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Articolo 17 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
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Articolo 16
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Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 17 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Versione
9 maggio 2009
Art. 17. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009
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