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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2222/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15437/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1 - Via Calata Granili Interno Porto Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- VIOLAZIONE n. 281100 401 2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione di irrogazione della sanzione (n. 281100 401 2025) emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al processo verbale di constatazione n. 37339/RU del 18/07/2024, per violazione dell'art. 59, commi 2 e 3, del Decr. 9 Lgs 26 ottobre 1995 n. 504, in materia di accisa evasa su energia elettrica, di euro 3.856,10, notificato in data
1.09.2025.
Contesta l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto il ricorrente si ritiene totalmente estraneo alla vicenda legata alla contestazione che ha ad oggetto il reclamo.
Riferisce di aver presentato a seguito del PVC, l'istanza di riesame in autotutela per contestare di aver iniziato l'attività nell'immobile in Napoli alla Indirizzo_2 dove era posizionato il contatore (ad oggetto i consumi evasi) e con regolare contratto di comodato d'uso (registrato in data 24.09.2020), in data 21.09.2020, solo dopo la data di attivazione della fornitura Società_1 del 28.07.2020 e perciò ha contestato l'estraneità dell'utilizzo del contatore nel periodo (dal 30.09.2015 al 28.07.2020). Deduce che tanto si evincerebbe in seno alla fattura Società_1 (da fattura versata in atti), ovvero che i consumi non sarebbero mai avvenuti in capo al consumatore per l'energia prodotta in proprio;
eccepisce che le accise sarebbero prescritte;
e conclude che l'atto sarebbe affetto del vizio di attribuzione e di nullità della notifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fatto rilevare, i comodanti, i Sigg. nominativo
Nominativo_1 e Nominativo_2; di non risultare gli stessi intestatari di alcuna utenza elettrica nel periodo 2015-2020 per l'indirizzo indicato;
e di essere stato, il ricorrente, contraente con altro fornitore “ Società_2 S.p.A.”, come da fattura n. 63019383225858° del 17/02/2022 che ha versato in atti;
e di aver ricevuto da Società_3 S.p.A. con protocollo 12186 acquisito in data 13/03/2025, la denuncia di reato nei confronti del ricorrente per “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 30/09/2015 al 28/07/2020 effettuato attraverso autoattivazione non autorizzata della fornitura”; contesta che il verbale di verifica fa fede fino a querela di falso ritenendo inammissibili le eccezioni dedotte dal ricorrente.
Sulla notifica osserva che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato dall'Ufficio in data 1.09.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata dello “studio legale, presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio;
infine, che l'atto è scevro da vizi formali e completo dei riferimenti normativi nonché delle motivazioni, e che risulti infondata altresì l'eccezione sulla prescrizione in relazione all'art. 57 e 59 del
Decr. 9 Lgs 26 ottobre 1995 n. 504, e ha concluso per chiedere il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla documentazione allegata in atti emerge che il ricorrente è stato investito della verifica del misuratore di cui al codice POD IT001E81379776 in data 28.09.2020, da verbale tecnico di Società_3 n. 651993038- verifica 651993038.0, presso il punto di prelievo sito in Napoli alla Indirizzo_2; verbale nel quale si è rilevato il prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 30.09.2015 al 28.07.2020 e contestato “l'auto attivazione non autorizzata della fornitura attuata con le modalità meglio specificate nell'allegato verbale”; e nello stesso viene altresì riportato che “l'apparecchiatura utilizzata per consentire il prelievo irregolare di energia è stata repertata in sede di verifica” ........e che....verrà custodita presso E- distribuzione per un periodo non superiore a due anni.
Posto quanto sopra non risulta provato dal ricorrente la mancata titolarità dell'utenza in questione (nel periodo dal 30/09/2015 al 28/07/2020) ed anche all'epoca della verifica dell'Società_1, di cui al verbale del 28/09/2020, in quanto il codice POD corrisponde al numero dello stesso misuratore con codice POD di quello ascritto alla fornitura che il ricorrente ha sostenuto di aver attivato solo successivamente in data 29.07.2020 (da evidenze in fattura) e, dunque, non già riferito ad uno diverso e né associabile ad un altro, se non a quello del ricorrente già prima esistente e associato in relazione a quello stesso misuratore, con quel numero POD,
e per il quale, nel verbale, si rilevava l'assenza di un regolare contratto.
Ed invero, anche l'assenza di una contestazione tecnica avverso il verbale, sul misuratore e sulla metodologia del prelievo da parte dei verificatori, rende generica la contestazione che i consumi non sono ascrivibili al ricorrente, in relazione a quel misuratore.
Legittima anche la notifica dell'atto in quanto eseguita in capo al professionista tramite PEC all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) ex art 141 cpc, che si rileva avvenuta all'indirizzo pec ciotola. Email_3, in data 1.09.2025.
Non è prescritta la sanzione in quanto per l'accisa si prescrive in cinque anni ed opera dal momento della scoperta del fatto illecito denunciato all'Agenzia, che decorre dal verbale di sopralluogo del 28.09.2020
L'atto impugnato va pertanto confermato con soccombenza alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00 oltre spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15437/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1 - Via Calata Granili Interno Porto Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- VIOLAZIONE n. 281100 401 2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione di irrogazione della sanzione (n. 281100 401 2025) emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al processo verbale di constatazione n. 37339/RU del 18/07/2024, per violazione dell'art. 59, commi 2 e 3, del Decr. 9 Lgs 26 ottobre 1995 n. 504, in materia di accisa evasa su energia elettrica, di euro 3.856,10, notificato in data
1.09.2025.
Contesta l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto il ricorrente si ritiene totalmente estraneo alla vicenda legata alla contestazione che ha ad oggetto il reclamo.
Riferisce di aver presentato a seguito del PVC, l'istanza di riesame in autotutela per contestare di aver iniziato l'attività nell'immobile in Napoli alla Indirizzo_2 dove era posizionato il contatore (ad oggetto i consumi evasi) e con regolare contratto di comodato d'uso (registrato in data 24.09.2020), in data 21.09.2020, solo dopo la data di attivazione della fornitura Società_1 del 28.07.2020 e perciò ha contestato l'estraneità dell'utilizzo del contatore nel periodo (dal 30.09.2015 al 28.07.2020). Deduce che tanto si evincerebbe in seno alla fattura Società_1 (da fattura versata in atti), ovvero che i consumi non sarebbero mai avvenuti in capo al consumatore per l'energia prodotta in proprio;
eccepisce che le accise sarebbero prescritte;
e conclude che l'atto sarebbe affetto del vizio di attribuzione e di nullità della notifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fatto rilevare, i comodanti, i Sigg. nominativo
Nominativo_1 e Nominativo_2; di non risultare gli stessi intestatari di alcuna utenza elettrica nel periodo 2015-2020 per l'indirizzo indicato;
e di essere stato, il ricorrente, contraente con altro fornitore “ Società_2 S.p.A.”, come da fattura n. 63019383225858° del 17/02/2022 che ha versato in atti;
e di aver ricevuto da Società_3 S.p.A. con protocollo 12186 acquisito in data 13/03/2025, la denuncia di reato nei confronti del ricorrente per “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 30/09/2015 al 28/07/2020 effettuato attraverso autoattivazione non autorizzata della fornitura”; contesta che il verbale di verifica fa fede fino a querela di falso ritenendo inammissibili le eccezioni dedotte dal ricorrente.
Sulla notifica osserva che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato dall'Ufficio in data 1.09.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata dello “studio legale, presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio;
infine, che l'atto è scevro da vizi formali e completo dei riferimenti normativi nonché delle motivazioni, e che risulti infondata altresì l'eccezione sulla prescrizione in relazione all'art. 57 e 59 del
Decr. 9 Lgs 26 ottobre 1995 n. 504, e ha concluso per chiedere il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla documentazione allegata in atti emerge che il ricorrente è stato investito della verifica del misuratore di cui al codice POD IT001E81379776 in data 28.09.2020, da verbale tecnico di Società_3 n. 651993038- verifica 651993038.0, presso il punto di prelievo sito in Napoli alla Indirizzo_2; verbale nel quale si è rilevato il prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 30.09.2015 al 28.07.2020 e contestato “l'auto attivazione non autorizzata della fornitura attuata con le modalità meglio specificate nell'allegato verbale”; e nello stesso viene altresì riportato che “l'apparecchiatura utilizzata per consentire il prelievo irregolare di energia è stata repertata in sede di verifica” ........e che....verrà custodita presso E- distribuzione per un periodo non superiore a due anni.
Posto quanto sopra non risulta provato dal ricorrente la mancata titolarità dell'utenza in questione (nel periodo dal 30/09/2015 al 28/07/2020) ed anche all'epoca della verifica dell'Società_1, di cui al verbale del 28/09/2020, in quanto il codice POD corrisponde al numero dello stesso misuratore con codice POD di quello ascritto alla fornitura che il ricorrente ha sostenuto di aver attivato solo successivamente in data 29.07.2020 (da evidenze in fattura) e, dunque, non già riferito ad uno diverso e né associabile ad un altro, se non a quello del ricorrente già prima esistente e associato in relazione a quello stesso misuratore, con quel numero POD,
e per il quale, nel verbale, si rilevava l'assenza di un regolare contratto.
Ed invero, anche l'assenza di una contestazione tecnica avverso il verbale, sul misuratore e sulla metodologia del prelievo da parte dei verificatori, rende generica la contestazione che i consumi non sono ascrivibili al ricorrente, in relazione a quel misuratore.
Legittima anche la notifica dell'atto in quanto eseguita in capo al professionista tramite PEC all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) ex art 141 cpc, che si rileva avvenuta all'indirizzo pec ciotola. Email_3, in data 1.09.2025.
Non è prescritta la sanzione in quanto per l'accisa si prescrive in cinque anni ed opera dal momento della scoperta del fatto illecito denunciato all'Agenzia, che decorre dal verbale di sopralluogo del 28.09.2020
L'atto impugnato va pertanto confermato con soccombenza alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00 oltre spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri