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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5917/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 da 1) Parte_1
Nata a Porto san Giorgio (FM) il 4 agosto 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nato a Como il 30 settembre 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]n. 4 con l'Avv. Lucia Elisabetta Bolzani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo (FM) l'8 ottobre 2005 (Comune di Fermo: anno 2005 atto n. 85 parte II serie A, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano: anno 2005, atto n. 1390, parte II, serie B) in separazione dei beni con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano e Parte_3 [...]
, nata a [...] l'[...] CP_1
************
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
▪ ordinare al Comune di Fermo (FM) e a quello di Milano, dove il matrimonio è stato trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con Pt_3 CP_1 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà, per l'effetto lei assegnata e dalla quale il SI si è già allontanato, d'accordo Parte_2 con la moglie.
2) Frequentazioni padre/figli:
- a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 - 18.30 sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola a cura del padre o a casa della madre in periodo non scolastico
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un giorno (il lunedì) dalle ore 18.00 – 18.30 sino al mattino successivo (martedì) quando il padre accompagnerà i figli a scuola o presso la casa materna in periodo non scolastico
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 18.00 – 18.30 sino al mattino, quando il padre, per ciascuno dei due giorni, accompagnerà i figli a scuola o presso la casa materna in periodo non scolastico.
3) Il SI , qualora la SIa fosse impossibilitata ad occuparsi dei figli per Parte_2 Pt_1 motivi di lavoro o personali sino agli orari sopra indicati, si organizzerà per recuperare i figli alla fine dell'orario scolastico.
4) Qualora un genitore nel periodo di propria spettanza non potesse farsi carico dei figli per motivi di salute o di lavoro dovrà rivolgersi all'altro genitore. Solo nel caso in cui l'altro genitore non fosse disponibile, potrà ricorrere a terze persone, preventivamente individuate e conosciute da entrambi i genitori. CP_
5) I genitori nomineranno i rispettivi delegati per il ritiro di e da scuola, previo Pt_3 confronto e consenso con l'altro genitore. 6) Periodi di vacanza:
a) nelle vacanze scolastiche natalizie: la SIa terrà con sé i figli dalla mattina del Pt_1
24 dicembre alla sera del 2 gennaio (le parti si accorderanno di anno in anno se trascorrere il CP_ giorno di Natale insieme). e trascorreranno il week-end immediatamente precedente Pt_3 al Natale con il padre e trascorreranno con lui il periodo compreso tra la sera del 2 gennaio e quella del 7 gennaio, salvo diversi accordi tra genitori
b) le vacanze pasquali spetteranno al padre, salvo diversi accordi tra genitori CP_ c) nelle vacanze scolastiche estive, poiché e sono abituati a recarsi presso la casa Pt_3 dei nonni materni nelle Marche, il SI potrà raggiungerli nei fine settimana di propria Parte_2 competenza e nel periodo a lui spettante;
il padre nelle vacanze scolastiche estive terrà con sé i figli per tre settimane di cui almeno due consecutive, pari tempo spetterà alla madre. I genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno i rispettivi periodi. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà la madre ed in quelli dispari il padre
d) i ponti o le festività immediatamente anteriori o successivi al fine settimana di spettanza di CP_ ciascun genitore verranno trascorsi da e con il genitore che li ha con sé. Le festività Pt_3 infrasettimanali in alternanza con ciascun genitore.
7) Durante le vacanze con i figli un genitore comunicherà all'altro il luogo, diverso dall'abitazione paterna o materna, dove si trova con i figli e garantirà all'altro la reperibilità telefonica e/o in videochiamata. CP_
8) Sino a quando sarà necessario, la (che ad oggi si occupa sia della gestione di e Per_1
, sia della pulizia-riordino della casa) starà presso l'abitazione materna e si recherà presso Pt_3
l'abitazione paterna la mattina del martedì o del venerdì, cioè nelle giornate successive a quelle in cui il padre avrà i figli con sé.
9) Aspetti patrimoniali: il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, quale contributo per il CP_ mantenimento per e l'importo di € 1.700 mensili (oltre ISTAT annuale) e si farà Pt_3 altresì carico, in ragione del 50%, delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Milano e non necessiteranno di preventivo accordo.
10) Sino a quanto il marito godrà di assicurazione medica, quest'ultimo terrà a proprio carico le spese mediche dei ragazzi, con suddivisione dell'eventuale scoperto di polizza nella misura del 50% a carico del SI e del 50% a carico della SIa Per quanto riguarda le spese Parte_2 Pt_1 della moglie (sino a quando sarà coniuge) queste saranno coperte dall'assicurazione sanitaria mentre l'eventuale scoperto sarà a carico della SIa Pt_1
11) Conto corrente comune: i coniugi hanno già provveduto a suddividere gli importi (liquidità e titoli) in ragione del 50% ciascuno. 12) Assicurazione: il SI , in accordo con la moglie, sta provvedendo anche a Parte_2 suddividere gli importi della assicurazione del valore di € 92.676 in ragione del 50% ciascuno.
13) I ricorrenti, a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, convengono che il SI trasferisca alla SIa la quota del 50% di sua proprietà dei Parte_2 Pt_1 seguenti due immobili, rispettivamente siti: 1) a Milano, in Via Pisanello n. 15, così identificato: porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, al piano S1-5-7, foglio 378, particella 91, subalterno 38, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 6, superficie catastale di mq. 90, r.c. di € 588,76 e 2) a Milano, Viale Daniele Ranzoni n. 4, così identificato: porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, al piano 4-5, foglio 380, particella 230, subalterno 70, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, superficie catastale 50 mq, r.c. € 251,77, al prezzo complessivo di 320.000 (trecento ventimila) euro. Il trasferimento delle quote viene effettuato a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù, se ed in quanto apparenti o legalmente costituite, parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano. Poiché detta cessione avverrà prima dell'emissione della sentenza di separazione, indi senza i benefici fiscali indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 nonché all'art. 19 L. 74/1987, si conviene che la SIa paghi il costo dell'onorario del Notaio scelto e il SI le spese Pt_1 Parte_2 di registro.
14) I coniugi, economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
************ Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************ Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Fermo (FM) l'8 ottobre 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo (FM) e di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, ai fini dell'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 da 1) Parte_1
Nata a Porto san Giorgio (FM) il 4 agosto 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nato a Como il 30 settembre 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]n. 4 con l'Avv. Lucia Elisabetta Bolzani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo (FM) l'8 ottobre 2005 (Comune di Fermo: anno 2005 atto n. 85 parte II serie A, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano: anno 2005, atto n. 1390, parte II, serie B) in separazione dei beni con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano e Parte_3 [...]
, nata a [...] l'[...] CP_1
************
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
▪ ordinare al Comune di Fermo (FM) e a quello di Milano, dove il matrimonio è stato trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con Pt_3 CP_1 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà, per l'effetto lei assegnata e dalla quale il SI si è già allontanato, d'accordo Parte_2 con la moglie.
2) Frequentazioni padre/figli:
- a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 - 18.30 sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola a cura del padre o a casa della madre in periodo non scolastico
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un giorno (il lunedì) dalle ore 18.00 – 18.30 sino al mattino successivo (martedì) quando il padre accompagnerà i figli a scuola o presso la casa materna in periodo non scolastico
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 18.00 – 18.30 sino al mattino, quando il padre, per ciascuno dei due giorni, accompagnerà i figli a scuola o presso la casa materna in periodo non scolastico.
3) Il SI , qualora la SIa fosse impossibilitata ad occuparsi dei figli per Parte_2 Pt_1 motivi di lavoro o personali sino agli orari sopra indicati, si organizzerà per recuperare i figli alla fine dell'orario scolastico.
4) Qualora un genitore nel periodo di propria spettanza non potesse farsi carico dei figli per motivi di salute o di lavoro dovrà rivolgersi all'altro genitore. Solo nel caso in cui l'altro genitore non fosse disponibile, potrà ricorrere a terze persone, preventivamente individuate e conosciute da entrambi i genitori. CP_
5) I genitori nomineranno i rispettivi delegati per il ritiro di e da scuola, previo Pt_3 confronto e consenso con l'altro genitore. 6) Periodi di vacanza:
a) nelle vacanze scolastiche natalizie: la SIa terrà con sé i figli dalla mattina del Pt_1
24 dicembre alla sera del 2 gennaio (le parti si accorderanno di anno in anno se trascorrere il CP_ giorno di Natale insieme). e trascorreranno il week-end immediatamente precedente Pt_3 al Natale con il padre e trascorreranno con lui il periodo compreso tra la sera del 2 gennaio e quella del 7 gennaio, salvo diversi accordi tra genitori
b) le vacanze pasquali spetteranno al padre, salvo diversi accordi tra genitori CP_ c) nelle vacanze scolastiche estive, poiché e sono abituati a recarsi presso la casa Pt_3 dei nonni materni nelle Marche, il SI potrà raggiungerli nei fine settimana di propria Parte_2 competenza e nel periodo a lui spettante;
il padre nelle vacanze scolastiche estive terrà con sé i figli per tre settimane di cui almeno due consecutive, pari tempo spetterà alla madre. I genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno i rispettivi periodi. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà la madre ed in quelli dispari il padre
d) i ponti o le festività immediatamente anteriori o successivi al fine settimana di spettanza di CP_ ciascun genitore verranno trascorsi da e con il genitore che li ha con sé. Le festività Pt_3 infrasettimanali in alternanza con ciascun genitore.
7) Durante le vacanze con i figli un genitore comunicherà all'altro il luogo, diverso dall'abitazione paterna o materna, dove si trova con i figli e garantirà all'altro la reperibilità telefonica e/o in videochiamata. CP_
8) Sino a quando sarà necessario, la (che ad oggi si occupa sia della gestione di e Per_1
, sia della pulizia-riordino della casa) starà presso l'abitazione materna e si recherà presso Pt_3
l'abitazione paterna la mattina del martedì o del venerdì, cioè nelle giornate successive a quelle in cui il padre avrà i figli con sé.
9) Aspetti patrimoniali: il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, quale contributo per il CP_ mantenimento per e l'importo di € 1.700 mensili (oltre ISTAT annuale) e si farà Pt_3 altresì carico, in ragione del 50%, delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Milano e non necessiteranno di preventivo accordo.
10) Sino a quanto il marito godrà di assicurazione medica, quest'ultimo terrà a proprio carico le spese mediche dei ragazzi, con suddivisione dell'eventuale scoperto di polizza nella misura del 50% a carico del SI e del 50% a carico della SIa Per quanto riguarda le spese Parte_2 Pt_1 della moglie (sino a quando sarà coniuge) queste saranno coperte dall'assicurazione sanitaria mentre l'eventuale scoperto sarà a carico della SIa Pt_1
11) Conto corrente comune: i coniugi hanno già provveduto a suddividere gli importi (liquidità e titoli) in ragione del 50% ciascuno. 12) Assicurazione: il SI , in accordo con la moglie, sta provvedendo anche a Parte_2 suddividere gli importi della assicurazione del valore di € 92.676 in ragione del 50% ciascuno.
13) I ricorrenti, a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, convengono che il SI trasferisca alla SIa la quota del 50% di sua proprietà dei Parte_2 Pt_1 seguenti due immobili, rispettivamente siti: 1) a Milano, in Via Pisanello n. 15, così identificato: porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, al piano S1-5-7, foglio 378, particella 91, subalterno 38, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, vani 6, superficie catastale di mq. 90, r.c. di € 588,76 e 2) a Milano, Viale Daniele Ranzoni n. 4, così identificato: porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, al piano 4-5, foglio 380, particella 230, subalterno 70, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, superficie catastale 50 mq, r.c. € 251,77, al prezzo complessivo di 320.000 (trecento ventimila) euro. Il trasferimento delle quote viene effettuato a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù, se ed in quanto apparenti o legalmente costituite, parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano. Poiché detta cessione avverrà prima dell'emissione della sentenza di separazione, indi senza i benefici fiscali indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 nonché all'art. 19 L. 74/1987, si conviene che la SIa paghi il costo dell'onorario del Notaio scelto e il SI le spese Pt_1 Parte_2 di registro.
14) I coniugi, economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
************ Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************ Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Fermo (FM) l'8 ottobre 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo (FM) e di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, ai fini dell'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG