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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato, all'esito dell'udienza 07.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22526/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Perrino.
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria.
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mosciaro.
OPPOSTI oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 11.04.2024, scaturente dalle seguenti intimazioni di pagamento:
1) n. 07120120107864455000, presumibilmente notificata il 25.08.2012, per l'importo di € 4.967,65, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da versare alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2010; Controparte_1
1 2) n. 07120130095027105000, presumibilmente notificata in data 18.06.2013, per l'importo di €
4.685,54, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, per l'anno 2011; Controparte_1
3) n. 07120170068251925000, presumibilmente notificata il giorno 23.08.2017, per l'importo di €
4.188,82, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da pagare alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2015; Controparte_1
4) n. 07120180046264175000, presumibilmente notificata il 19.07.2018, per l'importo di € 4.087,43, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in ordine all'anno 2016; Controparte_1
5) n. 07120190093804344000, presumibilmente notificata in data 26.08.2019, per l'importo di €
4.060,39, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, per l'anno 2017; Controparte_1
6) n. 07120220117567712000, presumibilmente notificata il giorno 02.11.2022, per l'importo di €
341,03, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2016. Controparte_1
Egli ha incentrato l'opposizione sulle seguenti cartelle: n. 07120120107864455000, n.
07120130095027105000, n. 07120170068251925000, di cui ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza nella loro totalità e, quindi, devono essere annullate, in considerazione della nullità della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta a mezzo posta elettronica, il 11.04.2024, proveniente dall'indirizzo:
t, evidenziando l'inesistenza dell'avviso opposto, Email_1 poiché proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
della mancata notificazione degli atti presupposti;
dell'intervenuta prescrizione / estinzione del credito dal momento per l'intimazione n. 07120120107864455000, recapitata il 25.08.2012, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito si è estinto il 24.08.2017, per la n. 07120130095027105000, consegnata il giorno
18.06.2013, il diritto di credito si è estinto il 17.05.2018 e così anche per la n.
07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito si è estinto il 22.07.2022.
Egli ha così concluso: “a) in via cautelare, sospendere parzialmente, per le ragioni espresse in narrativa, l'avviso della preventiva iscrizione ipotecaria sui beni immobili, di proprietà del ricorrente, in quanto le seguenti intimazioni di pagamento: n. 0712012010786445500 - n. 0712013009502710500 n.
0712017006825192500, formante titolo dell'opposto avviso, risultano destituite di ogni fondamento;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare ammissibile, proponibile ovvero procedibile l'opposizione spiegata dal ricorrente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria in parola, poiché proposta nel pieno rispetto della normativa vigente;
c) nel merito, accertare e dichiarare parzialmente nulla la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, notificata da parte del , a mezzo posta elettronica certificata, il Controparte_3
2 giorno 11.04.2024, in quanto si fondava su dei titoli inesistenti (cfr.: n. 0712012010786445500 - n.
0712013009502710500 - n. 0712017006825192500), poiché, da un lato, il relativo diritto di credito risultava prescritto e, dall'altro, i suoi titolari (cfr.: i resistenti avocati in giudizio) erano decaduti dalla diritto di richiedere il consequenziale pagamento;
d) per l'effetto, annullare parzialmente la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, notificata da parte del , a mezzo posta elettronica certificata, il Controparte_3 giorno 11.04.2024 e consequenzialmente condannare i convenuti a cancellare il nominativo dell'esponente dall'anagrafe tributaria in relazione alle seguenti intimazioni n. 07120120107864455 - n. 07120130095027105
- n. 07120170068251925, tutte formanti titolo dell'opposto avviso di iscrizione ipotecaria;
d) in ogni modo, condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, aggravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi al sottoscritto procuratore, Avv. Angelo Perrino, per averne fatto espresso anticipo. Clausola ex lege”.
Non è stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi la sussistenza di gravi motivi.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_4
, con memoria depositata in data 28.03.2025, chiedendo, previo rigetto della chiesta
[...] sospensiva, di “dichiarare la parziale incompetenza per materia in relazione alla cartella di pagamento n.
07120120107864455000; -dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24 del d. Igs n.46/1999; in via gradata e nel merito, -rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. In punto di fatto e diritto, l resistente ha eccepito in via pregiudiziale, si rileva la parziale incompetenza del CP_3
Giudice adito, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120120107864455000 avendo essa come oggetto anche le sanzioni amministrative;
l'inammissibilità dell'azione per tardività dell'impugnazione, atteso che l'atto opposto veniva notificato l'11.04.2024 ed il ricorrente impugnava quest'ultimo il 22.10.2024 ( data iscrizione a ruolo), la domanda veniva proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto;
l'infondatezza delle eccepita prescrizione dei crediti contestati, in quanto l'opposizione è ormai inammissibile, risultando gli avvisi di addebito ritualmente notificati e non opposti, anche in ragione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo prorogata fino 31 agosto 2021; quanto al merito della pretesa ha contestato la decadenza della pretesa creditoria;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione;
ha evidenziato che la notifica dell'atto opposto è pienamente valida in quanto vi è piena riferibilità al creditore notificante ed, in ogni caso, le disposizioni applicabili alla notifica via PEC da parte della agente di riscossione (
[...]
), non prevedono alcuna riferibilità, per la validità della notifica, Controparte_5 alla presenza dell'indirizzo PEC del notificante.
Si è inoltre costituita tempestivamente la di assistenza a Controparte_6 favore dei dottori commercialisti, con memoria depositata in data 28.03.2025, rassegnando le
3 seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario, perché inammissibile e, comunque, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché sfornito di prova e, per l'effetto, confermare con riferimento ai crediti in favore della la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è CP_7 causa e le relative cartelle ad essa sottese, dichiarando dovute le somme con la stessa e/o le stesse richieste,
o comunque, accertata la debenza di tali somme, condannare l'opponente al versamento in favore d CP_7 della somma in essa indicata o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese del ricorrente, si chiede in via riconvenzionale di: - accertare che è il soggetto responsabile della procedura esattoriale e, quindi, Controparte_8 dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del relativo danno da quest'ultima CP_1 subito, e conseguentemente condannare al pagamento nei confronti della Controparte_8 Co
a favore Dottori che dovessero essere Parte_2 Parte_3 dichiarati prescritti o di quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi di mora dalla data di trasmissione del ruolo da parte della sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari del giudizio” “Poiché è stata proposta domanda riconvenzionale, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia emettere un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione, con indicazione di termine per la notifica del presente atto alle altre parti e per il deposito della memoria difensiva da parte di quest'ultime”.
È stata differita l'udienza di discussione, per la proposta domanda riconvenzionale.
L'opponente ha depositato irritualmente una memoria di replica alla riconvenzionale dal momento che alcuna domanda risulta proposta dalla nei suoi confronti;
nel contempo ha preso posizione CP_1 in ordine ai documenti prodotti dai convenuti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
La presenta azione scaturisce dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta da parte opponente in data 11.04.2024. Trattasi di fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del dpr 602/73 introdotto dall'art. 7, comma 2 lettera u-bis della legge 106 del 12/7/2011 di conversione del dl 70/2011. Essa costituisce un adempimento obbligatorio a cui è tenuto il concessionario contenente l'avvertenza che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca e che avverso la stessa comunicazione è possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità competente. Tale deve essere il giudice del lavoro in materia di contributi, come anche osservato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 09 settembre
2013, n. 20681), secondo cui la comunicazione preventiva, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non ha natura esecutiva in quanto preordinata all'espropriazione immobiliare, circostanza che radicherebbe la competenza per territorio ove è sito l'immobile sul quale grava la procedura immobiliare per cui, laddove la pretesa impositiva è di natura contributiva, sussiste la competenza del giudice del lavoro ex art. 444 cpc.
Passando all'esame delle questioni dedotte dall'opponente e alle censure di inammissibilità sollevate dai convenuti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “di recente, le
4 Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art., nel capo 2
(dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari.
Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie
- si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286;
Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della
"collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.).
Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
5 2.3. Tirando le fila del discorso e considerato che - per quanto testualmente riportato nella decisione impugnata l'odierno ricorrente chiedeva di "accertare la nullità, illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ... in ragione delle cartelle esattoriali ... nulle per mancanza di notifica", l'oggetto della domanda risulta chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell'ipoteca” (cfr. Cass. civile sez. III,
22/12/2015 n.25745 e conf. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10272).
Nel caso in cui venga dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti, ossia le cartelle esattoriali, ha condivisibilmente affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 18 maggio 2021 n.
13314) che “Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità "l'omessa notifica di un atto presupposto" - nella specie la cartella di pagamento - "costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale
"si fonda sul mancato pagamento della cartella"; infatti "il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga"; in proposito le
Sezioni Unite, colla sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno "statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria""
(così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019, n. m.; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del
30/11/2018, n. m.).In conclusione, nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico, "i giudici territoriali (devono) limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella" presupposta e, in caso positivo, "dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata" (Sez.
5, ordinanza n. 8410 del 06/04/2018, Rv. 647690 - 01)”.
Può conclusivamente affermarsi che avverso il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, la reazione in sede giurisdizionale, da ritenersi ammissibile, va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del debito, piuttosto che come un'opposizione all'esecuzione minacciata, ex art. 615, 1° comma c.p.c. In tale evenienza, spetta al giudice di merito il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (cfr. tra le altre Ordinanza n.
1244/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
Ciò posto, la prospettazione attorea si incentra sulla deduzione che l'avviso della preventiva iscrizione ipotecaria è – parzialmente – destituito di ogni fondamento giuridico, con la conseguenza
6 che la formazione di tale ruolo risulta illegittima in relazione alle cartelle esattoriali a titolo di contributi previdenziali pretesi dalla a favore dei Dottori CP_1 Controparte_1
Commercialisti (i soli impugnati in questa sede), limitatamente alle seguenti cartelle: la n.
07120120107864455000, intimante il pagamento della somma di € 4.967,65, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali, in relazione all'anno 2010; la n.
07120130095027105000, intimante il pagamento dell'importo di € 4.685,54, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali per l'anno 2011; la n. 07120170068251925000, intimante il pagamento della somma di € 4.188,82, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali in relazione all'anno 2015.
Il vizio di nullità della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 11.04.2024, siccome avvenuta a mezzo posta elettronica dall'indirizzo:
t., non risultante dai pubblici registri, non è Email_1 meritevole di condivisione dal momento che l'atto impugnato non rientra nel novero degli atti giudiziari per cui è inapplicabile la legge 53/94; tra l'altro l'opponente non contesta di avere ricevuto l'atto avverso il quale ha proposto l'odierno ricorso.
Inoltre, in relazione alle predette tre cartelle, l'opponente ne deduce l'omessa notifica. A tale riguardo, ha adeguatamente comprovato che la n. 07120120107864455000 è stata recapitata CP_9 il 25.08.2012; la n. 07120130095027105000, è stata consegnata il giorno 18.06.2013, entrambe a mezzo del servizio postale e ritirate dal destinatario;
la n. 07120170068251925000 è stata consegnata il giorno 23.08.2017 a mezzo PEC (cfr. doc. ). L'opponente nella memoria difensiva CP_9 del 16.04.2025, costituente il momento immediatamente successivo alla costituzione dei convenuti, si è limitato a sostenere in modo del tutto fuorviante l'inidoneità probatoria del “prospetto del contribuente per cartella”, prodotto dall'ente impositore;
in ordine ai documenti prodotti da CP_9 ha allegato erroneamente la mancata verificabilità della documentazione di notifica, senza introdurre specifiche e concrete censure.
Infine, l'opponente eccepisce la sopravvenuta prescrizione delle predette tre cartelle in assenza di atti interruttivi, sostenendo che per la n.07120120107864455000, recapitata il
25.08.2012, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito è spirato in data 24.08.2017; per la n.
07120130095027105000, consegnata il giorno 18.06.2013, il diritto di credito è spirato il 17.05.2018; per la n. 07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito è spirato in data 22.07.2022.
Quanto alla prescrizione successiva alla formazione del titolo para-giudiziario, il nuovo corso prescrizionale è da ritenersi quinquennale, seguendo lo stesso regime dei contributi pretesi dall'ente e (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016) e nel caso in esame, tali
7 contributi sono soggetti alla legge nazionale (cfr. Cassazione n. 15.10.2014 n. 21830) e segnatamente, sono disciplinati dall'art.3, comma 9 della legge 335/95.
Orbene, quanto agli atti interruttivi intercorsi dopo la notifica delle cartelle, la ha CP_1 prodotto documentazione inconferente siccome riferita ad annualità e a cartelle diverse da quelle per cui è causa.
ha invece comprovato di avere notificato a mezzo PEC all'opponente in data CP_9
13/07/2017 l'intimazione di pagamento n. 07120179027662873000 scaturente dalla cartella n.
07120120107864455000, dunque in tempo utile ad evitare la prescrizione;
di seguito, il nuovo corso prescrizionale decorrente dal 13.07.2017 risulta già scaduto alla data del 01.06.2023 di notifica a mezzo PEC all'opponente dell'intimazione di pagamento n. 07120239008356670000 (anche tenendo anche conto della sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di gg. 129 + 182).
Analogo discorso va fatto per la cartella n. 07120130095027105000, consegnata il giorno
18.06.2013, il cui quinquennio è decorso alla data del 17.05.2018, in assenza di validi atti interruttivi.
Diversamente per la cartella n. 07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, il quinquennio successivo, tenendo conto della sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, sarebbe scaduto il 30.06.2023 ma prima del suo decorso, risulta effettuata la notifica a mezzo PEC all'opponente in data 01/06/2023 dell'intimazione di pagamento n. 07120239008356670000.
La contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n.
07120130095027105000 si è dunque prescritta e non è più esigibile.
La Cassa ipotizza la responsabilità del concessionario che, benché onerato in virtù del rapporto di mandato che lo lega all'ente impositore, non ha posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione onde evitarne l'inutile decorso. Orbene, come correttamente osservato dalla Corte di appello di Palermo sez. lav., 01/08/2023, nella sentenza n.521 “'l'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge – peraltro mai contestata - comporta la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua
8 salvaguardia, mentre la nella sua unica veste di Ente impositore, non risulta in alcun Controparte_1 modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del
Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n. 21/1986 espressamente rimanda. Ai sensi della citata norma, difatti, "La può CP_1 provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette". Con la sentenza n. 27218/2018 la Corte di legittimità ha affermato che "l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r.
602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato". Ne deriva che
è tenuto, per impegno contrattuale, a svolgere, secondo l'ordinaria diligenza del Controparte_10 mandatario, tutte le azioni necessarie ad assicurare all'Ente creditore il recupero dei propri crediti e, ove ciò non avvenga, egli risulterà inadempiente a causa di una propria inerzia e sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, salvo prova (in concreto non fornita) che la prescrizione -maturata dopo la notifica della cartella per carenza di idonei atti interruttivi - sia maturata per un comportamento a lui non imputabile. Sempre la Suprema Corte, con la recente ordinanza dell'1.2.2023 n.3084, ha chiarito, in ordine alla misura del danno risarcibile, che "la difficoltà di liquidazione del danno (in ipotesi coincidente con l'ammontare dei contributi iscritti a ruolo e di cui l'agente della riscossione abbia lasciato compiere la prescrizione) è vicenda che può incidere sul quantum del risarcimento e legittimare, se del caso, il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c., ma non può valere – come ritenuto dalla sentenza impugnata – a negare in radice l'an della pretesa risarcitoria" .
Avuto riguardo al caso in esame, la misura del preteso danno deve ritenersi coincidente con l'ammontare dei contributi iscritti a ruolo in entrambe le cartella n. 07120120107864455000 e n.
07120130095027105000 per un totale di € 9.653,19 (€ 4.967,65 + € 4.685,54) quali evincibili dall'estratto conto contributivo, esclusi spese, diritti di notifica e compensi di riscossione.
All'esito, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che la contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n. 07120130095027105000 si è dunque prescritta e non è più esigibile;
per la cartella n. il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
va condannato al pagamento in favore della di previdenza dei dottori CP_9 Controparte_1 commercialisti, della somma di € 9.653,19, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di consegna dei ruoli sino al saldo nonché al pagamento in favore della delle spese CP_1 di lite liquidate come da dispositivo.
9 La reciproca parziale soccombenza tra l'opponente e i convenuti rende possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che la contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n. 07120130095027105000 si è prescritta e non è più esigibile;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra l'opponente, la Controparte_1
e l;
[...] CP_9 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
condanna al pagamento in favore della Controparte_1 CP_9 [...]
della somma di € 9.653,19, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, oltre interessi legali dalla data di consegna dei ruoli sino al saldo nonché al pagamento in favore della delle spese di lite liquidate in Controparte_1
€ 3.101,55 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA.
Napoli, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA ZI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato, all'esito dell'udienza 07.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22526/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Perrino.
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria.
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mosciaro.
OPPOSTI oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 11.04.2024, scaturente dalle seguenti intimazioni di pagamento:
1) n. 07120120107864455000, presumibilmente notificata il 25.08.2012, per l'importo di € 4.967,65, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da versare alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2010; Controparte_1
1 2) n. 07120130095027105000, presumibilmente notificata in data 18.06.2013, per l'importo di €
4.685,54, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, per l'anno 2011; Controparte_1
3) n. 07120170068251925000, presumibilmente notificata il giorno 23.08.2017, per l'importo di €
4.188,82, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da pagare alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2015; Controparte_1
4) n. 07120180046264175000, presumibilmente notificata il 19.07.2018, per l'importo di € 4.087,43, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in ordine all'anno 2016; Controparte_1
5) n. 07120190093804344000, presumibilmente notificata in data 26.08.2019, per l'importo di €
4.060,39, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, per l'anno 2017; Controparte_1
6) n. 07120220117567712000, presumibilmente notificata il giorno 02.11.2022, per l'importo di €
341,03, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere alla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in relazione all'anno 2016. Controparte_1
Egli ha incentrato l'opposizione sulle seguenti cartelle: n. 07120120107864455000, n.
07120130095027105000, n. 07120170068251925000, di cui ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza nella loro totalità e, quindi, devono essere annullate, in considerazione della nullità della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta a mezzo posta elettronica, il 11.04.2024, proveniente dall'indirizzo:
t, evidenziando l'inesistenza dell'avviso opposto, Email_1 poiché proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
della mancata notificazione degli atti presupposti;
dell'intervenuta prescrizione / estinzione del credito dal momento per l'intimazione n. 07120120107864455000, recapitata il 25.08.2012, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito si è estinto il 24.08.2017, per la n. 07120130095027105000, consegnata il giorno
18.06.2013, il diritto di credito si è estinto il 17.05.2018 e così anche per la n.
07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito si è estinto il 22.07.2022.
Egli ha così concluso: “a) in via cautelare, sospendere parzialmente, per le ragioni espresse in narrativa, l'avviso della preventiva iscrizione ipotecaria sui beni immobili, di proprietà del ricorrente, in quanto le seguenti intimazioni di pagamento: n. 0712012010786445500 - n. 0712013009502710500 n.
0712017006825192500, formante titolo dell'opposto avviso, risultano destituite di ogni fondamento;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare ammissibile, proponibile ovvero procedibile l'opposizione spiegata dal ricorrente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria in parola, poiché proposta nel pieno rispetto della normativa vigente;
c) nel merito, accertare e dichiarare parzialmente nulla la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, notificata da parte del , a mezzo posta elettronica certificata, il Controparte_3
2 giorno 11.04.2024, in quanto si fondava su dei titoli inesistenti (cfr.: n. 0712012010786445500 - n.
0712013009502710500 - n. 0712017006825192500), poiché, da un lato, il relativo diritto di credito risultava prescritto e, dall'altro, i suoi titolari (cfr.: i resistenti avocati in giudizio) erano decaduti dalla diritto di richiedere il consequenziale pagamento;
d) per l'effetto, annullare parzialmente la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, notificata da parte del , a mezzo posta elettronica certificata, il Controparte_3 giorno 11.04.2024 e consequenzialmente condannare i convenuti a cancellare il nominativo dell'esponente dall'anagrafe tributaria in relazione alle seguenti intimazioni n. 07120120107864455 - n. 07120130095027105
- n. 07120170068251925, tutte formanti titolo dell'opposto avviso di iscrizione ipotecaria;
d) in ogni modo, condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, aggravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi al sottoscritto procuratore, Avv. Angelo Perrino, per averne fatto espresso anticipo. Clausola ex lege”.
Non è stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi la sussistenza di gravi motivi.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_4
, con memoria depositata in data 28.03.2025, chiedendo, previo rigetto della chiesta
[...] sospensiva, di “dichiarare la parziale incompetenza per materia in relazione alla cartella di pagamento n.
07120120107864455000; -dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24 del d. Igs n.46/1999; in via gradata e nel merito, -rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. In punto di fatto e diritto, l resistente ha eccepito in via pregiudiziale, si rileva la parziale incompetenza del CP_3
Giudice adito, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120120107864455000 avendo essa come oggetto anche le sanzioni amministrative;
l'inammissibilità dell'azione per tardività dell'impugnazione, atteso che l'atto opposto veniva notificato l'11.04.2024 ed il ricorrente impugnava quest'ultimo il 22.10.2024 ( data iscrizione a ruolo), la domanda veniva proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto;
l'infondatezza delle eccepita prescrizione dei crediti contestati, in quanto l'opposizione è ormai inammissibile, risultando gli avvisi di addebito ritualmente notificati e non opposti, anche in ragione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo prorogata fino 31 agosto 2021; quanto al merito della pretesa ha contestato la decadenza della pretesa creditoria;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione;
ha evidenziato che la notifica dell'atto opposto è pienamente valida in quanto vi è piena riferibilità al creditore notificante ed, in ogni caso, le disposizioni applicabili alla notifica via PEC da parte della agente di riscossione (
[...]
), non prevedono alcuna riferibilità, per la validità della notifica, Controparte_5 alla presenza dell'indirizzo PEC del notificante.
Si è inoltre costituita tempestivamente la di assistenza a Controparte_6 favore dei dottori commercialisti, con memoria depositata in data 28.03.2025, rassegnando le
3 seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario, perché inammissibile e, comunque, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché sfornito di prova e, per l'effetto, confermare con riferimento ai crediti in favore della la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è CP_7 causa e le relative cartelle ad essa sottese, dichiarando dovute le somme con la stessa e/o le stesse richieste,
o comunque, accertata la debenza di tali somme, condannare l'opponente al versamento in favore d CP_7 della somma in essa indicata o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese del ricorrente, si chiede in via riconvenzionale di: - accertare che è il soggetto responsabile della procedura esattoriale e, quindi, Controparte_8 dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del relativo danno da quest'ultima CP_1 subito, e conseguentemente condannare al pagamento nei confronti della Controparte_8 Co
a favore Dottori che dovessero essere Parte_2 Parte_3 dichiarati prescritti o di quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi di mora dalla data di trasmissione del ruolo da parte della sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari del giudizio” “Poiché è stata proposta domanda riconvenzionale, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia emettere un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione, con indicazione di termine per la notifica del presente atto alle altre parti e per il deposito della memoria difensiva da parte di quest'ultime”.
È stata differita l'udienza di discussione, per la proposta domanda riconvenzionale.
L'opponente ha depositato irritualmente una memoria di replica alla riconvenzionale dal momento che alcuna domanda risulta proposta dalla nei suoi confronti;
nel contempo ha preso posizione CP_1 in ordine ai documenti prodotti dai convenuti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
La presenta azione scaturisce dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta da parte opponente in data 11.04.2024. Trattasi di fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del dpr 602/73 introdotto dall'art. 7, comma 2 lettera u-bis della legge 106 del 12/7/2011 di conversione del dl 70/2011. Essa costituisce un adempimento obbligatorio a cui è tenuto il concessionario contenente l'avvertenza che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca e che avverso la stessa comunicazione è possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità competente. Tale deve essere il giudice del lavoro in materia di contributi, come anche osservato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 09 settembre
2013, n. 20681), secondo cui la comunicazione preventiva, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non ha natura esecutiva in quanto preordinata all'espropriazione immobiliare, circostanza che radicherebbe la competenza per territorio ove è sito l'immobile sul quale grava la procedura immobiliare per cui, laddove la pretesa impositiva è di natura contributiva, sussiste la competenza del giudice del lavoro ex art. 444 cpc.
Passando all'esame delle questioni dedotte dall'opponente e alle censure di inammissibilità sollevate dai convenuti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “di recente, le
4 Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art., nel capo 2
(dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari.
Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie
- si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286;
Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della
"collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.).
Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
5 2.3. Tirando le fila del discorso e considerato che - per quanto testualmente riportato nella decisione impugnata l'odierno ricorrente chiedeva di "accertare la nullità, illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ... in ragione delle cartelle esattoriali ... nulle per mancanza di notifica", l'oggetto della domanda risulta chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell'ipoteca” (cfr. Cass. civile sez. III,
22/12/2015 n.25745 e conf. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10272).
Nel caso in cui venga dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti, ossia le cartelle esattoriali, ha condivisibilmente affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 18 maggio 2021 n.
13314) che “Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità "l'omessa notifica di un atto presupposto" - nella specie la cartella di pagamento - "costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale
"si fonda sul mancato pagamento della cartella"; infatti "il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga"; in proposito le
Sezioni Unite, colla sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno "statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria""
(così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019, n. m.; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del
30/11/2018, n. m.).In conclusione, nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico, "i giudici territoriali (devono) limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella" presupposta e, in caso positivo, "dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata" (Sez.
5, ordinanza n. 8410 del 06/04/2018, Rv. 647690 - 01)”.
Può conclusivamente affermarsi che avverso il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, la reazione in sede giurisdizionale, da ritenersi ammissibile, va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del debito, piuttosto che come un'opposizione all'esecuzione minacciata, ex art. 615, 1° comma c.p.c. In tale evenienza, spetta al giudice di merito il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (cfr. tra le altre Ordinanza n.
1244/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
Ciò posto, la prospettazione attorea si incentra sulla deduzione che l'avviso della preventiva iscrizione ipotecaria è – parzialmente – destituito di ogni fondamento giuridico, con la conseguenza
6 che la formazione di tale ruolo risulta illegittima in relazione alle cartelle esattoriali a titolo di contributi previdenziali pretesi dalla a favore dei Dottori CP_1 Controparte_1
Commercialisti (i soli impugnati in questa sede), limitatamente alle seguenti cartelle: la n.
07120120107864455000, intimante il pagamento della somma di € 4.967,65, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali, in relazione all'anno 2010; la n.
07120130095027105000, intimante il pagamento dell'importo di € 4.685,54, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali per l'anno 2011; la n. 07120170068251925000, intimante il pagamento della somma di € 4.188,82, per un presunto omesso pagamento degli oneri previdenziali in relazione all'anno 2015.
Il vizio di nullità della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 11.04.2024, siccome avvenuta a mezzo posta elettronica dall'indirizzo:
t., non risultante dai pubblici registri, non è Email_1 meritevole di condivisione dal momento che l'atto impugnato non rientra nel novero degli atti giudiziari per cui è inapplicabile la legge 53/94; tra l'altro l'opponente non contesta di avere ricevuto l'atto avverso il quale ha proposto l'odierno ricorso.
Inoltre, in relazione alle predette tre cartelle, l'opponente ne deduce l'omessa notifica. A tale riguardo, ha adeguatamente comprovato che la n. 07120120107864455000 è stata recapitata CP_9 il 25.08.2012; la n. 07120130095027105000, è stata consegnata il giorno 18.06.2013, entrambe a mezzo del servizio postale e ritirate dal destinatario;
la n. 07120170068251925000 è stata consegnata il giorno 23.08.2017 a mezzo PEC (cfr. doc. ). L'opponente nella memoria difensiva CP_9 del 16.04.2025, costituente il momento immediatamente successivo alla costituzione dei convenuti, si è limitato a sostenere in modo del tutto fuorviante l'inidoneità probatoria del “prospetto del contribuente per cartella”, prodotto dall'ente impositore;
in ordine ai documenti prodotti da CP_9 ha allegato erroneamente la mancata verificabilità della documentazione di notifica, senza introdurre specifiche e concrete censure.
Infine, l'opponente eccepisce la sopravvenuta prescrizione delle predette tre cartelle in assenza di atti interruttivi, sostenendo che per la n.07120120107864455000, recapitata il
25.08.2012, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito è spirato in data 24.08.2017; per la n.
07120130095027105000, consegnata il giorno 18.06.2013, il diritto di credito è spirato il 17.05.2018; per la n. 07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito è spirato in data 22.07.2022.
Quanto alla prescrizione successiva alla formazione del titolo para-giudiziario, il nuovo corso prescrizionale è da ritenersi quinquennale, seguendo lo stesso regime dei contributi pretesi dall'ente e (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016) e nel caso in esame, tali
7 contributi sono soggetti alla legge nazionale (cfr. Cassazione n. 15.10.2014 n. 21830) e segnatamente, sono disciplinati dall'art.3, comma 9 della legge 335/95.
Orbene, quanto agli atti interruttivi intercorsi dopo la notifica delle cartelle, la ha CP_1 prodotto documentazione inconferente siccome riferita ad annualità e a cartelle diverse da quelle per cui è causa.
ha invece comprovato di avere notificato a mezzo PEC all'opponente in data CP_9
13/07/2017 l'intimazione di pagamento n. 07120179027662873000 scaturente dalla cartella n.
07120120107864455000, dunque in tempo utile ad evitare la prescrizione;
di seguito, il nuovo corso prescrizionale decorrente dal 13.07.2017 risulta già scaduto alla data del 01.06.2023 di notifica a mezzo PEC all'opponente dell'intimazione di pagamento n. 07120239008356670000 (anche tenendo anche conto della sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di gg. 129 + 182).
Analogo discorso va fatto per la cartella n. 07120130095027105000, consegnata il giorno
18.06.2013, il cui quinquennio è decorso alla data del 17.05.2018, in assenza di validi atti interruttivi.
Diversamente per la cartella n. 07120170068251925000, comunicata il giorno 23.08.2017, il quinquennio successivo, tenendo conto della sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, sarebbe scaduto il 30.06.2023 ma prima del suo decorso, risulta effettuata la notifica a mezzo PEC all'opponente in data 01/06/2023 dell'intimazione di pagamento n. 07120239008356670000.
La contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n.
07120130095027105000 si è dunque prescritta e non è più esigibile.
La Cassa ipotizza la responsabilità del concessionario che, benché onerato in virtù del rapporto di mandato che lo lega all'ente impositore, non ha posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione onde evitarne l'inutile decorso. Orbene, come correttamente osservato dalla Corte di appello di Palermo sez. lav., 01/08/2023, nella sentenza n.521 “'l'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge – peraltro mai contestata - comporta la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua
8 salvaguardia, mentre la nella sua unica veste di Ente impositore, non risulta in alcun Controparte_1 modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del
Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n. 21/1986 espressamente rimanda. Ai sensi della citata norma, difatti, "La può CP_1 provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette". Con la sentenza n. 27218/2018 la Corte di legittimità ha affermato che "l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r.
602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato". Ne deriva che
è tenuto, per impegno contrattuale, a svolgere, secondo l'ordinaria diligenza del Controparte_10 mandatario, tutte le azioni necessarie ad assicurare all'Ente creditore il recupero dei propri crediti e, ove ciò non avvenga, egli risulterà inadempiente a causa di una propria inerzia e sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, salvo prova (in concreto non fornita) che la prescrizione -maturata dopo la notifica della cartella per carenza di idonei atti interruttivi - sia maturata per un comportamento a lui non imputabile. Sempre la Suprema Corte, con la recente ordinanza dell'1.2.2023 n.3084, ha chiarito, in ordine alla misura del danno risarcibile, che "la difficoltà di liquidazione del danno (in ipotesi coincidente con l'ammontare dei contributi iscritti a ruolo e di cui l'agente della riscossione abbia lasciato compiere la prescrizione) è vicenda che può incidere sul quantum del risarcimento e legittimare, se del caso, il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c., ma non può valere – come ritenuto dalla sentenza impugnata – a negare in radice l'an della pretesa risarcitoria" .
Avuto riguardo al caso in esame, la misura del preteso danno deve ritenersi coincidente con l'ammontare dei contributi iscritti a ruolo in entrambe le cartella n. 07120120107864455000 e n.
07120130095027105000 per un totale di € 9.653,19 (€ 4.967,65 + € 4.685,54) quali evincibili dall'estratto conto contributivo, esclusi spese, diritti di notifica e compensi di riscossione.
All'esito, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che la contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n. 07120130095027105000 si è dunque prescritta e non è più esigibile;
per la cartella n. il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
va condannato al pagamento in favore della di previdenza dei dottori CP_9 Controparte_1 commercialisti, della somma di € 9.653,19, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di consegna dei ruoli sino al saldo nonché al pagamento in favore della delle spese CP_1 di lite liquidate come da dispositivo.
9 La reciproca parziale soccombenza tra l'opponente e i convenuti rende possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che la contribuzione portata dalle cartelle n. 07120120107864455000 e n. 07120130095027105000 si è prescritta e non è più esigibile;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra l'opponente, la Controparte_1
e l;
[...] CP_9 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
condanna al pagamento in favore della Controparte_1 CP_9 [...]
della somma di € 9.653,19, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, oltre interessi legali dalla data di consegna dei ruoli sino al saldo nonché al pagamento in favore della delle spese di lite liquidate in Controparte_1
€ 3.101,55 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA.
Napoli, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA ZI
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