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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14765/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80055 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071202590295965400 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1002/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 5/8/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando il sollecito di pagamento notificato il 2/8/2025 e relativo alla cartella di pagamento per Tassa Automobilistica anno 2019, di complessivi € 252,59.
In pari data (5/8/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata ricezione degli atti prodromici, la mancata indicazione del termine e dei modi di impugnazione dell'atto, la prescrizione.
In data 2/9/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza della legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Non si rileva agli atti alcuna prova delle notifiche della cartella di pagamento inerente il sollecito di pagamento impugnato e dell'atto impositivo della Regione Campania.
Si prende atto, quindi, della prescrizione del credito indicato nell'atto impugnato per i suesposti motivi.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato e la cartella di pagamento sottostante. Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato e la cartella di pagamento sottostante. Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14765/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80055 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 071202590295965400 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1002/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 5/8/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando il sollecito di pagamento notificato il 2/8/2025 e relativo alla cartella di pagamento per Tassa Automobilistica anno 2019, di complessivi € 252,59.
In pari data (5/8/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la mancata ricezione degli atti prodromici, la mancata indicazione del termine e dei modi di impugnazione dell'atto, la prescrizione.
In data 2/9/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza della legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Non si rileva agli atti alcuna prova delle notifiche della cartella di pagamento inerente il sollecito di pagamento impugnato e dell'atto impositivo della Regione Campania.
Si prende atto, quindi, della prescrizione del credito indicato nell'atto impugnato per i suesposti motivi.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato e la cartella di pagamento sottostante. Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato e la cartella di pagamento sottostante. Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.