Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 3
Non configurano, rispettivamente, questioni di giurisdizione o di competenza, ma di merito, quelle con le quali si faccia valere la nullità del compromesso o della clausola compromissoria per essere la controversia da attribuire alla cognizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario.
In materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto stesso entro un termine dalle parti stabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per l'altro verso, attesa la predeterminazione del periodo di rinnovazione, consente agli organi della pubblica amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso.
Il richiamo delle previsioni contenute in un distinto documento (nella specie, una convenzione - tipo predisposta dal Ministro competente, contenente una clausola compromissoria) effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausole liberamente concordate.
Commentario • 1
- 1. Intermediazione finanziaria: contratto - quadro e contenuto per relationem.Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 28 febbraio 2020
Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5267. di Antonio Zurlo Le circostanze fattuali. Un investitore aveva convenuto, innanzi al Tribunale di Milano, la propria Banca, in relazione all'acquisto di alcuni titoli, allegando l'inesistenza/nullità del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari (il c.d. “contratto quadro”) e chiedendo, consequenzialmente, l'accertamento della nullità degli ordini di borsa aventi a oggetto i titoli prefati. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d'Appello, per contro, aveva accolto l'impugnazione proposta dallo stesso investitore, con declaratoria di nullità del contratto quadro di negoziazione e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17646 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSI - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UNITÀ SANITARIA LOCALE 37 - Gestione liquidatoria - in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F.S. Nitti 11, presso lo studio Gagliardi - Militerni, rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Militerni per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CASA DI CURA OSPEDALE INTERNAZIONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour 275, presso lo studio dell'avv. Giovan Francesco Capecci, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi per procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 28 gennaio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 maggio 2002;
sentito l'avv. De Sisto, con delega, dell'avv. Militerni;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con lodo sottoscritto il 23 aprile 1996 e depositato il 23 luglio successivo la US 37 della regione Campania, con riferimento alla convenzione per la prestazione di assistenza ospedaliera sottoscritta il 12 ottobre 1983 e in relazione agli anni dal 1991 al 1994, è stata condannata al pagamento in favore della casa di cura "Ospedale Internazionale" delle somme di L. 54.866.671 per fatture non pagate e di L. 572.688.016 per fatture pagate parzialmente, con gli interessi al 15%, oltre al pagamento della somma di L. 166.455.611 per interessi su fatture pagate in ritardo.
Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 1996 la US ha proposto davanti alla corte d'appello di Roma impugnazione per nullità del lodo per i seguenti motivi: a) nullità della clausola compromissoria, perché, essendo stata stipulata in conformità dello schema di convenzione approvato dal Ministero della sanità, al quale la US doveva necessariamente conformarsi, avrebbe previsto un arbitrato obbligatorio;
b) inefficacia della clausola compromissoria perché contenuta in una convenzione scaduta e non suscettibile di rinnovazione tacita;
c) erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi, perché la somma capitale doveva essere pagata presso la tesoreria dell'ente; d) erroneità della determinazione del saggio degli interessi al 15% e della liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria, perché non era stata effettuata la costituzione in mora, non era stata pattuita una misura degli interessi superiore a quella legale e non era stata fornita prova della qualità imprenditoriale del creditore e del ricorso al credito bancario.
La casa di cura "Ospedale Internazionale" ha eccepito che l'esame dei primi tre motivi d'impugnazione sarebbe stato precluso dal giudicato formatosi in relazione ad altro giudizio, avente ad oggetto pretese fondate sulla stessa convenzione e relative ad altro periodo, definito con lodo sottoscritto il 17 gennaio 1992, nei cui confronti era stata proposta impugnazione di nullità dichiarata inammissibile. Nel merito ha sostenuto che i motivi d'impugnazione erano infondati. La corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione osservando, in relazione alle questioni relative alla nullità della clausola (derivante dalla circostanza che si tratterebbe di arbitrato obbligatorio e che sarebbe contenuta in una convenzione scaduta e non suscettibile di rinnovo tacito), che l'esame delle questioni stesse è precluso dal giudicato formatosi sul lodo arbitrale del 17 gennaio 1992 tra le stesse parti e su un rapporto analogo a quello dedotto. Comunque, la questione di nullità della clausola compromissoria (per arbitrato obbligatorio), non può essere esaminata perché non sollevata nel giudizio arbitrale (art. 817 c.p.c.). Quanto alla questione relativa alla decorrenza degli interessi, la corte territoriale ha affermato che anche tale questione era coperta dal giudicato e che, comunque, era infondata, perché le parti avrebbero espressamente derogato alla disciplina generale, prevedendo un'ipotesi di costituzione in mora automatica del debitore per la semplice scadenza del termine.
Infine, la corte d'appello ha osservato che gli arbitri avevano correttamente determinato nel pagamento di un interesse al tasso medio del 15% il maggior danno da svalutazione monetaria, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione, essendò incontestabile la qualità di imprenditore del creditore ed essendo legittima la presunzione che il maggior danno corrisponde al costo del denaro ottenuto da istituti di credito per le anticipazioni necessarie a causa del ritardo nei pagamenti da parte della US. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la US 37 della regione Campania ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Casa di cura "Ospedale internazionale". Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che l'invalidità della clausola compromissoria, in quanto prevederebbe un arbitrato obbligatorio e perché contenuta in una convenzione scaduta, determinerebbe l'inesistenza del lodo, insanabile e deducibile in ogni stato e grado nonché insuscettibile di essere coperta da un eventuale giudicato. Comunque, le questioni sollevate costituirebbero questioni di competenza e di giurisdizione la cui definizione non potrebbe mai acquistare autorità di giudicato. Infine, la nullità del lodo per essere la competenza degli arbitri esclusa, non doveva essere necessariamente dedotta nel giudizio arbitrale. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, dovendo la convenzione stipulata tra la US e la casa di cura qualificarsi come concessione di pubblico servizio, la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quindi non poteva essere deferita ad arbitri.
Con il terzo motivo la ricorrente ripropone la tesi della nullità della clausola compromissoria in quanto contenuta in una convenzione il cui contenuto era predeterminato nello schema approvato dal Ministero della sanità. Le parti (casa di cura e US) non erano quindi libere di autodeterminarsi perché qualunque difformità dalla convenzione - tipo avrebbe provocato la nullità. Pertanto anche l'arbitrato previsto in una clausola della convenzione non era stato effettivamente scelto dalle parti, ma imposto dalla pubblica amministrazione, e, quindi, avrebbe avuto natura di arbitrato obbligatorio, come tale illegittimo per violazione degli articoli 24 e 102 Cost. Con il quarto motivo, in relazione all'eccezione d'inesistenza del lodo per l'inefficacia della clausola compromissoria contenuta in una convenzione scaduta, si sostiene che, per le ragioni già evidenziate, la questione non sarebbe coperta dal giudicato, mentre con il quinto motivo si ribadisce la tesi che per i contratti della pubblica amministrazione non sarebbe ammissibile la rinnovazione tacita.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce che la questione della decorrenza degli interessi moratori non sarebbe coperta dal giudicato e con il settimo motivo che gli interessi non potevano decorrere che dall'atto di costituzione in mora, non essendo ammissibile una mora ex re, perché le prestazioni erano pagabili presso la tesoreria della US.
Con l'ottavo motivo la ricorrente sostiene che non avendo la casa di cura provato la qualità di imprenditore e, comunque, di essere stata costretta dal ritardo nei pagamenti, a ricorrere al credito bancario, la liquidazione degli interessi al tasso del 15%, anche a titolo di maggior danno, sarebbe illegittima.
2. Il primo, quarto e sesto motivo, che pongono l'identica questione della inammissibilità dei motivi di nullità con i quali è stata valere l'invalidità della clausola compromissoria e l'illegittima determinazione della decorrenza degli interessi, per l'esistenza di un giudicato esterno, sono infondati.
Si deve, innanzi tutto, precisare che il giudicato esterno invocato dalla corte territoriale non ha ad oggetto il lodo arbitrale, che resta atto negoziale anche se a posteriori sono attribuiti gli effetti della sentenza (cass. n. 527/2000), ma la sentenza 16 febbraio 1995 con la quale la corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di nullità del lodo 4 gennaio 1992 pronunciato tra le stesse parti e in ordine a pretese di pagamenti di compensi relative alla stessa convenzione, anche se riferiti a periodo di tempo diversi (anni 1985 - 1990).
Ora, la ricorrente sostiene che in ordine alle questioni relative alla validità della clausola compromissoria non sarebbe invocabile il giudicato perché in realtà da tali invalidità deriverebbe l'inesistenza del lodo e perché i motivi di nullità del lodo di cui si discute avrebbero sollevato questioni di giurisdizione o competenza, sulle quali non si potrebbe formare il giudicato. Il primo argomento contrasta con l'inequivoca portata dell'art. 829, 1^ comma n. 1 c.p.c., che qualifica come nullità il vizio del lodo derivante dalla nullità della clausola compromissoria. Non v'è dubbio, d'altra parte che la clausola per arbitrato obbligatorio non sarebbe inesistente ma nulla. Del pari nulla dovrebbe considerarsi la clausola compromissoria contenuta in una convenzione tacitamente rinnovata, in violazione del precetto che fa obbligo alla pubblica amministrazione di obbligarsi solo con specifico atto scritto. Quanto alla seconda argomentazione è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 527/2000 e ^9289 del 2002, secondo le quali non configurano, rispettivamente, questioni di giurisdizioni o di competenza, ma di merito, quelle con le quali si faccia valere la nullità del compromesso o della clausola compromissoria per essere la controversia da attribuire alla cognizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario.
Per quanto attiene alla questione della decorrenza degli interessi con il sesto motivo la ricorrente rinvia alle argomentazioni in precedenza esposte a sostegno della tesi dell'inesistenza del giudicato esterno, ma, come risulta da quanto osservato, tali argomentazioni appaiono inconferenti rispetto alla questione di cui si tratta e, comunque, sono infondate.
3. Il secondo motivo (nullità della clausola perché la controversia apparterebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessioni) è inammissibile perché propone una questione non sollevata nel giudizio di merito.
4. Il terzo motivo è infondato perché il richiamo delle previsioni contenute in un distinto documento (nella specie convenzione-tipo predisposta dal Ministero competente) effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di relatio perfecta il valore di clausole liberamente concordate (cfr. cass. n. 3929/1999, in tema di richiamo dell'art. i cui all'art. 47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, dichiarato incostituzionale con sentenza della
corte cost. n. 152 del 1996 in quanto istitutivo di un arbitrato obbligatorio).
5. Del pari infondato è il quinto motivo perché, se è vero che in materia di contratti stipulati dalla p.a. deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e,
conseguentemente, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta, tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della p.a., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso (Cass., n. 13039/1999). Essendo pacifico che la tacita rinnovazione della convenzione in mancanza di tempestiva disdetta da inviare per iscritto con plico raccomandato era prevista dall'art. 13 della convenzione stessa, nella specie non sussiste la denunciata nullità della clausola compromissoria.
6. Il settimo motivo è inammissibile perché contiene censure rivolte nei confronti delle argomentazioni del lodo e non della sentenza impugnata, la quale, comunque, ha accertato l'esistenza di una espressa pattuizione derogatoria dei principi in tema di pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni pubbliche. Tale accertamento è in questa sede incensurabile, perché sorretto da motivazione congrua e corretta.
7. È infondato anche l'ottavo motivo.
È noto che, proprio al fine di evitare l'indebito cumulo degli interessi moratori e del risarcimento del maggior danno da ritardo, l'orientamento di questa Corte (a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 1995) è nel senso che il giudice ha la possibilità di scegliere tra due soluzioni: applicare gli interessi al tasso legale sui crediti pecuniari via rivalutati ovvero determinare un tasso d'interesse medio da applicare per l'intero periodo di ritardo, che tenga conto anche del maggior danno. Quanto alla prova della qualità di imprenditore, a parte l'inammissibilità di censure dirette nei confronti della valutazione delle prove, deve osservarsi che la corte territoriale ha correttamente ritenuto incontestabile tale qualità in considerazione della natura di società commerciale rivestita dalla casa di cura. Del pari costituisce censura alla valutazione delle prove quella diretta nei confronti della utilizzazione, nella determinazione del tasso medio di interessi, del criterio basato della presunzione che l'imprenditore commerciale, normalmente, per finanziare la propria attività ricorre al credito bancario.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 189,97 oltre a euro 7.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002