TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 348
TAR
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Carenza e/o illogicità della motivazione.

    Il Tribunale ritiene che la norma preveda anche i soggetti che, a causa del loro comportamento, appaiono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Le condotte del ricorrente, unite alla recidiva specifica, intaccano la tranquillità delle persone i cui familiari sono sepolti nel cimitero. Inoltre, il deferimento all'A.G. per un reato sintomatico di pericolosità sociale giustifica l'avviso orale, non essendo necessario il previo accertamento della responsabilità penale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Carenza di istruttoria.

    Il Tribunale ritiene infondato questo motivo, poiché la rapidità con cui è stato adottato il provvedimento (sette giorni dal deferimento all'A.G.) dimostra l'agire conseguente della Questura. Inoltre, l'avviso orale è considerato un atto favorevole all'interessato, che lo mette in condizione di non aggravare la propria posizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 348
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 348
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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