Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17646
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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Non configurano, rispettivamente, questioni di giurisdizione o di competenza, ma di merito, quelle con le quali si faccia valere la nullità del compromesso o della clausola compromissoria per essere la controversia da attribuire alla cognizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario.

In materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto stesso entro un termine dalle parti stabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per l'altro verso, attesa la predeterminazione del periodo di rinnovazione, consente agli organi della pubblica amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso.

Il richiamo delle previsioni contenute in un distinto documento (nella specie, una convenzione - tipo predisposta dal Ministro competente, contenente una clausola compromissoria) effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausole liberamente concordate.

Commentario1

  • 1Intermediazione finanziaria: contratto - quadro e contenuto per relationem.
    Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 28 febbraio 2020

    Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5267. di Antonio Zurlo Le circostanze fattuali. Un investitore aveva convenuto, innanzi al Tribunale di Milano, la propria Banca, in relazione all'acquisto di alcuni titoli, allegando l'inesistenza/nullità del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari (il c.d. “contratto quadro”) e chiedendo, consequenzialmente, l'accertamento della nullità degli ordini di borsa aventi a oggetto i titoli prefati. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d'Appello, per contro, aveva accolto l'impugnazione proposta dallo stesso investitore, con declaratoria di nullità del contratto quadro di negoziazione e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17646
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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