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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15780/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TETT150000324
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22260/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 Srls impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, il provvedimento n. TETT150000324/2025, di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di sanzione ammnistrativa ex art. 11 comma 7 quater d.lgs 471/97, notificatole il 27.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli .
Eccepiva la ricorrente: il difetto di motivazione del provvedimento;
la mancata notifica di avvisi di contestazione specifici;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato unitamente alle irrogate sanzioni con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale II° di Napoli- che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato trae origine dall'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria finalizzate al controllo delle partite IVA attive in assenza di adempimenti fiscali. Ebbene, nel corso dell'accesso effettuato il 17.4.2025 è stata riscontrata l'assenza di elementi concreti per l'esercizio dell'attività dichiarata per inesistenza di strutture logistiche, organizzazione e personale. Dall'istruttoria e dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria è emerso il grave e sistematico inadempimento di obblighi di versamento delle imposte e l'assenza di sostanziali indizi di operatività.
A fronte di tali circostanze, a riscontro dell'invito notificato il 24.4.205 con il quale l'Ufficio ha richiesto la prova dell'esistenza dell'attività, la società ricorrente, a mezzo di un suo delegato (avv. Nominativo_1) in data 08.05.25 ha esibito parte della documentazione contabile richiesta ma non ha indicato il proprio legale rappresentante né prodotto alcuna relazione nella quale venissero specificate le modalità ed i luoghi di esercizio dell'attività né offerti riscontri in tal senso.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente lesione del diritto di difesa.
A riguardo giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione
Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223;
26/7/1995 n.8173 e Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato risultano esplicitate le ragioni che lo hanno determinato di tal chè la ricorrente è stata messa in condizione di difendersi attraverso il contraddittorio intercorso in sede ammnistrativa.
Alla soccombenza segue il carico delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della costituita parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00) oltre oneri ed accessori se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15780/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TETT150000324
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22260/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 Srls impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, il provvedimento n. TETT150000324/2025, di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di sanzione ammnistrativa ex art. 11 comma 7 quater d.lgs 471/97, notificatole il 27.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli .
Eccepiva la ricorrente: il difetto di motivazione del provvedimento;
la mancata notifica di avvisi di contestazione specifici;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato unitamente alle irrogate sanzioni con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale II° di Napoli- che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato trae origine dall'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria finalizzate al controllo delle partite IVA attive in assenza di adempimenti fiscali. Ebbene, nel corso dell'accesso effettuato il 17.4.2025 è stata riscontrata l'assenza di elementi concreti per l'esercizio dell'attività dichiarata per inesistenza di strutture logistiche, organizzazione e personale. Dall'istruttoria e dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria è emerso il grave e sistematico inadempimento di obblighi di versamento delle imposte e l'assenza di sostanziali indizi di operatività.
A fronte di tali circostanze, a riscontro dell'invito notificato il 24.4.205 con il quale l'Ufficio ha richiesto la prova dell'esistenza dell'attività, la società ricorrente, a mezzo di un suo delegato (avv. Nominativo_1) in data 08.05.25 ha esibito parte della documentazione contabile richiesta ma non ha indicato il proprio legale rappresentante né prodotto alcuna relazione nella quale venissero specificate le modalità ed i luoghi di esercizio dell'attività né offerti riscontri in tal senso.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente lesione del diritto di difesa.
A riguardo giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione
Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223;
26/7/1995 n.8173 e Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato risultano esplicitate le ragioni che lo hanno determinato di tal chè la ricorrente è stata messa in condizione di difendersi attraverso il contraddittorio intercorso in sede ammnistrativa.
Alla soccombenza segue il carico delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della costituita parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00) oltre oneri ed accessori se dovuti.