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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 23 ottobre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 1114/2023 R.G, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999), promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Davide Dondoni, del Foro di Pavia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
come rappresentata e difesa dai Dott.i Luca Bonificio e Andrea Dublino, Funzionari in servizio presso la stessa
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
<Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata così giudicare
In via preliminare
Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto illegittima con conseguente archiviazione agli atti;
Nel merito
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, disporre l'annullamento dell'ordinanza stessa.
In via istruttoria
[Omissis]>>.
Per parte resistente, come da comparsa costituzione e risposta a verbale d'udienza 23 ottobre 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
In via istruttoria
Nel merito
- Si respinga il ricorso in opposizione perché privo di fondamento giuridico e, per
l'effetto, si convalidi la determinazione di ingiunzione DD. n. 139 del 21/02/23.
In ogni caso
Con il favore delle spese>>.
RITENUTO IN FATTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate come:
1) in data 07 febbraio 2018, Operanti della Stazione di Stazzano della Regione
Carabinieri Forestale , abbiano eseguito sopralluogo presso “Villa San Giorgio”, CP_1
in Comune di Serravalle Scrivia (AL), di proprietà di Parte_2
constatando che sulla superficie interessata dalla tagliata di cui alla comunicazione
[...]
semplice n.° 2016/33093 suo tempo inoltrata da incaricato dalla Parte_1
proprietà stessa di detto taglio, non erano stati sistemati i residui della lavorazione allontanandoli dalle ceppaie;
2) in data 26 aprile 2018, gli Operanti stessi abbiano quindi eseguito ulteriore sopralluogo per la valutazione tecnica dell'opera di taglio boschivo, trovando conferma della permanenza di tali residui in loco;
3) con verbale di contestazione di illecito amministrativo n.° 18/2018, sia pertanto stata contestata a in qualità di trasgressore, ed alla proprietà di “Villa San Parte_1
Giorgio”, in qualità di obbligata in solido, la Parte_2
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 13, L.R. Piemonte, n.° 4/2009, 33, D.P.G.R.
Piemonte, n.° 8/2011, come sanzionato dall'art. 36, comma 1, L.R. Piemonte n.° 4/2009, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate, con irrogazione della sanzione di € 100,00;
pagina 2 di 5 4) il suddetto verbale sia stato notificato, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, in data 02 maggio 2018;
5) respinte le difese presentate, ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, in data 14 giugno
2018, con determinazione dirigenziale, , 21 febbraio 2023, n.° Controparte_1
139/A1103A/2023, sia stata quindi definitivamente irrogata a quale Parte_1
trasgressore, nonché a in qualità di obbligata in Parte_2
solido, per la suddetta violazione, la sanzione di € 100,00, oltre € 10,61 a titolo di spese di notifica.
Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 05 aprile 2023,
l'ingiunto opponeva il provvedimento così notificatogli chiedendone l'annullamento.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva la reiezione del ricorso.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, più non comparendo parte ricorrente in udienza ed avverso espressa richiesta di parte resistente di proseguire il giudizio in assenza dell'attore, all'udienza del 23 ottobre 2025 la causa perviene ora in decisione, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma
1, 430, c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Nessuna doglianza può in primo luogo allegare parte ricorrente in ordine alla mancata indicazione, in determinazione dirigenziale, ”, 21 febbraio 2023, n.° Controparte_1
139/A1103A/2023, degli estremi catastali dei terreni sui quali l'illecito risulta essere stato consumato.
Il luogo di sua commissione, difatti, risulta sufficientemente specificato con l'espresso riferimento alla località “Villa San Giorgio”, in Comune di Serravalle Scrivia, proprietà dell'obbliga in solido Parte_2
E precipuamente in ordine al taglio colà eseguito in forza della comunicazione semplice n.° 2016/33093 (la proprietà stessa afferente), l'ingiunto, nel corso della fase procedimentale, risulta aver d'altra parte compiutamente esperito le proprie difese con memoria a ” fatta pervenire in data 14 giugno 2018. Controparte_1
pagina 3 di 5 Alcuna doglienza, si ripete, può ora pertanto, in questa sede Parte_1
giudiziale, avanzare circa una presunta lesione delle proprie facoltà difensive, come visto, al contrario, palesemente esperite (sia in allora, che adesso).
Quanto alla effettiva consumazione della condotta contestata, ed alla di essa riferibilità soggettiva all'odierno ricorrente, dirimenti sono, in secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate da e da , innanzi gli Operanti Parte_2 Controparte_3
della Stazione di Stazzano della Regione Carabinieri Forestale , rispettivamente in CP_1
data 13 e 19 febbraio 2018, da cui emerge chiaramente che, pur a fronte delle contestazioni dalla proprietaria avanzate nei confronti dell'esecutore del taglio operato nel parco di “Villa
San Giorgio”, allo stesso era stato consentito (e ordinato) di provvedere allo smaltimento delle ramaglie residue.
Smaltimento da eseguirsi, secondo la vigente normativa (di rango primario e regolamentare) di settore, al più tardi, entro il 15 aprile 2018 e, ciononostante, alla data del controllo operato il 26 aprile 2018, accertato essere, dal più volte citato incaricato,
mai stato svolto. Parte_1
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che respingere il ricorso.
Nulla sulle spese lite, atteso come l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un
Funzionario appositamente delegato non possa ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel
Funzionario Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie tuttavia non allegata).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 - nulla sulle spese di lite, la avendo partecipato al giudizio Controparte_1
avvalendosi di propri Funzionari appositamente delegati.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 23 ottobre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 1114/2023 R.G, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999), promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Davide Dondoni, del Foro di Pavia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
come rappresentata e difesa dai Dott.i Luca Bonificio e Andrea Dublino, Funzionari in servizio presso la stessa
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
<Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata così giudicare
In via preliminare
Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto illegittima con conseguente archiviazione agli atti;
Nel merito
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, disporre l'annullamento dell'ordinanza stessa.
In via istruttoria
[Omissis]>>.
Per parte resistente, come da comparsa costituzione e risposta a verbale d'udienza 23 ottobre 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
In via istruttoria
Nel merito
- Si respinga il ricorso in opposizione perché privo di fondamento giuridico e, per
l'effetto, si convalidi la determinazione di ingiunzione DD. n. 139 del 21/02/23.
In ogni caso
Con il favore delle spese>>.
RITENUTO IN FATTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate come:
1) in data 07 febbraio 2018, Operanti della Stazione di Stazzano della Regione
Carabinieri Forestale , abbiano eseguito sopralluogo presso “Villa San Giorgio”, CP_1
in Comune di Serravalle Scrivia (AL), di proprietà di Parte_2
constatando che sulla superficie interessata dalla tagliata di cui alla comunicazione
[...]
semplice n.° 2016/33093 suo tempo inoltrata da incaricato dalla Parte_1
proprietà stessa di detto taglio, non erano stati sistemati i residui della lavorazione allontanandoli dalle ceppaie;
2) in data 26 aprile 2018, gli Operanti stessi abbiano quindi eseguito ulteriore sopralluogo per la valutazione tecnica dell'opera di taglio boschivo, trovando conferma della permanenza di tali residui in loco;
3) con verbale di contestazione di illecito amministrativo n.° 18/2018, sia pertanto stata contestata a in qualità di trasgressore, ed alla proprietà di “Villa San Parte_1
Giorgio”, in qualità di obbligata in solido, la Parte_2
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 13, L.R. Piemonte, n.° 4/2009, 33, D.P.G.R.
Piemonte, n.° 8/2011, come sanzionato dall'art. 36, comma 1, L.R. Piemonte n.° 4/2009, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate, con irrogazione della sanzione di € 100,00;
pagina 2 di 5 4) il suddetto verbale sia stato notificato, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, in data 02 maggio 2018;
5) respinte le difese presentate, ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, in data 14 giugno
2018, con determinazione dirigenziale, , 21 febbraio 2023, n.° Controparte_1
139/A1103A/2023, sia stata quindi definitivamente irrogata a quale Parte_1
trasgressore, nonché a in qualità di obbligata in Parte_2
solido, per la suddetta violazione, la sanzione di € 100,00, oltre € 10,61 a titolo di spese di notifica.
Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 05 aprile 2023,
l'ingiunto opponeva il provvedimento così notificatogli chiedendone l'annullamento.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva la reiezione del ricorso.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, più non comparendo parte ricorrente in udienza ed avverso espressa richiesta di parte resistente di proseguire il giudizio in assenza dell'attore, all'udienza del 23 ottobre 2025 la causa perviene ora in decisione, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma
1, 430, c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Nessuna doglianza può in primo luogo allegare parte ricorrente in ordine alla mancata indicazione, in determinazione dirigenziale, ”, 21 febbraio 2023, n.° Controparte_1
139/A1103A/2023, degli estremi catastali dei terreni sui quali l'illecito risulta essere stato consumato.
Il luogo di sua commissione, difatti, risulta sufficientemente specificato con l'espresso riferimento alla località “Villa San Giorgio”, in Comune di Serravalle Scrivia, proprietà dell'obbliga in solido Parte_2
E precipuamente in ordine al taglio colà eseguito in forza della comunicazione semplice n.° 2016/33093 (la proprietà stessa afferente), l'ingiunto, nel corso della fase procedimentale, risulta aver d'altra parte compiutamente esperito le proprie difese con memoria a ” fatta pervenire in data 14 giugno 2018. Controparte_1
pagina 3 di 5 Alcuna doglienza, si ripete, può ora pertanto, in questa sede Parte_1
giudiziale, avanzare circa una presunta lesione delle proprie facoltà difensive, come visto, al contrario, palesemente esperite (sia in allora, che adesso).
Quanto alla effettiva consumazione della condotta contestata, ed alla di essa riferibilità soggettiva all'odierno ricorrente, dirimenti sono, in secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate da e da , innanzi gli Operanti Parte_2 Controparte_3
della Stazione di Stazzano della Regione Carabinieri Forestale , rispettivamente in CP_1
data 13 e 19 febbraio 2018, da cui emerge chiaramente che, pur a fronte delle contestazioni dalla proprietaria avanzate nei confronti dell'esecutore del taglio operato nel parco di “Villa
San Giorgio”, allo stesso era stato consentito (e ordinato) di provvedere allo smaltimento delle ramaglie residue.
Smaltimento da eseguirsi, secondo la vigente normativa (di rango primario e regolamentare) di settore, al più tardi, entro il 15 aprile 2018 e, ciononostante, alla data del controllo operato il 26 aprile 2018, accertato essere, dal più volte citato incaricato,
mai stato svolto. Parte_1
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che respingere il ricorso.
Nulla sulle spese lite, atteso come l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un
Funzionario appositamente delegato non possa ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel
Funzionario Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie tuttavia non allegata).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 - nulla sulle spese di lite, la avendo partecipato al giudizio Controparte_1
avvalendosi di propri Funzionari appositamente delegati.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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