Art. 1. Art. 100. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ortopedia
Art. 109. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto della clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
Art. 110. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 111. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 112. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 113. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 114. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 115. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.
Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
2° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.
Insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedia I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.
3° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).
Insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedia II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.
4° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).
Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.
5° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.
Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.
Art. 116. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 117. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 138. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, in mancanza di questi la direzione della scuola puo' essere temporaneamente assunta dal professore incaricato della stessa disciplina.
Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 141. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semiotica renale;
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologica di interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Art. 145. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 146. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ortopedia
Art. 109. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto della clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
Art. 110. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 111. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 112. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 113. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 114. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 115. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.
Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
2° Anno:
Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.
Insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedia I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.
3° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).
Insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedia II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.
4° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).
Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.
5° Anno:
Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.
Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.
Art. 116. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 117. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 138. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, in mancanza di questi la direzione della scuola puo' essere temporaneamente assunta dal professore incaricato della stessa disciplina.
Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 141. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semiotica renale;
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologica di interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Art. 145. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 146. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.