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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2025 tra c.f. , nato ad [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 nella Via Emilio Tola n. 9
Ricorrente
e
, c.f. nata ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] lett. b
Resistente entrambi elettivamente domiciliati in Tortolì, nella Via Cedrino n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Marcello Caddori che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso del 3.07.2025 e da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti è emerso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Arzana il 5.09.1987 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 14, parte 2, S. A, anno 1987 (estratto del matrimonio prodotto). Dall'unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate con omologa del 30.10.2015 (r.g. 401/2015).
Con ricorso del 3.07.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Lanusei chiedendo unicamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è stata avanzata alcuna altra domanda.
Così anche all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui le parti hanno confermato le ragioni di cui al ricorso.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del 30.10.2015 (r.g. 401/2015).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM (5.08.2025) alla domanda congiunta delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arzana il 5.09.1987 fra e , così come sopra identificati, registrato negli atti Parte_1 Controparte_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n. 14, parte 2, S. A, anno 1987;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzana le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili