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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18027 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45846/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45846 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'avv. MARIO BRANCALEONI che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opponente - E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare , con sede in Roma, Via Carlo Passaglia n. Controparte_1
3, ed ivi elettivamente domiciliata in Lungotevere della Vittoria n. 10/b, presso lo studio dell'avv. SABRINA TROILO, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opposta - CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24/7/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10/9/2020 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 10011/2020 (R.G. n. 28874/2020) pubblicato in data 10/7/2020, che gli aveva ingiunto di pagare alla ditta individuale l'importo di € 10.174,80, oltre CP_1 Controparte_1 interessi e spese della procedura, a titolo di compenso provvigionale a quest'ultima dovuto per l'attività di intermediazione svolta in favore dello stesso. A sostegno dell'opposizione in punto di fatto il sig. narrava che: Pt_1
- dopo aver visitato l'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115 di proprietà di ed averne visionato la relativa piantina e visura catastale esibitagli Persona_1 dall'agenzia immobiliare di in data 2/3/2020 aveva Controparte_1 Controparte_1 sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto avente a oggetto il citato immobile, sospensivamente condizionata alla verifica tecnico amministrativa del notaio Per_2
1 il cui esito sarebbe stato comunicato prima della stipula del rogito, fissata Persona_3 entro il 31/3/2020;
- a garanzia della suddetta proposta, accettata dalla sig.ra in data 5/3/2020, Per_1 aveva contestualmente depositato un assegno bancario dell'importo di € 5.000,00, intestato alla proprietaria;
- sempre in data 2/3/2020, aveva ulteriormente sottoscritto l'impegno provvigionale del 3% oltre IVA sul prezzo di acquisto dell'immobile in favore dell'agente, anch'esso condizionato all'esito positivo delle citate verifiche tecnico amministrative;
- in un primo momento, la stipula del rogito era stata posticipata alla data del 9/4/2020 e, successivamente, con scrittura privata redatta in pari data, ulteriormente prorogata al termine ultimo essenziale del 20/4/2020, per consentire alla promittente venditrice la liberazione dell'appartamento da persone e cose;
- in data 9/4/2020 l'arch. figlio della proprietaria, gli aveva inviato un Persona_4 progetto di ristrutturazione dell'immobile dal quale emergeva l'orientamento a nord del cespite;
- aveva quindi fatto prontamente presente all'opposta la divergenza con la piantina catastale consegnatagli all'atto di sottoscrizione della proposta d'acquisto, dalla quale risultava, invece, l'orientamento a sud;
- in data 14/4/2020, la aveva ribadito che la pianta catastale Controparte_1 consegnata insieme alla visura catastale rispettava “in tutto la regolarità anche riguardo l'esposizione indicata”;
- la suddetta difformità, oltre che dall'estratto di mappa catastale della relativa particella ritirata presso l'Agenzia , era stata però confermata dal tecnico di fiducia CP_2 del notaio incaricato del rogito, geom. , durante il sopralluogo dalla Controparte_3 stessa effettuato in data 15/4/2020;
- pertanto, con mail del 15/4/2020, aveva comunicato alla proprietaria ed all'agenzia che, a causa della difformità riscontrata rispetto alla documentazione esibita ed in difetto delle qualità prospettategli al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, l'accordo doveva intendersi risolto, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo di € 5.000,00 già versato alla promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria;
- essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la controversia, aveva incardinato dinanzi a questo Tribunale, nei confronti della sig.ra il giudizio Per_1
n.r.g. 23008/2020 avente ad oggetto la risoluzione del citato accordo. In diritto l'opponente deduceva che nulla era dovuto al mediatore a titolo di provvigione, non essendosi verificata la condizione sospensiva (ovvero l'esito positivo delle verifiche tecnico amministrative sull'immobile) apposta all'impegno provvigionale nonché alla proposta di acquisto, “attesa la mancanza di conformità tra la piantina catastale e il reale stato dei luoghi”. Inoltre, avendo il mediatore scorrettamente dichiarato, senza eseguire le necessarie verifiche, che la piantina catastale era conforme allo stato dei luoghi, aveva colpevolmente violato non solo i generali doveri di diligenza, correttezza e buona fede ma anche gli specifici obblighi di informazione di cui all'art. 1759 c.c. Il che gli aveva
2 impedito la corretta valutazione dell'affare, inducendolo a sottoscrivere una proposta d'acquisto per un immobile che non presentava le qualità promesse dal promittente venditore (orientamento a nord invece che a sud)”, giacché “la diversa esposizione dell'immobile incide[va] sia sulla classe di prestazione energetica che sul suo valore reale di mercato”. L'opponente concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'impresa individuale , la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva che il sig. fosse condannato al Parte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di cui al decreto opposto in ragione dell'attività di mediazione svolta nei confronti dello stesso o della diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia. L'opposta evidenziava in particolare che:
- nell'atto di riconoscimento provvigionale, le parti avevano previsto che il diritto ad ottenere il corrispettivo dovuto per l'intermediazione immobiliare svolta sarebbe maturato al momento dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della promittente venditrice, e, quindi, alla conclusione del contratto, solo differendone la materiale corresponsione “al (successivo) momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (Rogito Notarile) alle condizioni specificate nella proposta di acquisto (esito positivo delle verifiche del Notaio)”;
- le richieste verifiche tecnico-amministrative sull'immobile effettuate dal notaio incaricato dal sig. , avevano avuto esito positivo, tanto Persona_5 Pt_1 vero che lo stesso notaio aveva fissato la data di stipula del rogito per il giorno 9/4/2020 (data poi rinviata di comune accordo al 20/4/2020). Di talché la condizione sospensiva, voluta dal sig. , a cui era sottoposta sia la proposta irrevocabile di acquisto sia Pt_1
l'impegno al pagamento della provvigione, doveva considerarsi senz'altro avverata;
- era stata la parte venditrice, a garantire la conformità dell'immobile Persona_1 laddove, al punto 2 della proposta sottoscritta dal , aveva “dichiarato Pt_1 all'Agenzia immobiliare che l'immobile è con riguardo alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche: conforme […] Il venditore, mediante l'accettazione della presente proposta garantisce la veridicità delle suddette descrizioni e dichiarazioni dello stato dell'immobile”, non gravando su di sé alcun onere al riguardo, in assenza di specifico incarico in tal senso conferitole dal;
Pt_1
- con la sottoscrizione della proposta di acquisto, essa si era infatti impegnata – e vi aveva, poi, regolarmente provveduto – alla sola verifica della presenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sul cespite, come risultante dal punto 9 della proposta;
- con la email del 14/4/2020, non aveva inteso fornire al sig. una errata Pt_1 informazione circa le caratteristiche dell'immobile de quo – che, altrimenti, non avrebbe correttamente indicato negli annunci pubblicitari – quanto piuttosto rassicurarlo in merito alla conformità dello stesso alle normative in materia urbanistica e edilizia ai fini
3 della commerciabilità, dato per presupposto che l'erronea raffigurazione nella planimetria catastale configurava un mero errore materiale,
- l'errata rappresentazione della disposizione rispetto alla bussola apposta sulla planimetria non costituiva grave difformità catastale né tantomeno inficiava la regolarità urbanistica dell'immobile (ed infatti qualche mese dopo, il 13/10/2020, l'appartamento era stato oggetto di regolare compravendita senza che fosse necessario rettificare la planimetria) ed in ogni caso il sig. aveva avuto modo di apprezzare l'effettiva Pt_1 esposizione dell'immobile durante i due appuntamenti precedenti alla sottoscrizione della proposta di acquisto. Di talché alcuna violazione dei principi di diligenza, prudenza e perizia poteva esserle imputata, non avendo sottaciuto alcuna informazione al sig. il quale, non Pt_1 volendo evidentemente più procedere all'acquisto dell'immobile – cui si era verosimilmente indotto per non perdere i benefici fiscali “prima casa” – stante l'intervenuta sospensione disposta per il periodo 23/2/2020 – 31/12/2020 dal D.L. n. 23 dell'8/4/2020 (c.d. Decreto Liquidità), aveva disatteso gli obblighi contrattuali assunti. Con ordinanza riservata del 4/3/2021 veniva rigettata l'stanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. . Con successiva ordinanza del 4/11/2021 veniva ammessa la prova per interrogatorio formale richiesta dall'opposta limitatamente ai capitoli da 1 a 5 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e respinta la prova per testi da quest'ultima articolata, in quanto vertente su circostanze documentali, generiche e comportanti valutazioni non demandabili ai testimoni. Veniva inoltre rigettata, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente. Esperita la prova per interpello, previa sostituzione del giudice assegnatario della causa trasferito ad altro Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dal 27/12/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ne discende che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore
4 agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533). Ed invero, l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 17/6/2015 n. 12501; cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/7/2019 n. 20546). 2) Ebbene, la ha supportato la propria pretesa, Controparte_1 depositando in sede monitoria: 1) copia della proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta da il 2/3/2020, accettata da in data Parte_1 Persona_1
5/3/2020, avente a oggetto l'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115, di proprietà di quest'ultima, da cui risulta che l'acquisto era stato sospensivamente condizionato all'esito delle verifiche tecnico amministrative da parte del notaio, da comunicarsi entro la data del rogito;
2) copia dell'assegno di € 5.000,00 versato dall'opponente in favore della sig.ra a titolo di caparra confirmatoria;
3) Per_1 copia dell'atto con il quale il sig. si era impegnato a riconoscerle un importo Pt_1 pari al 3% oltre IVA del prezzo di vendita, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta in suo favore per l'acquisto dell'immobile de quo, somma da corrispondersi al momento della stipula del contratto definitivo e “alle condizioni specificate nella proposta d'acquisto (esito positivo delle verifiche del notaio)”; 4) le comunicazioni trasmesse dal notaio scelto dall'opponente, aventi a oggetto indicazioni relative alla fissazione della data per la stipula del rogito;
5) la missiva del 21/4/2020 con la quale aveva intimato al sig. di provvedere al pagamento in proprio Pt_1 favore dell'importo pattuito a titolo di provvigione, nonostante il contratto non si fosse concluso.
3) Nel giudizio a cognizione piena, l'opposta ha ulteriormente prodotto l'annuncio pubblicitario relativo al cespite per cui è causa, da cui risultava indicata l'esposizione a nord-ovest dello stesso, nonché la manifestazione di interesse per il suddetto bene pervenutale da parte del , con richiesta di poterlo visionare, in risposta Pt_1 all'annuncio n. 78224964 apparso sul sito internet IL.it (cfr. documenti acclusi al fascicolo di parte opposta).
4) A fronte di tale produzione e dell'allegazione del mancato pagamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione per l'attività svolta in suo favore, il sig. Parte_1 ha anzitutto eccepito il mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era sottoposta la propria proposta d'acquisto (ovvero l'“esito positivo delle verifiche del notaio”), stante la difformità tra la piantina catastale consegnatagli dall'opposta all'atto di sottoscrizione della proposta, dalla quale risultava l'esposizione a sud dell'immobile de quo, ed il reale stato dei luoghi, essendo il suddetto cespite, in realtà, esposto a nord. Inoltre ha sollevato l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo l'omessa comunicazione, da parte della , di circostanze alla stessa note, Controparte_1 essenziali ai fini di una corretta valutazione dell'affare.
5) Osserva il Giudicante che l'eccezione di inadempimento è fondata.
5 Invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'opponente ha risposto all'annuncio immobiliare n. 78224964, avente a oggetto l'immobile sito a Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115, pubblicato dalla in data 16/2/2020 (cfr. Controparte_1 doc. nn. 18 e 19 acclusi al fascicolo di parte opponente) – come peraltro confermato dalla stessa produzione documentale di quest'ultima (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opposta) – tuttavia non contenente alcuna indicazione circa l'esposizione dell'immobile de quo, la quale non poteva pertanto essere preventivamente conosciuta dal al momento della manifestazione del proprio interesse per il suddetto Pt_1 cespite. Tale informazione emergeva, invece, dalla planimetria catastale consegnata all'opponente dalla all'atto di sottoscrizione della proposta di Controparte_1 acquisto, nella quale era erroneamente indicato un orientamento dell'immobile verso sud (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opponente). A seguito delle ulteriori richieste di chiarimento rivolte all'agenzia immobiliare dal a causa dell'insorgenza di talune discrepanze rispetto alle informazioni fino a Pt_1 tale momento acquisite – così come dallo stesso rappresentato all'opposta con email del 14/4/2020 (cfr. doc. n. 10 accluso al fascicolo di parte opponente) – era stata proprio quest'ultima a confermare all'opponente, tra le caratteristiche dell'immobile, proprio l'esposizione dello stesso a sud, espressamente dichiarando che “la pianta catastale rispetta in tutto la regolarità anche riguardo l'esposizione indicata, non vi sono divergenze ed è stata consegnata al momento della proposta di acquisto insieme alla visura catastale” (cfr. doc. n. 11 accluso al fascicolo di parte opponente). 6) Appare dunque evidente che, sulla scorta delle suddette circostanze – e, segnatamente, della rappresentazione grafica risultante dalla planimetria catastale trasmessagli, nonché delle successive rassicurazioni in tal senso ricevute dall'agenzia immobiliare – il sig. non disponesse di alcun valido elemento che potesse Pt_1 legittimamente indurlo a dubitare della correttezza o della veridicità delle informazioni ricevute. Al contrario, l'opposta era evidentemente a conoscenza del dato attinente alla reale esposizione dell'immobile in parola, dalla stessa correttamente indicato con
“orientamento nord, ovest” negli altri annunci immobiliari pubblicati (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte opposta) ma non conosciuti dall'opponente. Del resto, la citata difformità risulta pacifica, oltre che documentalmente provata, e confermata dalla relazione tecnica della geometra, , prodotta in atti Controparte_3
(cfr. doc. n. 12 accluso al fascicolo di parte opponente). 7) Risulta quindi evidente che la – in violazione degli obblighi di Controparte_1 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed in particolare del dovere professionale di informazione gravante sul mediatore ex art. 1759, comma 1, c.c. (in forza del quale quest'ultimo è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla decisione di concludere o meno il contratto) – pur essendo a conoscenza delle reali caratteristiche dell'immobile de quo e, in particolare, della effettiva esposizione dello stesso, abbia omesso di fornirne una adeguata comunicazione al , conseguentemente Pt_1
6 impendendogli di determinarsi liberamente e consapevolmente all'acquisto e di effettuare una congrua valutazione circa la fattibilità e la convenienza dell'operazione che si apprestava ad effettuare (posto che il diverso orientamento dell'immobile determina indubbiamente differenze in termini di valore di mercato dell'immobile). 8) Ed invero, “tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile” (cfr. Cass. 28/5/2020 n. 10070; Cass. 28/10/2019 n. 27482; Cass. 14/7/2009 n. 16382). Tale obbligo di informazione, secondo i giudici di legittimità, comprende sia le circostanze, conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a condizioni diverse (cfr. Cass. 16/1/2019 n. 965; Cass. 15/3/2006 n. 5777). Ed invero la ratio dell'art. 1759, comma 1, c.c. è stata “individuata nella necessità di salvaguardare l'interesse delle parti contraenti che potrebbe risultare compromesso da una falsa od incompleta rappresentazione della realtà, e, quindi, essa è improntata ad evitare che l'interesse personale del mediatore prevalga su quello delle parti, coinvolgendo queste ultime in affari che non avrebbero voluto se fossero state informate su determinate circostanze” (Cass. n. 27482/2019 cit.). In particolare il Supremo Collegio ha messo in evidenza che “l'art. 1759, 1° comma, c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, attuativa della Direttiva CE 2006/123, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6)” (Cass. 26/5/1999 n. 5107; Cass. 16/9/2015 n. 18140), “con la conseguenza che il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, che comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, e, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle” (Cass. 24/10/2003 n. 16009; Cass. 16/7/2010 n. 16623; Cass. 30/9/2016 n. 19581; Cass. 11/12/2023 n. 34503; Cass. 5/3/2024 n. 5963). 9) Nel caso in esame deve pertanto reputarsi che il rifiuto di adempiere, manifestato dall'opponente come reazione all'inadempimento subìto, trovi concreta giustificazione nella gravità della mancata esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
7 Ne deriva che l'eccezione d'inadempimento avanzata dal sig. in questa sede sia Pt_1 ampiamente ossequiosa della clausola generale di buona fede ex art. 1460, comma secondo, c.c. e che sia quindi in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dalla . Controparte_1
In proposito merita ricordare che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, occorre verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. Cass. 29/1/2021 n. 2154; Cass. 4/2/2009 n. 2720; Cass. 10/11/2003 n. 16822). Da tanto consegue che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato. 10) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405), secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” relativamente alla fase di studio ed alla fase introduttiva e secondo i parametri minimi relativamente alla fase di trattazione/istruttoria ed alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10011/2020 (R.G. 28874/2020) pubblicato in data 10/7/2020;
- condanna titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida
[...] in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nonché in
€ 145,50 per esborsi. Roma, 23 dicembre 2025
Il G.o.p. Silvia Vescovi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45846 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'avv. MARIO BRANCALEONI che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opponente - E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare , con sede in Roma, Via Carlo Passaglia n. Controparte_1
3, ed ivi elettivamente domiciliata in Lungotevere della Vittoria n. 10/b, presso lo studio dell'avv. SABRINA TROILO, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opposta - CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24/7/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10/9/2020 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 10011/2020 (R.G. n. 28874/2020) pubblicato in data 10/7/2020, che gli aveva ingiunto di pagare alla ditta individuale l'importo di € 10.174,80, oltre CP_1 Controparte_1 interessi e spese della procedura, a titolo di compenso provvigionale a quest'ultima dovuto per l'attività di intermediazione svolta in favore dello stesso. A sostegno dell'opposizione in punto di fatto il sig. narrava che: Pt_1
- dopo aver visitato l'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115 di proprietà di ed averne visionato la relativa piantina e visura catastale esibitagli Persona_1 dall'agenzia immobiliare di in data 2/3/2020 aveva Controparte_1 Controparte_1 sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto avente a oggetto il citato immobile, sospensivamente condizionata alla verifica tecnico amministrativa del notaio Per_2
1 il cui esito sarebbe stato comunicato prima della stipula del rogito, fissata Persona_3 entro il 31/3/2020;
- a garanzia della suddetta proposta, accettata dalla sig.ra in data 5/3/2020, Per_1 aveva contestualmente depositato un assegno bancario dell'importo di € 5.000,00, intestato alla proprietaria;
- sempre in data 2/3/2020, aveva ulteriormente sottoscritto l'impegno provvigionale del 3% oltre IVA sul prezzo di acquisto dell'immobile in favore dell'agente, anch'esso condizionato all'esito positivo delle citate verifiche tecnico amministrative;
- in un primo momento, la stipula del rogito era stata posticipata alla data del 9/4/2020 e, successivamente, con scrittura privata redatta in pari data, ulteriormente prorogata al termine ultimo essenziale del 20/4/2020, per consentire alla promittente venditrice la liberazione dell'appartamento da persone e cose;
- in data 9/4/2020 l'arch. figlio della proprietaria, gli aveva inviato un Persona_4 progetto di ristrutturazione dell'immobile dal quale emergeva l'orientamento a nord del cespite;
- aveva quindi fatto prontamente presente all'opposta la divergenza con la piantina catastale consegnatagli all'atto di sottoscrizione della proposta d'acquisto, dalla quale risultava, invece, l'orientamento a sud;
- in data 14/4/2020, la aveva ribadito che la pianta catastale Controparte_1 consegnata insieme alla visura catastale rispettava “in tutto la regolarità anche riguardo l'esposizione indicata”;
- la suddetta difformità, oltre che dall'estratto di mappa catastale della relativa particella ritirata presso l'Agenzia , era stata però confermata dal tecnico di fiducia CP_2 del notaio incaricato del rogito, geom. , durante il sopralluogo dalla Controparte_3 stessa effettuato in data 15/4/2020;
- pertanto, con mail del 15/4/2020, aveva comunicato alla proprietaria ed all'agenzia che, a causa della difformità riscontrata rispetto alla documentazione esibita ed in difetto delle qualità prospettategli al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, l'accordo doveva intendersi risolto, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo di € 5.000,00 già versato alla promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria;
- essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la controversia, aveva incardinato dinanzi a questo Tribunale, nei confronti della sig.ra il giudizio Per_1
n.r.g. 23008/2020 avente ad oggetto la risoluzione del citato accordo. In diritto l'opponente deduceva che nulla era dovuto al mediatore a titolo di provvigione, non essendosi verificata la condizione sospensiva (ovvero l'esito positivo delle verifiche tecnico amministrative sull'immobile) apposta all'impegno provvigionale nonché alla proposta di acquisto, “attesa la mancanza di conformità tra la piantina catastale e il reale stato dei luoghi”. Inoltre, avendo il mediatore scorrettamente dichiarato, senza eseguire le necessarie verifiche, che la piantina catastale era conforme allo stato dei luoghi, aveva colpevolmente violato non solo i generali doveri di diligenza, correttezza e buona fede ma anche gli specifici obblighi di informazione di cui all'art. 1759 c.c. Il che gli aveva
2 impedito la corretta valutazione dell'affare, inducendolo a sottoscrivere una proposta d'acquisto per un immobile che non presentava le qualità promesse dal promittente venditore (orientamento a nord invece che a sud)”, giacché “la diversa esposizione dell'immobile incide[va] sia sulla classe di prestazione energetica che sul suo valore reale di mercato”. L'opponente concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'impresa individuale , la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva che il sig. fosse condannato al Parte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di cui al decreto opposto in ragione dell'attività di mediazione svolta nei confronti dello stesso o della diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia. L'opposta evidenziava in particolare che:
- nell'atto di riconoscimento provvigionale, le parti avevano previsto che il diritto ad ottenere il corrispettivo dovuto per l'intermediazione immobiliare svolta sarebbe maturato al momento dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della promittente venditrice, e, quindi, alla conclusione del contratto, solo differendone la materiale corresponsione “al (successivo) momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (Rogito Notarile) alle condizioni specificate nella proposta di acquisto (esito positivo delle verifiche del Notaio)”;
- le richieste verifiche tecnico-amministrative sull'immobile effettuate dal notaio incaricato dal sig. , avevano avuto esito positivo, tanto Persona_5 Pt_1 vero che lo stesso notaio aveva fissato la data di stipula del rogito per il giorno 9/4/2020 (data poi rinviata di comune accordo al 20/4/2020). Di talché la condizione sospensiva, voluta dal sig. , a cui era sottoposta sia la proposta irrevocabile di acquisto sia Pt_1
l'impegno al pagamento della provvigione, doveva considerarsi senz'altro avverata;
- era stata la parte venditrice, a garantire la conformità dell'immobile Persona_1 laddove, al punto 2 della proposta sottoscritta dal , aveva “dichiarato Pt_1 all'Agenzia immobiliare che l'immobile è con riguardo alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche: conforme […] Il venditore, mediante l'accettazione della presente proposta garantisce la veridicità delle suddette descrizioni e dichiarazioni dello stato dell'immobile”, non gravando su di sé alcun onere al riguardo, in assenza di specifico incarico in tal senso conferitole dal;
Pt_1
- con la sottoscrizione della proposta di acquisto, essa si era infatti impegnata – e vi aveva, poi, regolarmente provveduto – alla sola verifica della presenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sul cespite, come risultante dal punto 9 della proposta;
- con la email del 14/4/2020, non aveva inteso fornire al sig. una errata Pt_1 informazione circa le caratteristiche dell'immobile de quo – che, altrimenti, non avrebbe correttamente indicato negli annunci pubblicitari – quanto piuttosto rassicurarlo in merito alla conformità dello stesso alle normative in materia urbanistica e edilizia ai fini
3 della commerciabilità, dato per presupposto che l'erronea raffigurazione nella planimetria catastale configurava un mero errore materiale,
- l'errata rappresentazione della disposizione rispetto alla bussola apposta sulla planimetria non costituiva grave difformità catastale né tantomeno inficiava la regolarità urbanistica dell'immobile (ed infatti qualche mese dopo, il 13/10/2020, l'appartamento era stato oggetto di regolare compravendita senza che fosse necessario rettificare la planimetria) ed in ogni caso il sig. aveva avuto modo di apprezzare l'effettiva Pt_1 esposizione dell'immobile durante i due appuntamenti precedenti alla sottoscrizione della proposta di acquisto. Di talché alcuna violazione dei principi di diligenza, prudenza e perizia poteva esserle imputata, non avendo sottaciuto alcuna informazione al sig. il quale, non Pt_1 volendo evidentemente più procedere all'acquisto dell'immobile – cui si era verosimilmente indotto per non perdere i benefici fiscali “prima casa” – stante l'intervenuta sospensione disposta per il periodo 23/2/2020 – 31/12/2020 dal D.L. n. 23 dell'8/4/2020 (c.d. Decreto Liquidità), aveva disatteso gli obblighi contrattuali assunti. Con ordinanza riservata del 4/3/2021 veniva rigettata l'stanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. . Con successiva ordinanza del 4/11/2021 veniva ammessa la prova per interrogatorio formale richiesta dall'opposta limitatamente ai capitoli da 1 a 5 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e respinta la prova per testi da quest'ultima articolata, in quanto vertente su circostanze documentali, generiche e comportanti valutazioni non demandabili ai testimoni. Veniva inoltre rigettata, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente. Esperita la prova per interpello, previa sostituzione del giudice assegnatario della causa trasferito ad altro Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dal 27/12/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ne discende che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore
4 agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533). Ed invero, l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 17/6/2015 n. 12501; cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/7/2019 n. 20546). 2) Ebbene, la ha supportato la propria pretesa, Controparte_1 depositando in sede monitoria: 1) copia della proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta da il 2/3/2020, accettata da in data Parte_1 Persona_1
5/3/2020, avente a oggetto l'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115, di proprietà di quest'ultima, da cui risulta che l'acquisto era stato sospensivamente condizionato all'esito delle verifiche tecnico amministrative da parte del notaio, da comunicarsi entro la data del rogito;
2) copia dell'assegno di € 5.000,00 versato dall'opponente in favore della sig.ra a titolo di caparra confirmatoria;
3) Per_1 copia dell'atto con il quale il sig. si era impegnato a riconoscerle un importo Pt_1 pari al 3% oltre IVA del prezzo di vendita, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta in suo favore per l'acquisto dell'immobile de quo, somma da corrispondersi al momento della stipula del contratto definitivo e “alle condizioni specificate nella proposta d'acquisto (esito positivo delle verifiche del notaio)”; 4) le comunicazioni trasmesse dal notaio scelto dall'opponente, aventi a oggetto indicazioni relative alla fissazione della data per la stipula del rogito;
5) la missiva del 21/4/2020 con la quale aveva intimato al sig. di provvedere al pagamento in proprio Pt_1 favore dell'importo pattuito a titolo di provvigione, nonostante il contratto non si fosse concluso.
3) Nel giudizio a cognizione piena, l'opposta ha ulteriormente prodotto l'annuncio pubblicitario relativo al cespite per cui è causa, da cui risultava indicata l'esposizione a nord-ovest dello stesso, nonché la manifestazione di interesse per il suddetto bene pervenutale da parte del , con richiesta di poterlo visionare, in risposta Pt_1 all'annuncio n. 78224964 apparso sul sito internet IL.it (cfr. documenti acclusi al fascicolo di parte opposta).
4) A fronte di tale produzione e dell'allegazione del mancato pagamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione per l'attività svolta in suo favore, il sig. Parte_1 ha anzitutto eccepito il mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era sottoposta la propria proposta d'acquisto (ovvero l'“esito positivo delle verifiche del notaio”), stante la difformità tra la piantina catastale consegnatagli dall'opposta all'atto di sottoscrizione della proposta, dalla quale risultava l'esposizione a sud dell'immobile de quo, ed il reale stato dei luoghi, essendo il suddetto cespite, in realtà, esposto a nord. Inoltre ha sollevato l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo l'omessa comunicazione, da parte della , di circostanze alla stessa note, Controparte_1 essenziali ai fini di una corretta valutazione dell'affare.
5) Osserva il Giudicante che l'eccezione di inadempimento è fondata.
5 Invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'opponente ha risposto all'annuncio immobiliare n. 78224964, avente a oggetto l'immobile sito a Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 115, pubblicato dalla in data 16/2/2020 (cfr. Controparte_1 doc. nn. 18 e 19 acclusi al fascicolo di parte opponente) – come peraltro confermato dalla stessa produzione documentale di quest'ultima (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opposta) – tuttavia non contenente alcuna indicazione circa l'esposizione dell'immobile de quo, la quale non poteva pertanto essere preventivamente conosciuta dal al momento della manifestazione del proprio interesse per il suddetto Pt_1 cespite. Tale informazione emergeva, invece, dalla planimetria catastale consegnata all'opponente dalla all'atto di sottoscrizione della proposta di Controparte_1 acquisto, nella quale era erroneamente indicato un orientamento dell'immobile verso sud (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opponente). A seguito delle ulteriori richieste di chiarimento rivolte all'agenzia immobiliare dal a causa dell'insorgenza di talune discrepanze rispetto alle informazioni fino a Pt_1 tale momento acquisite – così come dallo stesso rappresentato all'opposta con email del 14/4/2020 (cfr. doc. n. 10 accluso al fascicolo di parte opponente) – era stata proprio quest'ultima a confermare all'opponente, tra le caratteristiche dell'immobile, proprio l'esposizione dello stesso a sud, espressamente dichiarando che “la pianta catastale rispetta in tutto la regolarità anche riguardo l'esposizione indicata, non vi sono divergenze ed è stata consegnata al momento della proposta di acquisto insieme alla visura catastale” (cfr. doc. n. 11 accluso al fascicolo di parte opponente). 6) Appare dunque evidente che, sulla scorta delle suddette circostanze – e, segnatamente, della rappresentazione grafica risultante dalla planimetria catastale trasmessagli, nonché delle successive rassicurazioni in tal senso ricevute dall'agenzia immobiliare – il sig. non disponesse di alcun valido elemento che potesse Pt_1 legittimamente indurlo a dubitare della correttezza o della veridicità delle informazioni ricevute. Al contrario, l'opposta era evidentemente a conoscenza del dato attinente alla reale esposizione dell'immobile in parola, dalla stessa correttamente indicato con
“orientamento nord, ovest” negli altri annunci immobiliari pubblicati (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte opposta) ma non conosciuti dall'opponente. Del resto, la citata difformità risulta pacifica, oltre che documentalmente provata, e confermata dalla relazione tecnica della geometra, , prodotta in atti Controparte_3
(cfr. doc. n. 12 accluso al fascicolo di parte opponente). 7) Risulta quindi evidente che la – in violazione degli obblighi di Controparte_1 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed in particolare del dovere professionale di informazione gravante sul mediatore ex art. 1759, comma 1, c.c. (in forza del quale quest'ultimo è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla decisione di concludere o meno il contratto) – pur essendo a conoscenza delle reali caratteristiche dell'immobile de quo e, in particolare, della effettiva esposizione dello stesso, abbia omesso di fornirne una adeguata comunicazione al , conseguentemente Pt_1
6 impendendogli di determinarsi liberamente e consapevolmente all'acquisto e di effettuare una congrua valutazione circa la fattibilità e la convenienza dell'operazione che si apprestava ad effettuare (posto che il diverso orientamento dell'immobile determina indubbiamente differenze in termini di valore di mercato dell'immobile). 8) Ed invero, “tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - il mediatore ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile” (cfr. Cass. 28/5/2020 n. 10070; Cass. 28/10/2019 n. 27482; Cass. 14/7/2009 n. 16382). Tale obbligo di informazione, secondo i giudici di legittimità, comprende sia le circostanze, conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a condizioni diverse (cfr. Cass. 16/1/2019 n. 965; Cass. 15/3/2006 n. 5777). Ed invero la ratio dell'art. 1759, comma 1, c.c. è stata “individuata nella necessità di salvaguardare l'interesse delle parti contraenti che potrebbe risultare compromesso da una falsa od incompleta rappresentazione della realtà, e, quindi, essa è improntata ad evitare che l'interesse personale del mediatore prevalga su quello delle parti, coinvolgendo queste ultime in affari che non avrebbero voluto se fossero state informate su determinate circostanze” (Cass. n. 27482/2019 cit.). In particolare il Supremo Collegio ha messo in evidenza che “l'art. 1759, 1° comma, c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, attuativa della Direttiva CE 2006/123, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6)” (Cass. 26/5/1999 n. 5107; Cass. 16/9/2015 n. 18140), “con la conseguenza che il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, che comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, e, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle” (Cass. 24/10/2003 n. 16009; Cass. 16/7/2010 n. 16623; Cass. 30/9/2016 n. 19581; Cass. 11/12/2023 n. 34503; Cass. 5/3/2024 n. 5963). 9) Nel caso in esame deve pertanto reputarsi che il rifiuto di adempiere, manifestato dall'opponente come reazione all'inadempimento subìto, trovi concreta giustificazione nella gravità della mancata esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
7 Ne deriva che l'eccezione d'inadempimento avanzata dal sig. in questa sede sia Pt_1 ampiamente ossequiosa della clausola generale di buona fede ex art. 1460, comma secondo, c.c. e che sia quindi in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dalla . Controparte_1
In proposito merita ricordare che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, occorre verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. Cass. 29/1/2021 n. 2154; Cass. 4/2/2009 n. 2720; Cass. 10/11/2003 n. 16822). Da tanto consegue che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato. 10) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405), secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” relativamente alla fase di studio ed alla fase introduttiva e secondo i parametri minimi relativamente alla fase di trattazione/istruttoria ed alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10011/2020 (R.G. 28874/2020) pubblicato in data 10/7/2020;
- condanna titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida
[...] in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nonché in
€ 145,50 per esborsi. Roma, 23 dicembre 2025
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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