_1 Persona_2
Coratelli, giusta mandato in atti.
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Cannoletta, giusta mandato in Controparte_1
atti.
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Scardino, giusta mandato in Controparte_2
atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 20.11.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.02.2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
introducevano il giudizio n. 1576/2021 R.G., convenendo e
[...] Controparte_1 [...]
nelle loro qualità, rispettivamente, di conducente dell'autovettura Peugeot Controparte_2
207 trg DR080AG e di società assicuratrice di tale autovettura, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del proprio nonno, nell'incidente Persona_3
accaduto in data 11.05.2017 alle ore 08,00 circa sulla S.P. 47 in direzione Soleto.
Deducevano, in particolare, che il viaggiando ad una velocità di 72 km/h, non adeguata CP_1
allo stato dei luoghi, per la presenza del segnale di pericolo indicante un incrocio e per le condizioni di traffico intenso, collideva con il velocipede condotto nello stesso senso di marcia da il Persona_3
quale batteva il capo sul parabrezza dell'auto e il corpo sul cofano, rovinando poi al suolo sul margine destro della carreggiata, e riportando lesioni, consistite in “trauma cranico encefalico con frattura della base cranica e sfondamento dell'emitorace destro nonché frattura scomposta ed esposta della gamba destra”, che ne determinavano l'immediato decesso. Per tali fatti, il convenuto era imputato del reato di cui all'art. 589 bis c.p. nel giudizio penale n. 4204/2017 R.G., non ancora definito.
Deducevano, altresì, l'esistenza di un profondo legame affettivo con la vittima, reciso dal tragico incidente causato dal al quale pertanto chiedevano, in solido con CP_1 Controparte_2 nella qualità su espressa, il risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto
[...]
parentale, quantificato in € 85.000,00 per ciascuno di essi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Per le medesime ragioni in fatto e in diritto, con autonomo e distinto atto notificato il 03.03.2021,
e , nella loro qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sui Parte_4 Parte_5 minori e , introducevano il giudizio n. 2198/2021 R.G., convenendo Persona_1 Persona_2
e per ottenere l'accertamento della Controparte_1 Controparte_2
responsabilità esclusiva del primo nella causazione del sinistro in cui aveva perso la vita Persona_3
e la sua conseguente condanna, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori per la perdita del nonno, quantificato in € 85.000,00 per ciascuno di essi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi , negando la propria Controparte_1 responsabilità nella determinazione del sinistro: deduceva, infatti, di aver rispettato il limite di velocità di 90 km/h imposto sul tratto di strada ove era accaduto l'incidente, che però non aveva potuto evitare a causa dell'improvvisa e imprudente manovra con cui il gli aveva tagliato la strada. Inoltre, Per_3
dava atto della pendenza di un giudizio penale nei propri confronti per il reato di cui all'art 589 bis c.p., del quale il PM aveva chiesto l'archiviazione. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, contestata anche sotto il profilo del quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, ritualmente in entrambi i giudizi chiedendone Controparte_3 preliminarmente la riunione. Nel merito, chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite, escludendo la responsabilità del proprio assicurato per i fatti di causa;
in subordine, di riquantificare le avverse pretese a seguito dell'accertamento del concorso di colpa dell'anziano ciclista nella causazione dell'evento, “stante l'evidente turbativa posta in essere dalla vittima per il suo repentino spostamento dalla destra estrema al centro della strada”, nonchè per non aver indossato il giubbotto catarifrangente né altri mezzi di protezione individuale. Contestava, inoltre, la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dagli attori, evidenziando in particolare che le c.d.
“tabelle di Milano”, utilizzate dagli attori ai fini della valutazione equitativa, non contemplano l'ipotesi del risarcimento dovuto al nipote per la morte del nonno.
Con memoria ex art. 183, co 6, n. 1, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
precisavano le proprie domande, riquantificando il pregiudizio non patrimoniale sofferto per la perdita di rapporto parentale col proprio nonno, “valutabile equitativamente in almeno € 107.873,70 per le prime due ed in € 117.680,40 per il terzo” con riferimento alle c.d. tabelle elaborate dal tribunale di
Roma. All'udienza del 29.06.2022, veniva disposta la riunione dei giudizi n. 1576/2021 R.G. e n. 2198/2021 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di e prova per testi. Controparte_1
All'udienza del 20.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dai germani e possono essere esaminate congiuntamente: Parte_1 Per_3
l'accertamento dovrà riguardare, in primo luogo, le responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro in cui perse la vita e, in caso di accertamento positivo nei confronti del Persona_3
il diritto degli attori di essere risarciti per i danni sofferti in conseguenza della perdita del CP_1 compianto nonno.
Preliminarmente, in considerazione dell'esito assolutorio del procedimento penale a carico del intervenuto nelle more del presente giudizio e comprovato dal relativo provvedimento n. CP_1
235/2022 del 27.01.2022, versato in atti, è bene chiarire che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - che ricorre proprio nel caso di specie
- non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/05/2024, n.
15296).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le risultanze processuali non consentano di ricostruire perfettamente la dinamica del sinistro e che debba perciò trovare applicazione la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., la quale costituisce una regola di giudizio, che il giudice ha il potere- dovere di applicare anche d'ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti.
Sul punto, si osserva che “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, l'impossibilità di accertare in che misura i due conducenti abbiano concorso a provocare l'incidente è conseguenza delle discordi risultanze probatorie.
Vero è che, stando alla relazione elaborata dal consulente nominato dal PM nel corso del processo penale, i trovava alla guida del suo velocipede sulla S.P. 47, in direzione Martano, quando Persona_3
“per cause non emerse in perizia, decideva di cambiare corsia per invertire il suo senso di marcia” senza accorgersi che dalla sua destra sopraggiungeva l'autovettura Peugeot marciante entro la propria corsia, che urtava la ruota posteriore della bicicletta, determinando il sinistro mortale. Il CTU, dopo aver accertato che il convenuto viaggiava ad una velocità di 72 km/h e quindi contenuta entro i limiti imposti sul tratto di strada percorso, ha concluso ritenendo che la causa del sinistro sia stata la manovra poco attenta del “che, data l'assenza di intersezioni sul lato sinistro della strada, con tutta Per_3
probabilità consisteva in un cambio corsia per inversione di marcia, inversione a U, effettuata dal punto di vista del conducente Peugeot in maniera improvvisa” e che il conducente dell'auto non aveva potuto notare per tempo “perché in considerazione del traffico intenso probabilmente il aveva il CP_1
velocipede oscurato da qualche altro mezzo che lo aveva in precedenza sorpassato”.
I passaggi della relazione su riportati mostrano l'evidente lacunosità della stessa, la quale sovente si esprime in termini probabilistici rispetto a circostanze che, però, non trovando riscontro nelle ulteriori emergenze istruttorie, mettono in dubbio l'intera ricostruzione della dinamica offerta.
La stessa, infatti, si pone in totale antitesi con il rapporto dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro pochi minuti dopo il fatto, secondo i quali il conducente della Peugeot 207, mentre percorreva la S.P. 47 con direzione Martano-Soleto, “per cause che non è ancora stato possibile accertare, ma probabilmente da riportarsi ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del traffico e della strada, collideva contro il velocipede che lo precedeva nello stesso senso di marcia”, collocando il presunto punto d'urto tra i veicoli in prossimità del margine destro della carreggiata, come rappresentato nello
“schizzo planimetrico” allegato.
A fronte di tale contrasto, le dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare, , sia Testimone_1
nell'immediatezza dei fatti che in udienza, non sembrano in grado di confermare nè l'una nè l'altra prospettazione. Lo stesso, infatti, si è limitato a riferire di aver visto l'autovettura investitrice, che lo precedeva di 100-150 m, “frenare di colpo e una persona che veniva investita e ribaltata sul cofano” e, pur non avendo visto “alcuna manovra anomala della bicicletta”, non ha saputo precisare dove si trovasse la bicicletta prima dell'impatto né in quale direzione si muovesse. In considerazioni dei dubbi che permangono anche dopo aver ampiamente istruito il giudizio, il
Tribunale ritiene che debba farsi riferimento alla presunzione di eguale concorso di colpa di entrambi i conducenti, anche perché a ben vedere gli stessi non hanno in alcun modo fornito la richiesta prova liberatoria: invero, da un lato, rocedeva senz'altro al centro strada, come dimostrano le Persona_3 posizioni dei veicoli e i punti d'urto tra gli stessi, quindi con imprudente violazione dell'art 143 C.d.S., che impone ai veicoli sprovvisti di motore di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
dall'altro, il certamente teneva una velocità al di sotto del limite massimo ma CP_1
non adeguata allo stato dei luoghi, anche per la presenza del segnale di pericolo che preannunciava un incrocio, se è vero che fece appena in tempo ad azionare l'impianto frenante ma non ad evitare l'impatto col velocipede (che è risultato viaggiasse ad appena 10 km/h), laddove, se avesse tenuto un'andatura più prudente, stimata dal consulente in 50 km/h, avrebbe potuto certamente evitare il sinistro.
Pertanto, e concludendo sul punto, dovendosi presumere che entrambi i conducenti abbiano concorso in eguale misura a provocare l'incidente, il risarcimento del danno che risulterà eventualmente spettante agli attori andrà dimezzato.
Procedendo, dunque, alla valutazione dei danni lamentati, nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria, giova premettere che riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che “l'evento naturale morte non causa soltanto
l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio
2003 n. 8828). In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva
(cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972) di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune.
La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto congiunto della vittima (coniuge, genitore, figlio) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di coniugio o di genitorialità - filiazione tra superstite e defunto e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio, secondo l''id quod plerumque accidit, ferma restando la possibilità per parte convenuta di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite. Nonostante, poi, sia maggiormente oneroso sul piano istruttorio, analoghi danni sono riscontrabili anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto (sorella o fratello non convivente, ascendente, zio, nipote, cugino), “secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale” (v. Cass., sez. III, 7 settembre 2023 n. 26140).
Per quanto concerne la quantificazione e liquidazione del danno, la Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez.
III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Tuttavia, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, preso atto che il tribunale meneghino (a differenza della tabella del danno biologico basata sul modello del calcolo a punto variabile) si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo con una rilevante forbice di valori, la Suprema Corte, rivedendo il suo indirizzo, è giunta ad un condivisibile e ragionevole convincimento così riassumibile: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass., sez. III, 21/4/2021 n. 10579).
Inizialmente, solo le Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019 erano costruite su un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico e nella moltiplicazione per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto determinato in relazione ai concreti importi già liquidati in media dal medesimo Tribunale. Più precisamente, i fattori influenti sul punteggio sono i seguenti: a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
b) l'età del congiunto, essendo maggiore il danno quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) l'età della vittima: essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra vittima e congiunto, essendo il danno maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, essendo maggiore il danno se il congiunto rimane solo, privo di quella assistenza morale e materiale normalmente derivante dai familiari.
Attualmente, tuttavia, anche il Tribunale di Milano, nella versione del 2022, aggiornata, da ultimo, nel
2024, si è uniformato ai suddetti criteri costruendo delle tabelle a punti. Tra queste, si ritiene utilizzabile, nel caso di specie, quella relativa alla del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote: come si legge nell'allegato n. 2 ai criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, infatti, “il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati”: ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati.”.
Nella specie, tutti i testi escussi, che per motivi di affinità o amicizia hanno riferito di frequentare abitualmente le famiglie degli attori, hanno anche confermato che nonno e nipoti hanno da sempre convissuto all'interno della stessa palazzina e che tra loro vi era un forte legame affettivo, caratterizzato da frequentazioni assidue e costante condivisione di attività quotidiane, come la consumazione dei pasti, sia nei giorni festivi che feriali, o lo svolgimento di compiti scolastici e di studio, anche in considerazione degli impegni dei rispettivi genitori.
Pertanto le domande devono ritenersi fondate.
Fermo ciò, per quanto ulteriormente emerso con particolare riguardo ai minori e Persona_1
, è ragionevole ritenere che l'improvvisa scomparsa di bbia comportato per loro, Per_2 Persona_3 rispetto ai cugini più grandi, un maggiore stravolgimento nelle abitudini di vita, ove si consideri che frequentemente il nonno paterno li accompagnava a scuola o presso l'abitazione di qualche amichetto o al parco per giocare, trascorrendo con loro gran parte della giornata. Un'ulteriore precisazione, poi, va fatta rispetto alla posizione di , il cui indirizzo di residenza, rilevato dall'atto di Parte_1
citazione, risulta diverso rispetto a quello dei fratelli e della propria famiglia d'origine, quindi anche del defunto ascendente: per tale ragione, nel calcolo del risarcimento alla stessa spettante non potrà tenersi conto del maggior valore attribuito dalla convivenza con il nonno all'interno dello stesso stabile, dovendosi ragionevolmente ritenere, in mancanza di prova contraria, che già al momento del sinistro oggetto di causa l'attrice, che aveva 36 anni, non abitasse più alla via G. Mazzini n. 84/A, Corigliano
d'Otranto. In definitiva, venendo alla determinazione del danno risarcibile in concreto, questo si ottiene moltiplicando il “valore punto” della tabella di riferimento (€ 1.698,00) per la somma dei punti attribuiti a: l'età della vittima alla data del decesso (79 anni = 8 punti); l'età della vittima secondaria ( Parte_1
, 36 anni = 16 punti;
e , rispettivamente 25 e 21 anni = 18 punti;
[...] Parte_2 Pt_3
e , rispettivamente 12 e 10 anni = 20 punti); la convivenza all'interno dello stesso Persona_1 Per_2
stabile (8 punti, da attribuire a ciascuno con esclusione di , per le ragioni innanzi Parte_1
esposte); qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, di cui al parametro E. della tabella di riferimento (4 punti su 30, da attribuire a e Persona_1
per le ragioni innanzi esposte). Per_2
Il risultato della descritta operazione va dimezzato, in considerazione del concorso di colpa della
“vittima primaria” nel sinistro.
Poiché gli importi a ciascuno spettanti sono determinati facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024 non vanno rivalutati, mentre, trattandosi di un debito di valore, ai fini del calcolo degli interessi i medesimi vanno dapprima riportati al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione) e poi sull'importo così ottenuto vanno anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno fino alla data della presente decisione) conteggiati gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, pronunciando nelle cause riunite n. 1576/2021 R.G. e n. 2198/2021
R.G. rispettivamente promosse – la causa n. 1576/2021 R.G. – da , e Parte_1 Pt_3
, con atto di citazione notificato il 22.02.2021, nei confronti di e Pt_2 Controparte_1
e – la causa n. 2198/2021R.G. – da e , Controparte_2 Parte_4 Parte_5
nella loro qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sui minori e , con Persona_1 Per_2
atto di citazione notificato il 03.03.2021, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. dichiara il sinistro imputabile in eguale misura ad entrambi i conducenti coinvolti e, per l'effetto, condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di: € 20.376,00 in favore di;
€ 28.866,00 in favore di;
€ 28.866,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
; € 33.960,00 in favore di € 33.960,00 in favore di;
tutte, oltre
[...] Persona_1 Persona_2 interessi legali dall'11.05.2017 al soddisfo, da conteggiarsi il primo anno sul predetto importo previamente devalutato al 11.05.2017 e gli anni successivi sull'importo rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT;
2. condanna, altresì, e in solido Controparte_1 Controparte_2
fra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida, in favore degli attori per ciascuno dei giudizi riuniti, in euro 700,00 per spese ed in euro 8.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Valentino Oronzo
Maggiulli e Annarosa Coratelli.
Così deciso in Lecce il 11.02.2025
Il giudice unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.