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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16105 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25709/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25709/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Treviso, via Stangade n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.ta C.F._1
AL HI, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02/06/2025, nato il Parte_1
01/01/1994 a RH (Afganistan) ha chiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari della moglie nata il [...] a [...], con Persona_1
prot. n. P-PD/F/N/2024/109678, e dei figli minori , nato il [...] Persona_2
a RH (Afganistan), con prot. n. P-PD/F/N/2024/109581, , Parte_2
nato il [...] a [...], con prot. n. P-PD/F/N/2024/109580,
nata il [...] RH (Afganistan), con prot. n. P- Parte_3
PD/F/N/2024/109579. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno morale in ragione del ritardo degli uffici consolari e del pregiudizio patito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 20 settembre 2024 il nulla osta al ricongiungimento dei familiari e che al momento della relativa emissione, veniva trasmesso telematicamente, a cura dello S.U.I. di Padova, alla Rappresentanza
Diplomatica – Consolare di Teheran, in Iran per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso.
Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, risultati vani;
di conseguenza veniva depositato il presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa prevede i requisiti per il rilascio sia del nulla osta che, a seguito dell'ottenimento del primo, del successivo visto di ingresso.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005). Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
La prospettazione offerta dal ricorrente – titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo – trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dalla quale si evince l'interlocuzione con gli uffici volti ad ottenere un appuntamento per il completamento della pratica amministrativa.
Tuttavia, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'amministrazione il rilascio del nulla osta, in considerazione anche del fatto che il ricorrente non ha depositato in giudizio la documentazione volta alla verifica dei presupposti necessari al rilascio del titolo richiesto, completa dei requisiti per renderla valorizzabile nel presente giudizio.
Quanto sopra, però, non esclude la ragione esposta dal ricorrente posto che, stante il tempo trascorso, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del nulla osta al ricongiungimento dei familiari del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Deve essere respinta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in assenza di specifiche allegazioni sul danno patito ed in assenza, come detto, di documentazione volta a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento dei familiari.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura di richiesta del nulla osta al ricongiungimento dei familiari del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- spese compensate. Roma, 14/11/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25709/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Treviso, via Stangade n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.ta C.F._1
AL HI, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02/06/2025, nato il Parte_1
01/01/1994 a RH (Afganistan) ha chiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari della moglie nata il [...] a [...], con Persona_1
prot. n. P-PD/F/N/2024/109678, e dei figli minori , nato il [...] Persona_2
a RH (Afganistan), con prot. n. P-PD/F/N/2024/109581, , Parte_2
nato il [...] a [...], con prot. n. P-PD/F/N/2024/109580,
nata il [...] RH (Afganistan), con prot. n. P- Parte_3
PD/F/N/2024/109579. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno morale in ragione del ritardo degli uffici consolari e del pregiudizio patito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 20 settembre 2024 il nulla osta al ricongiungimento dei familiari e che al momento della relativa emissione, veniva trasmesso telematicamente, a cura dello S.U.I. di Padova, alla Rappresentanza
Diplomatica – Consolare di Teheran, in Iran per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso.
Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, risultati vani;
di conseguenza veniva depositato il presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa prevede i requisiti per il rilascio sia del nulla osta che, a seguito dell'ottenimento del primo, del successivo visto di ingresso.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005). Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
La prospettazione offerta dal ricorrente – titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo – trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dalla quale si evince l'interlocuzione con gli uffici volti ad ottenere un appuntamento per il completamento della pratica amministrativa.
Tuttavia, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'amministrazione il rilascio del nulla osta, in considerazione anche del fatto che il ricorrente non ha depositato in giudizio la documentazione volta alla verifica dei presupposti necessari al rilascio del titolo richiesto, completa dei requisiti per renderla valorizzabile nel presente giudizio.
Quanto sopra, però, non esclude la ragione esposta dal ricorrente posto che, stante il tempo trascorso, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del nulla osta al ricongiungimento dei familiari del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Deve essere respinta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in assenza di specifiche allegazioni sul danno patito ed in assenza, come detto, di documentazione volta a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento dei familiari.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura di richiesta del nulla osta al ricongiungimento dei familiari del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- spese compensate. Roma, 14/11/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli