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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 609/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappr. e difeso dall'Avv. G. Gambardella, dall'Avv. F. Siano e dall'Avv. C. Picca, come da procura in atti,
APPELLANTE E
CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. G. D'Eugenio e dall'Avv. P. Baldassarre, come da procura in atti,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.3.2023, la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 327/2023 del 16.2.2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, la quale accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 34/2020, con condanna a carico della società opponente al pagamento della somma di € 7.163,78 a favore di a titolo di T.F.R., oltre al pagamento delle spese di CP_1 lite.
L'odierna appellante propose, infatti, opposizione al decreto ingiuntivo – con il quale era stata condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.563,55 CP_1
a titolo di T.F.R. - sostenendo che nulla era dovuto alla parte opposta, in quanto il TFR le era stato già pagato per l'intero, sia attraverso versamenti in acconto durante il rapporto di lavoro, sia a saldo al momento della cessazione del rapporto. Per tale ragione chiese revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituì nel giudizio di primo grado la quale CP_1 deducesse di aver ricevuto solo parzialmente il T.F.R. spettante e nello specifico la somma di € 18.733,77, a fronte dell'importo complessivo spettante pari ad € 29.263,55; per cui aveva diritto ad ottenere la restante parte pari ad € 10.489,78, o in via gradata, pari ad € 7.163,78, qualora fosse stato accertato anche il pagamento della somma di € 3.326,00, risalente all'aprile del 2014.
Come sopra indicato, il Tribunale accolse in parte l'opposizione, condannando la società opponente al pagamento dell'importo pari ad € 7.163,78 a favore di a titolo di T.F.R. residuo. CP_1
Con il gravame proposto la società appellante impugnava la sentenza di primo grado per errata valutazione del materiale probatorio riguardo all'intera quantificazione e, contestando, in particolare, la valutazione relativa al pagamento risultante dalla busta paga di gennaio del 2019, ed in generale, quindi, il calcolo complessivo effettuato dal Giudice di prime cure in ordine al T.F.R. residuo.
In particolare testualmente la società appellante lamentava nel ricorso in appello :”Sulla errata valutazione del materiale probatorio versato in atti dall'associazione nel precedente grado di giudizio. Come anticipato, l'errore in cui è incorso il Tribunale di Nola attiene la valutazione del materiale istruttorio depositato in atti dall'associazione nel precedente grado di giudizio. Più in particolare, si osserva che l'associazione deduceva il pagamento totale di quanto dovuto alla lavoratrice a titolo di TFR nel corso del rapporto di lavoro, mediante l'erogazione dei seguenti anticipi: a) € 2.366,00 (€ 2.000,00 al netto delle ritenute di legge), erogato in data 29.07.2011 con assegno bancario n. 1.019.154.618-01 (All. B - doc. n.4); b) € 2.105,00 (€ 2.000,00 al netto delle ritenute di legge) erogato con le competenze del mese di giugno 2013, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 5); c) € 3.326,00 (euro 3.000,00 al netto delle ritenute di legge) erogato con le competenze di aprile 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.6); d) € 1.948,00 lordi (euro 1500,00 netti) erogato con le competenze del mese di giugno 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.7); e)
€ 3.247,00 lordi (euro 2500,00 netti) erogato con le competenze di settembre 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.8); f) € 6.439,00 lordi (euro 5.000,00 netti) erogato con le competenze di marzo 2015, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.9); g) € 1.281,00 lordi (euro 1000,00 netti) erogato con le competenze di aprile 2016, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 10); h) € 260,00 lordi (euro 200,00 netti) erogato con le competenze di ottobre 2016, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 11); Il tutto per un totale di euro 20.972,00 lordi, pari ad euro 17.200,00 netti (All. B - doc. n. 12); Orbene, il Tribunale di Nola, in buona sostanza, ha ritenuto che tutto quanto sopra dedotto dall'associazione fosse fondato e condivisibile, essendo effettivamente dimostrato da quest'ultima o riconosciuto dalla lavoratrice che le somme sopra indicate fossero state effettivamente erogate a titolo di acconti sul TFR;
ne deriva che può ritenersi dimostrato il pagamento della somma di € 20.972,00, ossia € 17.200,00 netti. L'errore che commette il Tribunale di Nola, dunque, riguarda esclusivamente la valutazione della busta paga del mese di gennaio 2019, di chiusura del rapporto di lavoro….”
La società appellante aggiungeva, inoltre, nel ricorso in appello testualmente: “Sulle deduzioni di parte opposta Solo per mero scrupolo, appare opportuno riportare in questa sede quanto già dedotto nel primo grado di giudizio in ordine alle avverse difese;
in particolare: a) Sui punti B, D, E, G, e H della memoria di costituzione avversa, in cui la sig.ra contesta che in busta CP_1 paga non viene riportata alcuna somma corrisposta al “netto” in suo favore, occorre precisare che trattasi di buste paga emesse in data successiva al pagamento richiesto a titolo di anticipazione TFR. Pertanto, gli statini paga riportano nel corpo centrale del prospetto l'importo lordo erogato nella colonna “competenze” alla voce “anticipazione TFR”, mentre il corrispondente netto già corrisposto è indicato nella colonna “trattenute” alla voce
“trattenuta per acconto”. Lo sviluppo del calcolo viene esplicitato nella tabella “TFR” posta nella parte bassa del prospetto paga secondo le regole contenute nell'art. 19 TUIR e in ossequio a quanto affermato da AE, circ. 29/E/2001 che recita: "(...) sulle anticipazioni e sugli acconti di TFR deve essere determinata l'aliquota, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con gli stessi criteri previsti per il TFR". Ne deriva che la modalità di erogazione delle anticipazioni TFR risulta corretta, in particolare con riferimento ai prospetti paga che non presentano l'indicazione di un “importo netto”. Trattasi, si ripete, di somme anticipate ed erogate, su richiesta della stessa sig.ra CP_1 prima dell'emissione del prospetto paga del mese di riferimento. Si fa notare, peraltro, che risultano versate in atti le copie dei pagamenti (assegni e bonifici) che la sig.ra pur CP_1 contestandoli, non ha mai spiegato per quale motivo le fossero stati versati né a che titolo li abbia incassati.
Per tali ragioni, sosteneva che nulla era dovuto alla a CP_1 titolo di T.F.R. e, pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda proposta dalla controparte, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte appellata, la quale deduceva l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendone, pertanto, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese di lite.
La Corte disponeva C.T.U. contabile, con la nomina della dott.ssa
, come da provvedimento del 7.11.2024 nel quale Persona_1 era formulato il seguente quesito peritale :“voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellante a titolo di T.F.R.; voglia, altresì, accertare la differenza tra quanto già corrisposto a tale titolo, secondo la documentazione prodotta in atti, e quanto ancora eventualmente dovuto”.
Disposta nuova nomina del C.T.U., in particolare del dott.
avendo la dott.ssa rinunciato Persona_2 Per_1 all'incarico, all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato.
Preliminarmente va delineato il perimetro del presente giudizio di gravame.
La società appellante, infatti, ha lamentato la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine al T.F.R. residuo spettante alla lavoratrice, sostenendo l'erronea valutazione del materiale probatorio, con particolare riferimento, sia al pagamento della somma risultante nella busta paga di gennaio del 2019, sia in ordine all'intera quantificazione, anche relativa al pagamento dell'aprile 2014. In primo luogo, si rileva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il pagamento eseguito dalla società datrice di lavoro con bonifico del febbraio del 2019 non provasse l'avvenuto pagamento del saldo del T.F.R. attesa sia la genericità della causale del bonifico (che indicava soltanto la dicitura “gennaio 2019”), sia l'incongruità degli importi effettivamente erogati rispetto a quelli contenuti nella busta paga di gennaio 2019. L'odierna appellante criticava tale statuizione sostenendo che in realtà gli importi erogati erano perfettamente congrui con quelli indicati in busta paga e per quanto riguarda il TFR risultavano coincidenti con la quota residua spettante alla lavoratrice. Nello specifico, evidenziava che nel prospetto paga relativo al gennaio 2019 veniva liquidata la somma complessiva di € 6.028,95, corrispondenti ad € 4.515,83 netti. Tale importo era così composto:
€ 597,36, lordi, a titolo di “Permessi ex festività non goduti”, € 120,10, lordi, a titolo di “13ma mensilità”; € 8.498,76, lordi, a titolo di “TFR”. L'appellante ribadiva, come già fatto in primo grado, che la voce
“Ferie non godute”, riportata nel cedolino di gennaio del 2019, era un mero refuso e che, in realtà, faceva riferimento alle “ferie godute e non maturate”, recando infatti un saldo negativo pari ad € 3.127,27. Sosteneva, dunque, che con l'anzidetto pagamento era stato integralmente versato il TFR spettante alla lavoratrice.
Inoltre, altro aspetto controverso della vicenda riguarda non già il pagamento relativo allo statino paga di aprile 2014 di importo lordo pari ad € 3.326,00 (corrispondente ad € 3.000,00 netti) che, secondo le prospettazioni della in primo grado non CP_1 sarebbe mai stato ricevuto, in quanto eseguito su un conto corrente non intestato alla lavoratrice. Sul punto, infatti, già il Giudice di prime cure ha motivato in ordine all'effettivo pagamento e tale capo della sentenza non ha formato oggetto di appello.
Il motivo di appello riguarda, invece, l'intera quantificazione tanto che il Collegio ha provveduto a formulare il seguente quesito al C.T.U. “voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellante a titolo di T.F.R.; voglia, altresì, accertare la differenza tra quanto già corrisposto a tale titolo, secondo la documentazione prodotta in atti, e quanto ancora eventualmente dovuto”.
Sul punto va rilevato, come da insegnamento della Suprema Corte che “In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicchè quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato. (cfr. Cass Sez. 3 sentenza n.413 dell'11.1.2017).
Ebbene, posta in questi termini la questione prospettata innanzi alla Corte, occorre valutare se anche la residua somma di € 7.163,78, riconosciuta dal Tribunale come erogata dalla società appellante – con statuizione che non ha formato oggetto di appello – è effettivamente a copertura dell'intero dovuto.
Il Collegio, per tal motivo, al fine di valutare se realmente la società appellante avesse erogato integralmente il T.F.R. in favore della lavoratrice, ha ritenuto necessaria la nomina di un C.T.U. per ricostruire tutti i pagamenti effettuati in pendenza del rapporto di lavoro e corrisposti a titolo di acconto e saldo TFR.
Il C.T.U, incaricato, dott. in primo luogo, ha Persona_2 rilevato che il T.F.R. complessivamente maturato dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro ammonta ad € 29.502,36; infatti, egli ha evidenziato quanto segue: “Dopo aver attentamente analizzato la documentazione prodotta in atti, lo scrivente ha determinato in € 29.502,36 il Tfr complessivamente maturato dalla lavoratrice;
infatti, dalla Certificazione Unica 2019 relativa all'anno 2018 risultava in essere un TFR accantonato al 31 dicembre 2018 di € 29.263,55 a cui sono stati sommati il TFR maturato del rateo di competenza del mese di gennaio 2019 e la rivalutazione, il tutto per complessivi € 238,81”
Fatta questa premessa, il consulente ha ricostruito tutti pagamenti che si sono succeduti nel tempo sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ovvero tenuto conto dei cedolini paga relativi agli acconti T.F.R. (con relative richieste di anticipazione T.F.R. formulate dalla lavoratrice), nonché delle ricevute attestanti l'effettivo pagamento di tali acconti.
All'esito di tale analisi il C.T.U. ha rilevato che per tutti gli importi corrisposti a titolo di T.F.R. è presente la prova del pagamento, fatta eccezione per il bonifico del 30.4.2014, di importo pari ad € 3.000,00 (corrispondenti ad € 3.326,00 lordi), relativo al cedolino paga emesso in data 6.5.2014, dalla cui distinta risultava sia un IBAN illeggibile, e comunque diverso da tutti gli altri, e nel quale il destinatario risulta non disponibile.
Sull'effettivo pagamento di tale anticipo di però, già si è Pt_2 pronunciato il Giudice di prime cure e sul punto – come già sopra argomentato - non vi è motivo di appello, che invece riguarda la quantificazione in merito all'intero dovuto.
Per quanto concerne, invece, il pagamento relativo alla busta paga di gennaio 2019 rilevava che Il TFR netto erogato a gennaio 2019 era risultato essere pari ad € 6.709,05 a fronte di un TFR lordo di € 8.498,76.
Dunque, alla luce dei superiori rilievi, il C.T.U. al fine di rispondere al quesito posto dalla Corte, ha concluso elaborando due ipotesi di calcolo:
- una prima ipotesi, in cui, non considerando il bonifico del 30.4.2014, la società appellante risulta debitrice nei confronti di dell'importo di € 3.357,60, a titolo di residuo TFR;
CP_1
- una seconda ipotesi, in cui, invece, considerando come erogato il suindicato bonifico del 30.4.2014, il debito residuo ammonta ad € 32,60.
Pertanto, in virtù di quanto esposto, tenuto conto della motivazione sopra assunta riguardo l'effettivo pagamento de bonifico del 2014 – non oggetto di appello - e della correttezza dell'analisi dei dati compiuta dal C.T.U., questa Corte ritiene di recepire la conclusione di cui alla seconda ipotesi rassegnata dal consulente nell'elaborato peritale, con conseguente accertamento del diritto della odierna appellata, al riconoscimento della somma di € CP_1
32,60 a titolo di T.F.R. residuo.
Per questi motivi
, nei termini sopra indicati, l'appello va parzialmente accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto della condanna di importo assolutamente irrilevante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento parziale dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la società appellante al pagamento della Parte_1 somma di € 32,60 in favore della parte appellata a CP_1 titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 9.10.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 609/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappr. e difeso dall'Avv. G. Gambardella, dall'Avv. F. Siano e dall'Avv. C. Picca, come da procura in atti,
APPELLANTE E
CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. G. D'Eugenio e dall'Avv. P. Baldassarre, come da procura in atti,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.3.2023, la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 327/2023 del 16.2.2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, la quale accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 34/2020, con condanna a carico della società opponente al pagamento della somma di € 7.163,78 a favore di a titolo di T.F.R., oltre al pagamento delle spese di CP_1 lite.
L'odierna appellante propose, infatti, opposizione al decreto ingiuntivo – con il quale era stata condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.563,55 CP_1
a titolo di T.F.R. - sostenendo che nulla era dovuto alla parte opposta, in quanto il TFR le era stato già pagato per l'intero, sia attraverso versamenti in acconto durante il rapporto di lavoro, sia a saldo al momento della cessazione del rapporto. Per tale ragione chiese revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituì nel giudizio di primo grado la quale CP_1 deducesse di aver ricevuto solo parzialmente il T.F.R. spettante e nello specifico la somma di € 18.733,77, a fronte dell'importo complessivo spettante pari ad € 29.263,55; per cui aveva diritto ad ottenere la restante parte pari ad € 10.489,78, o in via gradata, pari ad € 7.163,78, qualora fosse stato accertato anche il pagamento della somma di € 3.326,00, risalente all'aprile del 2014.
Come sopra indicato, il Tribunale accolse in parte l'opposizione, condannando la società opponente al pagamento dell'importo pari ad € 7.163,78 a favore di a titolo di T.F.R. residuo. CP_1
Con il gravame proposto la società appellante impugnava la sentenza di primo grado per errata valutazione del materiale probatorio riguardo all'intera quantificazione e, contestando, in particolare, la valutazione relativa al pagamento risultante dalla busta paga di gennaio del 2019, ed in generale, quindi, il calcolo complessivo effettuato dal Giudice di prime cure in ordine al T.F.R. residuo.
In particolare testualmente la società appellante lamentava nel ricorso in appello :”Sulla errata valutazione del materiale probatorio versato in atti dall'associazione nel precedente grado di giudizio. Come anticipato, l'errore in cui è incorso il Tribunale di Nola attiene la valutazione del materiale istruttorio depositato in atti dall'associazione nel precedente grado di giudizio. Più in particolare, si osserva che l'associazione deduceva il pagamento totale di quanto dovuto alla lavoratrice a titolo di TFR nel corso del rapporto di lavoro, mediante l'erogazione dei seguenti anticipi: a) € 2.366,00 (€ 2.000,00 al netto delle ritenute di legge), erogato in data 29.07.2011 con assegno bancario n. 1.019.154.618-01 (All. B - doc. n.4); b) € 2.105,00 (€ 2.000,00 al netto delle ritenute di legge) erogato con le competenze del mese di giugno 2013, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 5); c) € 3.326,00 (euro 3.000,00 al netto delle ritenute di legge) erogato con le competenze di aprile 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.6); d) € 1.948,00 lordi (euro 1500,00 netti) erogato con le competenze del mese di giugno 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.7); e)
€ 3.247,00 lordi (euro 2500,00 netti) erogato con le competenze di settembre 2014, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.8); f) € 6.439,00 lordi (euro 5.000,00 netti) erogato con le competenze di marzo 2015, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n.9); g) € 1.281,00 lordi (euro 1000,00 netti) erogato con le competenze di aprile 2016, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 10); h) € 260,00 lordi (euro 200,00 netti) erogato con le competenze di ottobre 2016, su esplicita richiesta della lavoratrice, mediante bonifico bancario (All. B - doc. n. 11); Il tutto per un totale di euro 20.972,00 lordi, pari ad euro 17.200,00 netti (All. B - doc. n. 12); Orbene, il Tribunale di Nola, in buona sostanza, ha ritenuto che tutto quanto sopra dedotto dall'associazione fosse fondato e condivisibile, essendo effettivamente dimostrato da quest'ultima o riconosciuto dalla lavoratrice che le somme sopra indicate fossero state effettivamente erogate a titolo di acconti sul TFR;
ne deriva che può ritenersi dimostrato il pagamento della somma di € 20.972,00, ossia € 17.200,00 netti. L'errore che commette il Tribunale di Nola, dunque, riguarda esclusivamente la valutazione della busta paga del mese di gennaio 2019, di chiusura del rapporto di lavoro….”
La società appellante aggiungeva, inoltre, nel ricorso in appello testualmente: “Sulle deduzioni di parte opposta Solo per mero scrupolo, appare opportuno riportare in questa sede quanto già dedotto nel primo grado di giudizio in ordine alle avverse difese;
in particolare: a) Sui punti B, D, E, G, e H della memoria di costituzione avversa, in cui la sig.ra contesta che in busta CP_1 paga non viene riportata alcuna somma corrisposta al “netto” in suo favore, occorre precisare che trattasi di buste paga emesse in data successiva al pagamento richiesto a titolo di anticipazione TFR. Pertanto, gli statini paga riportano nel corpo centrale del prospetto l'importo lordo erogato nella colonna “competenze” alla voce “anticipazione TFR”, mentre il corrispondente netto già corrisposto è indicato nella colonna “trattenute” alla voce
“trattenuta per acconto”. Lo sviluppo del calcolo viene esplicitato nella tabella “TFR” posta nella parte bassa del prospetto paga secondo le regole contenute nell'art. 19 TUIR e in ossequio a quanto affermato da AE, circ. 29/E/2001 che recita: "(...) sulle anticipazioni e sugli acconti di TFR deve essere determinata l'aliquota, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con gli stessi criteri previsti per il TFR". Ne deriva che la modalità di erogazione delle anticipazioni TFR risulta corretta, in particolare con riferimento ai prospetti paga che non presentano l'indicazione di un “importo netto”. Trattasi, si ripete, di somme anticipate ed erogate, su richiesta della stessa sig.ra CP_1 prima dell'emissione del prospetto paga del mese di riferimento. Si fa notare, peraltro, che risultano versate in atti le copie dei pagamenti (assegni e bonifici) che la sig.ra pur CP_1 contestandoli, non ha mai spiegato per quale motivo le fossero stati versati né a che titolo li abbia incassati.
Per tali ragioni, sosteneva che nulla era dovuto alla a CP_1 titolo di T.F.R. e, pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda proposta dalla controparte, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte appellata, la quale deduceva l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendone, pertanto, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese di lite.
La Corte disponeva C.T.U. contabile, con la nomina della dott.ssa
, come da provvedimento del 7.11.2024 nel quale Persona_1 era formulato il seguente quesito peritale :“voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellante a titolo di T.F.R.; voglia, altresì, accertare la differenza tra quanto già corrisposto a tale titolo, secondo la documentazione prodotta in atti, e quanto ancora eventualmente dovuto”.
Disposta nuova nomina del C.T.U., in particolare del dott.
avendo la dott.ssa rinunciato Persona_2 Per_1 all'incarico, all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato.
Preliminarmente va delineato il perimetro del presente giudizio di gravame.
La società appellante, infatti, ha lamentato la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine al T.F.R. residuo spettante alla lavoratrice, sostenendo l'erronea valutazione del materiale probatorio, con particolare riferimento, sia al pagamento della somma risultante nella busta paga di gennaio del 2019, sia in ordine all'intera quantificazione, anche relativa al pagamento dell'aprile 2014. In primo luogo, si rileva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il pagamento eseguito dalla società datrice di lavoro con bonifico del febbraio del 2019 non provasse l'avvenuto pagamento del saldo del T.F.R. attesa sia la genericità della causale del bonifico (che indicava soltanto la dicitura “gennaio 2019”), sia l'incongruità degli importi effettivamente erogati rispetto a quelli contenuti nella busta paga di gennaio 2019. L'odierna appellante criticava tale statuizione sostenendo che in realtà gli importi erogati erano perfettamente congrui con quelli indicati in busta paga e per quanto riguarda il TFR risultavano coincidenti con la quota residua spettante alla lavoratrice. Nello specifico, evidenziava che nel prospetto paga relativo al gennaio 2019 veniva liquidata la somma complessiva di € 6.028,95, corrispondenti ad € 4.515,83 netti. Tale importo era così composto:
€ 597,36, lordi, a titolo di “Permessi ex festività non goduti”, € 120,10, lordi, a titolo di “13ma mensilità”; € 8.498,76, lordi, a titolo di “TFR”. L'appellante ribadiva, come già fatto in primo grado, che la voce
“Ferie non godute”, riportata nel cedolino di gennaio del 2019, era un mero refuso e che, in realtà, faceva riferimento alle “ferie godute e non maturate”, recando infatti un saldo negativo pari ad € 3.127,27. Sosteneva, dunque, che con l'anzidetto pagamento era stato integralmente versato il TFR spettante alla lavoratrice.
Inoltre, altro aspetto controverso della vicenda riguarda non già il pagamento relativo allo statino paga di aprile 2014 di importo lordo pari ad € 3.326,00 (corrispondente ad € 3.000,00 netti) che, secondo le prospettazioni della in primo grado non CP_1 sarebbe mai stato ricevuto, in quanto eseguito su un conto corrente non intestato alla lavoratrice. Sul punto, infatti, già il Giudice di prime cure ha motivato in ordine all'effettivo pagamento e tale capo della sentenza non ha formato oggetto di appello.
Il motivo di appello riguarda, invece, l'intera quantificazione tanto che il Collegio ha provveduto a formulare il seguente quesito al C.T.U. “voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellante a titolo di T.F.R.; voglia, altresì, accertare la differenza tra quanto già corrisposto a tale titolo, secondo la documentazione prodotta in atti, e quanto ancora eventualmente dovuto”.
Sul punto va rilevato, come da insegnamento della Suprema Corte che “In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicchè quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato. (cfr. Cass Sez. 3 sentenza n.413 dell'11.1.2017).
Ebbene, posta in questi termini la questione prospettata innanzi alla Corte, occorre valutare se anche la residua somma di € 7.163,78, riconosciuta dal Tribunale come erogata dalla società appellante – con statuizione che non ha formato oggetto di appello – è effettivamente a copertura dell'intero dovuto.
Il Collegio, per tal motivo, al fine di valutare se realmente la società appellante avesse erogato integralmente il T.F.R. in favore della lavoratrice, ha ritenuto necessaria la nomina di un C.T.U. per ricostruire tutti i pagamenti effettuati in pendenza del rapporto di lavoro e corrisposti a titolo di acconto e saldo TFR.
Il C.T.U, incaricato, dott. in primo luogo, ha Persona_2 rilevato che il T.F.R. complessivamente maturato dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro ammonta ad € 29.502,36; infatti, egli ha evidenziato quanto segue: “Dopo aver attentamente analizzato la documentazione prodotta in atti, lo scrivente ha determinato in € 29.502,36 il Tfr complessivamente maturato dalla lavoratrice;
infatti, dalla Certificazione Unica 2019 relativa all'anno 2018 risultava in essere un TFR accantonato al 31 dicembre 2018 di € 29.263,55 a cui sono stati sommati il TFR maturato del rateo di competenza del mese di gennaio 2019 e la rivalutazione, il tutto per complessivi € 238,81”
Fatta questa premessa, il consulente ha ricostruito tutti pagamenti che si sono succeduti nel tempo sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ovvero tenuto conto dei cedolini paga relativi agli acconti T.F.R. (con relative richieste di anticipazione T.F.R. formulate dalla lavoratrice), nonché delle ricevute attestanti l'effettivo pagamento di tali acconti.
All'esito di tale analisi il C.T.U. ha rilevato che per tutti gli importi corrisposti a titolo di T.F.R. è presente la prova del pagamento, fatta eccezione per il bonifico del 30.4.2014, di importo pari ad € 3.000,00 (corrispondenti ad € 3.326,00 lordi), relativo al cedolino paga emesso in data 6.5.2014, dalla cui distinta risultava sia un IBAN illeggibile, e comunque diverso da tutti gli altri, e nel quale il destinatario risulta non disponibile.
Sull'effettivo pagamento di tale anticipo di però, già si è Pt_2 pronunciato il Giudice di prime cure e sul punto – come già sopra argomentato - non vi è motivo di appello, che invece riguarda la quantificazione in merito all'intero dovuto.
Per quanto concerne, invece, il pagamento relativo alla busta paga di gennaio 2019 rilevava che Il TFR netto erogato a gennaio 2019 era risultato essere pari ad € 6.709,05 a fronte di un TFR lordo di € 8.498,76.
Dunque, alla luce dei superiori rilievi, il C.T.U. al fine di rispondere al quesito posto dalla Corte, ha concluso elaborando due ipotesi di calcolo:
- una prima ipotesi, in cui, non considerando il bonifico del 30.4.2014, la società appellante risulta debitrice nei confronti di dell'importo di € 3.357,60, a titolo di residuo TFR;
CP_1
- una seconda ipotesi, in cui, invece, considerando come erogato il suindicato bonifico del 30.4.2014, il debito residuo ammonta ad € 32,60.
Pertanto, in virtù di quanto esposto, tenuto conto della motivazione sopra assunta riguardo l'effettivo pagamento de bonifico del 2014 – non oggetto di appello - e della correttezza dell'analisi dei dati compiuta dal C.T.U., questa Corte ritiene di recepire la conclusione di cui alla seconda ipotesi rassegnata dal consulente nell'elaborato peritale, con conseguente accertamento del diritto della odierna appellata, al riconoscimento della somma di € CP_1
32,60 a titolo di T.F.R. residuo.
Per questi motivi
, nei termini sopra indicati, l'appello va parzialmente accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto della condanna di importo assolutamente irrilevante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento parziale dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la società appellante al pagamento della Parte_1 somma di € 32,60 in favore della parte appellata a CP_1 titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 9.10.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Totaro