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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 09/07/2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 871/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA UI, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via Ignazio Silone n.
4/e, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore;
CONVENUTO NON COSTITUITO
NONCHÉ
Controparte_2 TRIBUNALE DI AS pagina nr. 2 Setto re Civile
DI AS (c.f./p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
CONVENUTO NON COSTITUITO
*****************
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti;
PREMESSO IN FATTO CHE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 15.11.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Vasto, il Parte_1 Controparte_1
e l' , al fine di proporre opposizione avverso il
[...] Controparte_2
provvedimento di revoca della ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, emesso dal Tribunale di Vasto in composizione collegiale in data 18.10.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1074/23 R.G.A.C., chiedendo il ripristino del beneficio revocato e la conseguente liquidazione degli onorari del procuratore, oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio.
2. A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto del 18.12.2023, in relazione al giudizio cautelare di reclamo iscritto al n. 1074/2023 R.G.A.C.;
- che, a seguito di istanza di liquidazione dei compensi depositata dal difensore in data
1.8.2024, il Tribunale di Vasto, facendo riferimento ad un asserito esposto di CP_3
, non presente agli atti del fascicolo telematico, notificava il 28.08.2024
[...]
richiesta di integrazione documentale, invitando la ricorrente a produrre: a) dichiarazione dei redditi riferiti a , madre dell'odierna ricorrente, per l'anno 2022; b) Persona_1
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dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. n.
445/2000, circa il rapporto di convivenza tra e per Parte_1 Persona_1
l'anno 2023; in caso di convivenza, dichiarazione dei redditi o autocertificazione della per l'anno 2023; certificato del casellario giudiziale della ricorrente o sua Per_1
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non essere stata condannata con sentenza definitiva per i reati ostativi alla concessione del beneficio;
- di aver provveduto tempestivamente a depositare il 9.10.2024 dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma della sola , specificando che la Parte_1
ricorrente non aveva mai convissuto con la madre e che, in ogni caso, Persona_1
non era in possesso delle dichiarazioni dei redditi di quest'ultima, essendo essa soggetta ad amministrazione di sostegno;
- che, successivamente, venivano inseriti e acquisiti al fascicolo telematico n.
1074/2023 R.G.A.C. i seguenti atti e documenti: a) in data 15.10.2024, una email del
5.8.2024 con alcuni allegati, proveniente da (soggetto asseritamente Controparte_3
non autorizzato al deposito) e senza alcun visto per l'autorizzazione all'acquisizione; b)
in data 16.10.2024, provvedimento del Tribunale di Vasto di “acquisizione d'ufficio del verbale di audizione di […]” trasmesso al Tribunale di Firenze in pari Persona_1
data; c) il 17.10.2024, relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vasto del 14.12.2022 e verbale di udienza del 16.12.2022 del Tribunale di Firenze, proveniente dalla Cancelleria
Civile Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vasto e non da quello di Firenze;
- che, con provvedimento del 18.10.2024, il Tribunale di Vasto revocava il beneficio dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato di sulla base dei Parte_1
seguenti assunti: <<RILEVATO che, sebbene ai fini dell'ammissione Parte_1
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al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia dichiarato di non avere familiari
conviventi, tuttavia risulta accertato che per alcuni mesi dell'anno 2022 Parte_1
abbia convissuto con la madre LETTI, infatti: il provvedimento
[...] Persona_1
del 15/12/2022 con cui il Giudice Tutelare di Firenze ha trasmesso gli atti della procedura di amministrazione di sostegno di al Tribunale di Vasto Persona_1
rilevando che “la beneficiaria sig.ra , all'esito della audizione, benchè Persona_1
residente nel Comune di Firenze, risulta domiciliata nel Comune di ER in Via Colle
Marrollo 249, insieme alla figlia ”; nonché la relazione dei servizi Parte_1
sociali del 14/12/2022 ove si dà conto del fatto che, in ragione dei lavori di
ristrutturazione presso le abitazioni di ER, “la sig.ra e la madre” Parte_1
pernottano “nell'abituazione situata nella marina di Vasto”; CONSIDERATO che detto accertamento e il conseguente trasferimento della procedura di amministrazione di
sostegno dal Tribunale di Firenze al Tribunale di Vasto non sono stati per nulla avversati da che anzi ha richiamato e dato per presupposto il predetto Parte_1
accertamento nell'istanza presentata al Giudice Tutelare di Vasto in data 16/3/2023;
CONSIDERATO altresì che, come emerge dal verbale di audizione di la Persona_1
stessa aveva disponibilità del proprio conto corrente presso l'ufficio postale e del proprio bancoposta (circostanza confermata dallo stesso amministratore di sostegno), sicché può
ritenersi che potesse fare affidamento non solo sul proprio Parte_1
personale reddito, ma anche su quello della madre convivente (cfr. Cassazione penale,
sez. IV, sentenza 18/04/2018 n° 17426); VISTO il decreto del 28/8/2024 con cui
l'intestato Tribunale ha richiesto all'interessata la produzione delle dichiarazioni dei
redditi di relative ai redditi prodotti nell'anno 2022 (ovvero le Persona_1
dichiarazioni sostitutive di certificazione) e che la predetta documentazione non è stata depositata>>;
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- che la revoca sarebbe illegittima, in quanto, oltre ad essere stata emessa prima della scadenza del termine dei 60 giorni concessi per l'integrazione documentale, sarebbe – a dire della ricorrente – fondata su documenti acquisiti irritualmente al fascicolo telematico dalla cancelleria, in violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. In particolare: l'esposto di contenuto nella email del 15.10.2024, proveniente da soggetto non Controparte_3
autorizzato ad accedere al fascicolo, se non a mezzo di apposito difensore, sarebbe stato introdotto in assenza di visto o autorizzazione del giudice titolare, così come gli atti e documenti provenienti dalla cancelleria della volontaria giurisdizione, arbitrariamente trasmessi dalla funzionaria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Tutelare di Firenze, Per_1
e non hanno mai convissuto, né avuto il medesimo domicilio
[...] Parte_1
o la stessa residenza e, quindi, non hanno mai formato un nucleo familiare unico;
- che i redditi e le risorse economiche della madre non sono mai state nella Per_1
disponibilità della ricorrente, quindi non vi è stata alcuna modifica del reddito percepito per l'annualità 2022, con conseguente permanenza del diritto della stessa di beneficiare dell'istituto richiesto.
3. Il e l' , sebbene ritualmente evocati in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza a mezzo di un proprio legale rappresentante, né hanno giustificato la propria assenza.
4. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte costituita.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
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1. Deve preliminarmente evidenziarsi che, in tema di patrocinio a spese dello Stato,
unico soggetto legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio o il provvedimento di diniego dello stesso è il , poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio Controparte_1
oggetto del procedimento stesso.
Tuttavia, nonostante la ritualità e la tempestività della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, deve prendersi atto che l'amministrazione resistente non si è
costituita, né è comparsa alla prima udienza, né ha addotto motivi di impedimento a presentarsi in udienza.
Analoga legittimazione, invece, non può riconoscersi all' , la quale Controparte_2
ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (cfr. Cass.,
15/10/2020, n. 22281; Cass., 29/01/2019, n. 2517; Cass., 26/10/2015, n. 21700) e nei cui confronti deve essere rilevato, dunque, il difetto di legittimazione a resistere in giudizio.
2. Deve, poi, evidenziarsi sia la tempestività del ricorso (depositato il 15/11/2024) rispetto al termine di trenta giorni fissato dall'art. 99 D.P.R. n. 115/2002, sia l'ammissibilità dello stesso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta dalla ricorrente, sull'assunto che le disposizioni di cui all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 – le quali riconoscono all'interessato la facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento con cui il magistrato ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio – devono ritenersi applicabili anche alla diversa fattispecie di revoca della pregressa ammissione al beneficio richiesto, stante l'evidente analogia tra le due fattispecie.
3. Passando al merito della controversia, occorre esaminare la prima delle censure
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mosse da parte ricorrente al provvedimento di revoca emesso in data 18.10.2024,
concernente la denunciata violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., sull'assunto che la documentazione a corredo della suddetta decisione sarebbe stata acquisita in modo illegittimo dalla cancelleria, con conseguente sua inutilizzabilità ai fini probatori e decisionali.
In proposito, è appena il caso di rammentare che il richiamato art. 115 c.p.c. enuncia il fondamentale principio della disponibilità delle prove in capo alle parti, in virtù del quale sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova su cui basare il proprio convincimento. Nei soli casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, la norma prevede che il giudice possa disporre d'ufficio dei mezzi di prova da porre a fondamento della sua decisione. Detta disposizione, tuttavia, trova applicazione nei soli procedimenti di carattere contenzioso, ma non anche in quelli concernenti l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per i quali la legge riconosce al giudice un potere istruttorio ufficioso al fine di compiere i dovuti accertamenti. Ed infatti, i procedimenti di ammissione, conferma o revoca del patrocinio a spese dello Stato – diversamente da quello di opposizione alla revoca – non si configurano come giudizi contenziosi tout court,
con la conseguenza che ad assi non trovano pedissequa applicazione le regole processuali proprie dei giudizi contenziosi, quali il principio di disponibilità delle prove di cui al richiamato art. 115 c.p.c., ben potendo il giudice, come espressamente riconosciutogli dalla legge, chiedere apposite integrazioni documentali, ovvero acquisire e valutare anche d'ufficio gli elementi necessari a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso al beneficio.
Sul punto, basti richiamare il combinato disposto delle seguenti norme del D.P.R. n.
115/2002: l'art. 78, comma 3, che riconosce al magistrato la facoltà di richiedere la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di
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ammissione al patrocinio, a pena di inammissibilità; l'art. 136, che dispone che "(s)e nel
corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di
ammissione" ed egualmente procede alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il riferito quadro normativo porta a ritenere che il difensore che chiede la liquidazione dei compensi, in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio (arg. da Cass. n. 36347/21) e il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an".
Le richiamate norme sono tutte tese, quindi, ad attribuire al giudicante un potere-dovere di verifica della veridicità delle dichiarazioni della parte istante nella richiesta di ammissione. Tale verifica è rimessa alla sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (cfr., Cass., sez. II, 14/01/2025, n. 897).
Nel caso di specie, il tribunale, oltre ad aver richiesto apposita integrazione documentale sulla base della quale ha orientato la propria decisione, ha d'ufficio acquisito tutta la documentazione che ha ritenuto necessaria a verificare lo stato di convivenza della istante con la madre , con particolare rifermento agli atti relativi ai Persona_1
procedimenti di volontaria giurisdizione iscritti ai nn. R.V.G. 14/2023 e 602/2024
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incardinati dinanzi al Tribunale di Vasto ed al provvedimento del 15.12.2022 emesso dal
Giudice Tutelare di Firenze (acquisiti con provvedimento datato 15.10.2024), a nulla rilevando, per le ragioni già espresse, che non sia stato stimolato il contraddittorio sul punto, atteso che detto adempimento non è previsto da alcuna disposizione di legge per questa tipologia di procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
3.1. Altrettanto inconferente è il richiamo alla asserita violazione dell'art 113 c.p.c., avendo il tribunale agito secondo i principi del D.P.R. n. 115/2002 e nel rispetto dell'art
81 Cost, tutelando l'erario da danni causati dalla concessione del beneficio a chi non ne ha diritto.
3.2. Va, inoltre, evidenziato che la difesa di parte ricorrente, al fine di censurare il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
e supportare l'asserita violazione delle norme a difesa del contradditorio, ha tacciato di illegittimità l'operato della cancelleria del Tribunale di Vasto.
In particolare, nel ricorso si legge che la cancelleria avrebbe indebitamente inserito nel fascicolo telematico del procedimento di reclamo la e-mail di (parte Controparte_3
non autorizzata al deposito senza il proprio avvocato), con allegati il provvedimento del
Giudice Tutelare di Firenze del 15.12.22 e un'istanza da parte dello stesso avv. Guido
Giangiacomo al Giudice Tutelare di Vasto. Invero, trattasi di un esposto presentato alla
Guardia di Finanza e al Giudice dott.ssa Faleschini, magistrato titolare del procedimento n. 1073/2024 R.G.
Inoltre, secondo la ricorrente, la cancelleria della Volontaria Giurisdizione avrebbe trasmesso la documentazione (relazione acquisita il 17.10.2024 dai Servizi Sociali di Vasto
del 14.12.2022 e verbale di udienza del Giudice Tutelare di Firenze del 6.12.2022,
riportante dichiarazioni dell'amministrata) relativa al procedimento di amministrazione
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di sostegno di alla cancelleria civile, pur non avendo ricevuto alcuna Persona_1
richiesta specifica da parte della cancelleria competente.
In primo luogo, occorre ricordare che era parte del procedimento di Controparte_3
reclamo nell'ambito del quale è avvenuto il contestato deposito, per cui la cancelleria ha correttamente registrato l'esposto sul fascicolo telematico, al fine di rendere visibile e fruibile il contenuto al giudicante e alla controparte, che in tal modo ha potuto esercitare il suo diritto di difesa in ordine alle accuse mosse.
A ciò si aggiunga che il richiamo al divieto di stare in giudizio senza difesa tecnica, prescritto dalla legge, non è pertinente al caso in esame, per il dirimente motivo che la parte non ha depositato personalmente atti di causa nel fascicolo telematico, ma ha esclusivamente presentato una denuncia a propria firma corredata da alcuni documenti.
Né può considerarsi irregolare o illegittima l'assenza dei “timbri” attestanti la data dell'arrivo dell'esposto, in quanto sanata dall'inserimento del documento nel fascicolo telematico, che conferisce certezza della data e della provenienza, essendo il cancelliere un pubblico ufficiale che effettua tali attestazioni per mezzo del sistema informatico.
Infine, occorre rimarcare che l'istanza promossa da , diversamente da Controparte_3
quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha rappresentato il documento sul quale il tribunale ha fondato le proprie valutazioni ai fini della statuizione di revoca, bensì solamente il presupposto che poi ha dato corso agli ulteriori accertamenti ed alla acquisizione della relativa documentazione, nei termini sopra descritti, che hanno orientato la decisione del tribunale circa la revoca del gratuito patrocinio.
Pertanto, ogni questione in ordine alla asserita irritualità del deposito della menzionata istanza appare inconferente ed irrilevante ai fini della legittimità e/o correttezza del
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provvedimento oggetto di impugnazione.
Peraltro, quanto all'asserito indebito inserimento della documentazione da parte della cancelleria della Volontaria Giurisdizione, va innanzitutto rilevata l'esistenza del provvedimento emesso il 15.10.2024, con cui il Tribunale di Vasto ha disposto l'acquisizione d'ufficio del verbale di audizione di svolta dinanzi al Persona_1
Tribunale di Firenze e degli esiti di eventuali indagini socio sanitarie. In secondo luogo, occorre evidenziare che il fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno della era già stato incardinato presso il Tribunale di Vasto (come ha dichiarato lo stesso Per_1
procuratore nel suo scritto difensivo), per poi essere trasferito per competenza territoriale presso il Giudice Tutelare di Firenze. Pertanto, il cancelliere competente ha correttamente richiesto l'acquisizione degli atti sia al Tribunale di Vasto che a quello di
Firenze, al fine di poter ricevere la documentazione nel minor tempo possibile.
Sulla scorta di tutto quanto innanzi esposto, non possono essere tacciati di inutilizzabilità
i documenti esaminati e valutati dal tribunale ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del beneficio.
4. Chiarita la piena utilizzabilità del compendio probatorio sul quale si è fondata la decisione di revoca del beneficio, deve osservarsi che è parimenti destituito di ogni fondamento il secondo motivo di doglianza, concernente l'inosservanza del termine concesso per l'integrazione documentale, essendo il provvedimento di revoca intervenuto prima dello spirare di tale termine.
Invero, con decreto del 28.8.2024, il tribunale concedeva giorni 60 alla parte ricorrente per produrre documentazione utile al fine di vagliare l'attualità della sussistenza dei requisiti per godere del beneficio in parola. Il procuratore della parte, già in data
9.10.2024, effettuava un deposito parziale della documentazione richiesta senza,
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tuttavia, riservare ulteriori produzioni, ma anzi contestando le richieste del giudicante,
sulla scorta di varie considerazioni in ordine all'impossibilità di produrre tutta la documentazione richiesta, finanche riservandosi di impugnare l'eventuale provvedimento di revoca. Alla luce delle deduzioni avanzate dalla ricorrente, il tribunale emetteva il provvedimento di revoca prima della scadenza del termine fissato per l'integrazione documentale, correttamente interpretando il contegno processuale della parte alla stregua di una rinuncia implicita ad usufruire del residuo tempo concessole per reperire ulteriore documentazione.
Premesso che la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto in forza del quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove il giudice richieda all'istante la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella istanza di ammissione, “è consentito indicare un termine entro il quale adempiere, in mancanza
del quale si determinerebbe una situazione di stallo, con protrazione sine die del procedimento” (cfr., Cass., Sez. IV, 04/04/2022, n. 12438), deve ritenersi che la produzione documentale effettuata dalla parte in data antecedente alla scadenza del termine all'uopo assegnato dal giudice, soprattutto ove non accompagnata da una esplicita riserva di ulteriore produzione documentale entro il termine concesso, concreta un adempimento (sia pure parziale) della parte all'onere di integrazione sollecitata dal giudice, che legittima quest'ultimo ad adottare le conseguenti determinazioni anche prima della scadenza del termine, senza che per questo possa profilarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte.
5. Con l'ultimo motivo di doglianza, l'opponente ha contestato la correttezza della statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di Parte_1
, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il reddito dichiarato dalla parte
[...]
istante non ha tenuto conto del comma 2 dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2022 - che prevede
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l'inclusione, ai fini del computo del reddito per accedere al beneficio, di quello dei familiari conviventi con l'istante – atteso l'accertamento non solo della convivenza (non dichiarata, ma risultante dalla documentazione valutata) tra la istante medesima e la di lei madre, ma anche della disponibilità, da parte della madre convivente, di un conto corrente postale e di una carta bancoposta, da cui è stata desunta la conclusione che l'istante potesse fare affidamento non solo sul proprio reddito personale, ma anche su quello della madre convivente.
A contestazione di tali assunti, l'opponente ha sostenuto che dalla documentazione in atti risulterebbe esclusivamente il domicilio della madre in ER, ma non anche l'effettiva convivenza con la figlia istante, tanto più che la risulta essere Per_1
proprietaria di diverse unità immobiliari tra ER, Vasto e Firenze e parimenti la figlia istante risulta essere proprietaria di analoghe unità immobiliari facenti parti del medesimo fabbricato, ma del tutto autonome.
ha, inoltre, eccepito che la decisione impugnata si è fondata su Parte_1
valutazioni incomplete della documentazione esaminata, poiché, ove detta documentazione fosse stata oggetto di esame integrale (cfr. dichiarazioni rese dalla madre dell'istante; dichiarazioni rese dall'altro figlio;
dichiarazione Controparte_3
dell'amministratrice di sostegno dell'epoca, Avv. Elena Manetti;
dichiarazione dei competenti servizi sociali;
provvedimento di trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno dal Tribunale di Vasto al Tribunale di Firenze), si sarebbe potuto accertare che, nonostante il domicilio dichiarato e le plurime proprietà della madre dell'istante a ER, Vasto e Firenze, , anche nei periodi in cui Persona_1
non viveva a Firenze, non ha mai di fatto convissuto con la figlia, dimorando prevalentemente a Vasto e non già a ER, dove invece viveva . Parte_1
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Infine, l'opponente ha contestato l'assunto secondo cui, avendo la madre dell'istante la disponibilità di un conto corrente postale e di una carta cd. bancoposta, la ben Parte_1
poteva fare affidamento anche sui redditi della madre. Ciò perché, anche a voler ammettere l'intercorsa convivenza, in difetto di altra idonea prova, non può detta convivenza, di per sé sola, dimostrare l'accesso della ai redditi della madre e la Parte_1
disponibilità degli stessi, in modo da ritenere superati i limiti reddituali per beneficiare del gratuito patrocinio.
Gli assunti difensivi di parte opponente sono tutti infondati e, pertanto, non meritano di essere accolti.
5.1. Con riferimento al presupposto della convivenza, è appena il caso di ricordare che,
“in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca, anche d'ufficio, del
beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di
consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica” (cfr., Cass.,
sez. II, 07/02/2024, n. 3501).
Orbene, pur volendo ammettere che sia proprietaria di diversi immobili Persona_1
a Vasto e a ER e che, con particolare riferimento alle proprietà in ER, anche la figlia – unitamente al fratello – risulta essere proprietaria Parte_1 CP_3
di analoghe unità immobiliari, pervenute sempre per eredità dal padre defunto e facenti parti di un unico fabbricato, occorre rimarcare che, ai fini della configurabilità di una convivenza, rilevante ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002, concorrono una pluralità di evidenze documentali che comprovano l'esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo tra la
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e la madre, a prescindere da una situazione di coabitazione fisica tra le due. Parte_1
Rileva in tal senso, innanzitutto, il decreto di trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno di dal Tribunale di Firenze a quello di Vasto, Persona_1
datato 15.12.2022, citato non solo dal tribunale che ha adottato il provvedimento impugnato, ma anche dalla stessa parte opponente. Nel provvedimento in questione si evince a chiare lettere che il giudice procedente, “rilevato che la beneficiaria sig.ra
, all'esito della audizione, benchè residente nel Comune di Firenze, Persona_1
risulta domiciliata nel Comune di ER in Via Colle Marzollo 249, insieme alla figlia
, dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare di Vasto Parte_1
per competenza territoriale.”
La decisione di disporre il trasferimento della procedura per competenza territoriale si fonda sulle dichiarazioni rese dalla stessa , la quale, sentita Parte_1
all'udienza del 6.12.2022, dopo aver effettivamente confermato che la madre, a seconda delle esigenze e necessità, si sposta nelle sue varie abitazioni di ER, Vasto e Firenze,
ha candidamente ammesso di convivere con la madre, dichiarando che: “al momento ci troviamo a ER presso l'abitazione della quale io sono nuda proprietaria”,
aggiungendo: “preciso che la mamma non è sola e io sono sempre con lei”.
A corroborare tale assunto viene in considerazione la precisazione resa dall'allora amministratrice di sostegno della avv. Elena Manetti, la quale ha puntualizzato Per_1
che “la beneficiaria non è stata trovata sola nella abitazione situata nel Comune di
ER, è ben curata ed assistita dalla figlia.
Dalle suddette dichiarazioni, rese proprio dai soggetti interessati, nonché
dall'amministratore di sostegno dell'epoca, risulta dunque che, se è vero che la madre
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della ricorrente soleva dividersi tra le sue varie proprietà ubicate in diverse città, è
altrettanto incontestabile che nel corso dell'anno 2022 (periodo comunque rientrante nell'arco temporale per cui è causa, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato), madre e figlia hanno convissuto assieme nell'abitazione sita in ER.
Le circostanze evidenziate risultano corroborate – oltre che dal richiamato provvedimento del 15.12.2022, con il quale il Tribunale di Firenze ha trasferito la procedura di amministrazione di sostegno al Tribunale di Vasto – anche dalla relazione dei Servizi
Sociali del 14.12.2022, nella quale si dà atto che, proprio in ragione dei lavori di ristrutturazione presso le abitazioni di ER (circostanza dedotta anche da parte ricorrente) “… la sig.ra e la madre pernottano nell'abituazione situata nella Parte_1
marina di Vasto”.
A tal riguardo, non sono dirimenti le prove documentali prodotte da parte opponente
(cfr., istanza del 20.07.2022 dell'amministratrice di sostegno, Avv. Elena Manetti, e relazione dei servizi sociali del 27.07.2022 – cfr. doc. nn. 13 e 14 fascicolo parte ricorrente), dalle quali si evincerebbe che, mentre risiedeva a Parte_1 Parte_1
ER con nucleo familiare autonomo, la madre era prevalentemente domiciliata in
Vasto, quando non soggiornava in Firenze, dove ha l'effettiva residenza.
Invero, tali documenti confermano certamente che la madre della ricorrente possedeva più immobili ed aveva più domicili tra Vasto, ER e Firenze, ove si spostava a seconda delle esigenze e necessità, ma, tenuto conto anche della loro collocazione temporale
(risalgono al luglio 2022, quindi antecedenti rispetto alle successive audizioni presso il
Tribunale di Firenze ed al relativo provvedimento di trasferimento degli atti presso il
Tribunale di Vasto, nonché alla relazione dei servizi sociali del dicembre 2022), non
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consentono di superare l'evidenza che, nel corso dell'anno 2022 e per un cospicuo arco temporale, madre e figlia hanno convissuto assieme, talvolta presso l'abitazione di
ER, talvolta presso l'abitazione in Vasto Marina.
Allo stesso modo e per ragioni non dissimili, non appare dirimente l'avvenuto definitivo ritrasferimento della procedura di amministrazione di sostegno dal Tribunale di Vasto al
Tribunale di Firenze, disposto con provvedimento del Giudice Tutelare di Vasto del
03.04.2024 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), atteso che nel medesimo provvedimento si dà atto di circostanze già pacifiche e non in contestazione, ossia la stabile residenza della madre della ricorrente nel Comune di Firenze e l'occasionale dimora della stessa presso le altre proprietà in Abruzzo. Tali circostanze, pur costituendo il presupposto processuale per radicare la competenza territoriale della procedura, non consentono di indubbiare le risultanze istruttorie – e le conseguenti valutazioni svolte in merito dal tribunale – comprovanti che, come innanzi esposto, madre e figlia hanno convissuto assieme, talvolta presso l'abitazione di ER, talvolta presso l'abitazione in
Vasto Marina, per un significativo periodo di tempo nel corso dell'anno 2022 (periodo, come già detto, rientrante nell'arco temporale di svolgimento del giudizio per cui è stata fatta istanza di ammissione al gratuito patrocinio), senza che di detta convivenza sia stata data rituale comunicazione ai fini degli opportuni accertamenti sui limiti di reddito di familiari e conviventi per il diritto al gratuito patrocinio.
Infine, non appare decisiva neppure la documentazione prodotta (sia pure tardivamente) dall'opponente con la memoria del 14.10.2025, relativa all'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di al n. 1002/24 R.G.N.R. per Parte_1
il reato di cui 125 D.P.R. n. 115/02, e ciò per un duplice ordine di motivazioni.
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In primo luogo, il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. non ha alcuna attitudine ad acquisire autorità di giudicato, tantomeno in sede civile, come del resto correttamente evidenziato anche dalla stessa opponente. In secondo luogo, il provvedimento in questione non esclude in modo categorico l'esistenza di un rapporto di convivenza tra la e la ma si limita ad evidenziare elementi dubitativi in ordine Per_1 Parte_1
all'accertamento della convivenza e della sua possibile durata temporale, per escludere una ragionevole prognosi di condanna dell'indagata in ordine al reato contestatole.
È evidente, pertanto, che gli specifici criteri di valutazione prognostici applicati dal
G.I.P., ai fini di una verosimile pronuncia di condanna in sede penale, non possono essere replicati pedissequamente in sede civile e, soprattutto, non sono idonei a scalfire le evidenze probatorie emerse nell'ambito del presente procedimento e sicuramente valorizzabili da questo giudicante al diverso scopo di ritenere insussistenti i presupposti per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio, a prescindere dal possibile accertamento circa la ricorrenza degli estremi di ipotesi di reato ad esso connesse.
5.2. Da ultimo, non è meritevole di pregio l'argomentazione di parte opponente secondo cui, anche a voler ammettere l'intercorsa convivenza, essa non sarebbe idonea,
di per sé sola, dimostrare l'accesso della ai redditi della madre e la disponibilità Parte_1
degli stessi, in modo da ritenere superati i limiti reddituali per beneficiare del gratuito patrocinio.
Sul punto, va innanzitutto osservato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 76, D.P.R. n.
115/2002, “salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge
o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
La norma postula che il calcolo dei limiti reddituali per l'accesso al patrocinio a spese
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dello Stato deve contemplare la somma dei redditi percepiti per il periodo di riferimento da ogni componente della famiglia convivente con l'istante, a prescindere dalle valutazioni in ordine all'effettiva disponibilità, in capo al richiedente, dei redditi percepiti dai propri conviventi.
Ciò che rileva, dunque, a questi fini è soltanto l'effettiva convivenza con uno o più
soggetti, di talché la sola presenza di detti soggetti all'interno del nucleo familiare convivente lascia scattare la presunzione di una concreta possibilità per l'istante di fare affidamento non soltanto sul proprio reddito, ma anche su quello degli altri familiari conviventi (cfr., Cass. n. 17426/2018).
Orbene, nel caso di specie, per tutte le considerazioni già esposte, la convivenza (non dichiarata) dell'istante con la madre per un rilevane arco di tempo nel corso dell'anno
2022 consente, già di per sé sola, di affermare che la prima ben poteva fare affidamento non solo sul proprio reddito, ma pure su quello della Per_1
Peraltro, in nessuno degli atti prodotti in giudizio emerge che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno avesse privato la beneficiaria del diritto di accesso alle proprie risorse economiche, dovendosi, invece, pervenire ad una conclusione di segno opposto, sulla base di tutti gli atti di causa (ivi compresi quelli prodotti dalla stessa parte ricorrente), dai quali emerge che la madre dell'istante abbia sempre avuto la disponibilità
del proprio conto corrente presso l'ufficio postale e della propria carta bancoposta, come ammesso dalla stessa e come riferito dalla amministratrice di sostegno. Né sul punto sono stati offerti elementi di prova contrari da parte della ricorrente, su cui gravava l'onere – in quanto soggetto richiedente una prestazione a carico dello Stato - di confutare detti elementi di fatto.
Da quanto innanzi evidenziato, appare chiaro che le risorse economiche di Per_1
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fossero nella concreta disponibilità della figlia , la quale ne Per_1 Parte_1
ha usufruito per provvedere ai bisogni del nucleo familiare.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale circostanza, l'accertata situazione di convivenza impone di tenere conto, per le ragioni innanzi chiarite, anche dei redditi di
, ai fini del calcolo dei limiti reddituali oltre i quali non è consentito Parte_2
avvalersi del beneficio del gratuito patrocinio. Ciò permette di ritenere ampiamente superata, nel caso di specie, la soglia reddituale prevista dalla legge, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del provvedimento impugnato.
6. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza: poiché,
però, entrambe le parti vittoriose sono rimaste contumaci, non vi sono spese di lite da ripetere in loro favore da parte dell'opponente soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dell'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa CP_2
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_4
DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
RIGETTA il ricorso di cui in epigrafe;
CONFERMA, per l'effetto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, oggetto di opposizione;
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NULLA dispone in ordine alle spese di lite del presente procedimento;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 03/11/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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