Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcellino Marcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. -OMISSIS- a firma del Vicario del Questore di Ancona, recante l’emissione di avviso orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Ancona e di;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. MM PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe – e degli atti presupposti, connessi e conseguenti al medesimo – con cui la Questura di Ancona lo ha invitato a cambiare condotta di vita, avvertendolo che, in caso di inadempienza, si darà luogo all’applicazione di una misura di prevenzione più grave, e con avviso che il Questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione di altra e più grave misura di prevenzione al Presidente del Tribunale avente sede nel capoluogo di Provincia, se la persona, nonostante l’avviso, non ha cambiato condotta ed è da ritenersi ancora pericolosa per la sicurezza pubblica.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona.
Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
La causa è passata in decisione nell’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026.
3. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
Il giorno 21 ottobre-OMISSIS-, un dirigente della Questura di Ancona notificava all’odierno ricorrente il provvedimento qui impugnato, contenente le prescrizioni e le intimazioni suddette. A quanto è dato comprendere, l’avviso orale è stato impartito perché il sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ancona dalla locale Squadra Mobile per il delitto di danneggiamento e di atti persecutori, e ciò per aver tenuto condotte reiterate nel tempo, consistenti, tra l’altro, in molteplici danneggiamenti e spregi sulla tomba di una donna tumulata nel cimitero di -OMISSIS-, comportamenti idonei a suscitare uno stato di inquietudine, profondo sconforto e timore dei familiari della defunta, tanto da aver fatto mutare loro le abitudini di vita.
L’atto impugnato contiene altresì la considerazione che il destinatario - il quale svolge la professione di fioraio ed esercita l’attività in sede stabile nel piazzale antistante il predetto cimitero, e che in passato si è reso responsabile di altre similari ignobili azioni, mosse verosimilmente da risentimento nei confronti di coloro che non acquistano fiori presso di sé (tanto da avere già riportato una condanna definitiva in sede di patteggiamento) - può essere considerata persona pericolosa per la sicurezza pubblica.
Da ultimo il provvedimento impugnato spiega anche le ragioni per le quali non si è ritenuto possibile comunicare previamente l’avvio del procedimento all’interessato, ragioni che vanno individuate nell’urgenza di arginare la reiterazione delle condotte summenzionate e per le ulteriori esigenze di celerità della procedura, sussistendo elementi prognostici tali da far presumere l’elevata probabilità che in futuro siano commessi ulteriori delitti caratterizzati dall’idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e a creare allarme sociale. La Questura ha poi dato conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’adozione dell’avviso orale non è necessario che la responsabilità dell’interessato sia stata già accertata in sede penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto.
4. Il sig. -OMISSIS-, premettendo di non sapere nulla dei fatti che gli vengono addebitati (essendo stato solo sottoposto, in un unico caso, ad un controllo di polizia) e sottolineando che non esiste alcuna prova circa la commissione dei reati de quibus , censura l’operato della Questura per i seguenti motivi:
a) eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Carenza e/o illogicità della motivazione.
In parte qua il ricorrente evidenzia che:
- l’istituto dell'avviso orale del Questore, già codificato negli artt. 1 e 4 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. e ora disciplinato dagli art. 1 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., al pari delle altre misure di prevenzione amministrative si applica solo nei confronti delle categorie di soggetti indicati dalla norma di riferimento, ossia coloro che, sulla base di elementi di fatto debitamente accertati, debbano ritenersi: i) abitualmente dediti a traffici delittuosi; ii) per la condotta ed il tenore di vita, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; iii) per il loro comportamento, essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dispone che il Questore può avvisare oralmente i soggetti indicati nell’articolo 1 del fatto che esistono indizi a loro carico, indicando gli elementi e i motivi che li giustificano, invitando l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa;
- nel caso di specie, però, difettavano completamente i presupposti per l’applicazione della misura di polizia in parola. In effetti, le condotte addebitate al sig. -OMISSIS-, per come illustrate nel provvedimento, sono relative ad una particolare e limitata situazione spazio-temporale e ad una presunta motivazione di carattere commerciale (che il ricorrente in ogni caso contesta). Si dice cioè che l’odierno ricorrente nutrirebbe del risentimento verso una persona che non acquista i fiori presso il suo esercizio. Se anche tali accuse fossero fondate, ciò sarebbe comunque del tutto insufficiente a ritenere integrata una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali ovvero di condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica delle persone ovvero che possano eventualmente dare luogo, in seguito, all’applicazione di una misura di prevenzione. E comunque non emerge certo la riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011. In effetti, il sig. -OMISSIS- svolge l’attività di fioraio e non è dedito a traffici delittuosi, né vive con il provento di attività illecite;
- il provvedimento è dunque viziato perché assunto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento e contro la stessa ratio legis ;
- inoltre, pur avendo ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente potesse integrare anche il reato di atti persecutori, il Questore non ha applicato il diverso e più grave provvedimento di ammonimento ex art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009;
- altrettanto illegittimo è il richiamo a fatti passati, non specificati nemmeno con riferimento alla data e al luogo di commissione di tali reati e senza quindi verificarne l’attualità. Peraltro, se si trattasse di fatti risalenti nel tempo, essi dovrebbero essere valutati favorevolmente al ricorrente, giacché nell’arco temporale intercorso il -OMISSIS- avrebbe sempre serbato condotta irreprensibile;
b) Eccesso di potere. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Carenza di istruttoria.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non esistevano valide ragioni per omettere la previa comunicazione di avvio del procedimento e che, comunque, tali ragioni non sono state adeguatamente esplicitate dalla Questura. Infatti non si comprende in base a quali elementi sia stata ritenuta verosimile la reiterazione delle condotte “incriminate” e quali siano i comportamenti dai quali si possa desumere la turbativa della sicurezza pubblica. Al contrario, se anche fossero accertate le condotte de quibus , le stesse riguarderebbero comunque solo i soggetti danneggiati e non la collettività in genere.
5. Costituendosi in giudizio la Questura in punto di fatto ha replicato che:
- non risponde al vero che il ricorrente nulla sapeva delle indagini a suo carico. Infatti, all’atto del deferimento del sig. -OMISSIS- alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 612- bis c.p. il personale operante gli ha notificato il verbale di elezione di domicilio, atto che rende edotto il destinatario dell’esistenza di una indagine a suo carico;
- l’avvenuta presentazione della denuncia/querela per il reato di cui all’alinea precedente osta, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 38/2009, all’adozione dell’ammonimento di polizia;
- nel -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- patteggiò una pena per il reato di furto di due telecamere che erano state installate nel cimitero di -OMISSIS- nell’ambito di una indagine a carico dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 404 c.p. Quella vicenda, peraltro, ebbe ampio risalto nella cronaca locale;
- la vicenda del-OMISSIS- è analoga a quella del -OMISSIS-, perché anche in questo caso il ricorrente si è reso responsabile di varie condotte di danneggiamento contro la tomba della defunta madre di uno dei denuncianti (mentre nel -OMISSIS- vittima dei danneggiamenti era stata la tomba del padre di uno dei denuncianti).
In vista dell’udienza di trattazione del merito la Questura ha depositato una breve relazione da cui emergono ulteriori recenti deferimenti del sig. -OMISSIS- all’A.G. penale, ma si tratta di fattispecie di reato che nulla hanno a che vedere con i fatti di causa (si tratta in un caso di abuso edilizio e invasione di terreni altrui, nell’altro caso di truffa).
6. Ciò detto, e prendendo il Collegio atto dei chiarimenti offerti dall’amministrazione, il ricorso va respinto.
In effetti, parte ricorrente muove da una lettura parziale e selettiva delle fattispecie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011, sottolineando di non essere un soggetto che vive dei proventi di traffici delittuosi (il che è indubbiamente vero, almeno per quanto emerge dagli atti di causa), dimenticando però che la norma contempla anche i soggetti che, a causa del loro comportamento, appaiono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Si tratta, come noto, di fattispecie molto elastica, la quale indica fra gli interessi da tutelare non solo la “sicurezza” pubblica (e su questo le tesi di parte ricorrente potrebbero anche essere astrattamente condivisibili) ma anche la “tranquillità”.
Ora, non c’è bisogno di un grande sforzo ricostruttivo per immaginare quale debba essere lo stato d’animo delle persone che hanno dei familiari sepolti nel cimitero di -OMISSIS- e che, a seguito di un qualsiasi screzio con il ricorrente, potrebbero temere di vedere danneggiate le tombe dei propri congiunti. Non può negarsi che la “tranquillità” di quelle persone sarebbe quantomeno intaccata, tenendo anche conto della “recidiva” specifica rispetto alla vicenda del -OMISSIS-.
Peraltro, il ricorrente non spiega nemmeno quali sono le ragioni di risentimento verso la famiglia le cui tombe è sospettato di aver danneggiato e, viceversa, quali sono le ragioni per cui alcuni membri di quella famiglia lo hanno denunciato (nel ricorso si accenna infatti vagamente a “ritorsioni” poste in essere da queste persone nei confronti del sig. -OMISSIS-, ma senza spiegare da dove origini questa pretesa ostilità).
Questo è un dato fondamentale nel presente giudizio, perché, in assenza di tali chiarimenti, si deve ritenere che il sig. -OMISSIS- potrebbe reiterare le condotte in argomento nei confronti di qualsiasi altro utente del cimitero, mentre se egli avesse dato quantomeno conto dei rapporti che ha avuto in passato con la famiglia summenzionata il Tribunale avrebbe anche potuto condividere l’argomento per cui le condotte in parola non costituiscono in ogni caso un rischio per la collettività.
Ad ogni buon conto, poiché il ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, risultava deferito all’A.G. per un reato che è di per sé sintomatico di pericolosità sociale del presunto reo, l’avviso orale è giustificato, visto che, come è noto, per la sua adozione non è necessario il previo accertamento della responsabilità penale del destinatario.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, in quanto la particolare celerità con cui è stato adottato il provvedimento (dopo soli sette giorni dal deferimento del sig. -OMISSIS- all’A.G.) dimostra che la Questura ha agito in modo conseguente alle premesse.
Va aggiunto, peraltro, che l’avviso orale - di cui nella specie è stata prevista espressamente la revocabilità in ogni momento su documentata istanza del destinatario - è in qualche modo un atto favorevole all’interessato, perché lo mette in condizione di non aggravare ulteriormente la propria posizione reiterando le condotte per le quali è stato “avvisato”. Se invece il destinatario ha la “coscienza pulita”, nulla gli impedisce di chiedere la revoca del provvedimento dando conto di essersi adeguato all’ordine del Questore.
7. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio si possono però compensare, anche in ragione della durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MM PI, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MM PI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.