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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1412.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANELLA GUIDA, giusta mandato in atti ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1
Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. ), del Foro di Torino in virtù di procura generale alle C.F._2 liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 03.10.2022 la ricorrente dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1491/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di
“ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente possiede i requisiti per conseguire il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di gravità quale portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92; - CONDANNARE l' alla corresponsione del relativo CP_1 trattamento economico decorrente dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali CONDANNANDOLO, altresì, al
1 pagamento dei ratei maturati corredati da interessi e rivalutazione monetaria.” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 23.02.2024, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente, che, “le condizioni cliniche invalidanti della persona sono sostanzialmente invariate;
non vi sono elementi nè riferimenti a condizioni inerenti un peggioramento/aggravamento e/o diversa interpretazione della capacità cognitiva e di deambulazione inficiante l'autonomia della persona già descritte in precedenza (vd. pag. 3 della CTU)”. Il CTU ha concluso, pertanto, dichiarando che trattasi di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98). Soggetto portatore di handicap art. 3 c. 1 L. 104/92”. Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua dell'integrazione resa dal dott. , e Per_2 ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte conclusioni vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente Parte_1
Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico di e vanno liquidate come da dispositivo;
Parte_1 nulla sulle spese di ctu relativamente alla presente fase di merito, trattandosi di chiarimenti rientranti nell'originario incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che nata a [...] il [...], non si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 LEGGE 104/1992;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali nella fase CP_1
ATPO, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2 3) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali della CP_1 presente fase, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell'a parte ricorrente
, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori Parte_2 di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) nulla per spese relative alla CTU espletata nella presente fase, in quanto trattasi di chiarimenti.
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1412.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANELLA GUIDA, giusta mandato in atti ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1
Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. ), del Foro di Torino in virtù di procura generale alle C.F._2 liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 03.10.2022 la ricorrente dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1491/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di
“ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente possiede i requisiti per conseguire il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di gravità quale portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92; - CONDANNARE l' alla corresponsione del relativo CP_1 trattamento economico decorrente dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali CONDANNANDOLO, altresì, al
1 pagamento dei ratei maturati corredati da interessi e rivalutazione monetaria.” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 23.02.2024, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente, che, “le condizioni cliniche invalidanti della persona sono sostanzialmente invariate;
non vi sono elementi nè riferimenti a condizioni inerenti un peggioramento/aggravamento e/o diversa interpretazione della capacità cognitiva e di deambulazione inficiante l'autonomia della persona già descritte in precedenza (vd. pag. 3 della CTU)”. Il CTU ha concluso, pertanto, dichiarando che trattasi di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98). Soggetto portatore di handicap art. 3 c. 1 L. 104/92”. Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua dell'integrazione resa dal dott. , e Per_2 ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte conclusioni vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente Parte_1
Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico di e vanno liquidate come da dispositivo;
Parte_1 nulla sulle spese di ctu relativamente alla presente fase di merito, trattandosi di chiarimenti rientranti nell'originario incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che nata a [...] il [...], non si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 LEGGE 104/1992;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali nella fase CP_1
ATPO, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2 3) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali della CP_1 presente fase, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell'a parte ricorrente
, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori Parte_2 di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) nulla per spese relative alla CTU espletata nella presente fase, in quanto trattasi di chiarimenti.
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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