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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2576/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Corrado Alvaro n. 25, quale erede del sig. , nato a Controparte_1
Rosarno il 16.07.1933 (in vita residente a[...]), deceduto in data 28.01.2023 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura che si allega in calce al presente atto, rilasciata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, dagli Avv.ti
Claudia Pugliese, con studio in Rosarno alla via Nazionale Sud n. 346 e
Stella Maria Vaticano con studio in Varapodio alla via Dante Alighieri
n. 36giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
suo presidente pro-tempore;
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale chiedeva: “Dichiarare, in favore della ricorrente, quale erede del Sig. , il diritto all'indennità Controparte_1
di accompagnamento, con conseguente corresponsione dei relativi ratei maturati fin dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda con interessi sui ratei scaduti sino all'effettivo soddisfo cioè dal 01.05.2021 (la domanda amministrativa è stata presentata in data del 16.04.2021)”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_2
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1
scritta depositata in data il 24.07.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Sulla base delle considerazioni già esposte, mi sento di poter concludere affermando che il Sig. , già riconosciuto dalla Controparte_1
Commissione preposta, con verbale di definizione del 19-01-2022,invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età,grave 100%,a decorrere dal 16-04-2021,per il riscontro delle seguenti patologie : “Poliartrosi con difficoltà deambulatoria,ipertensione arteriosa,sindrome depressiva involutiva”, risultava bisognevole di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di maggio 2022,epoca della visita specialistica ortopedica che ha evidenziato l'incapacità a deambulare, associata ad altre patologie concorrenti (cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria).”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. . Persona_1
Palmi, 06/05/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Corrado Alvaro n. 25, quale erede del sig. , nato a Controparte_1
Rosarno il 16.07.1933 (in vita residente a[...]), deceduto in data 28.01.2023 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura che si allega in calce al presente atto, rilasciata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, dagli Avv.ti
Claudia Pugliese, con studio in Rosarno alla via Nazionale Sud n. 346 e
Stella Maria Vaticano con studio in Varapodio alla via Dante Alighieri
n. 36giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
suo presidente pro-tempore;
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale chiedeva: “Dichiarare, in favore della ricorrente, quale erede del Sig. , il diritto all'indennità Controparte_1
di accompagnamento, con conseguente corresponsione dei relativi ratei maturati fin dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda con interessi sui ratei scaduti sino all'effettivo soddisfo cioè dal 01.05.2021 (la domanda amministrativa è stata presentata in data del 16.04.2021)”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_2
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1
scritta depositata in data il 24.07.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Sulla base delle considerazioni già esposte, mi sento di poter concludere affermando che il Sig. , già riconosciuto dalla Controparte_1
Commissione preposta, con verbale di definizione del 19-01-2022,invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età,grave 100%,a decorrere dal 16-04-2021,per il riscontro delle seguenti patologie : “Poliartrosi con difficoltà deambulatoria,ipertensione arteriosa,sindrome depressiva involutiva”, risultava bisognevole di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di maggio 2022,epoca della visita specialistica ortopedica che ha evidenziato l'incapacità a deambulare, associata ad altre patologie concorrenti (cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria).”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. . Persona_1
Palmi, 06/05/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti