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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3172/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3172/2022 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vanessa Impeduglia, giusta procura in atti contro
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppa Giardinelli, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2022 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 04/05/1999.
Esponeva che i coniugi si erano separati consensualmente con pagina 1 di 4 decreto di omologa n. 89/2021 che aveva stabilito in ordine al mantenimento delle figlie nata a Lentini (SR) in [...] Per_1
15.02.2003 e nata a [...] il [...] un assegno Per_2 mensile di € 400,00 (200,00 ciascuno).
Chiedeva, oltre alla pronuncia sullo status, che fosse ridotto ad €
300,00 (€ 150,00 ciascuno) il contributo mensile di mantenimento in favore delle predette, in considerazione della parziale autosufficienza delle figlie nonchè del peggioramento della sua situazione economica.
Con comparsa del 03/10/2022 si costituiva la quale CP_1 chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di versare un Pt_1 assegno mensile di mantenimento di almeno € 300,00 in favore delle figlie.
All'udienza presidenziale del 04/10/2022 le parti comparivano per il tentativo obbligatorio di conciliazione e con ordinanza resa in pari data il Presidente f.f. in via temporanea ed urgente riduceva ad €
300,00 l'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie, confermando per il resto gli accordi di separazione.
In data 30/09/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini del suddetto accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 07/02/2023)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- rideterminare nella somma pari a € 300,00 (Euro 150,00 ciascuno),
l'assegno di mantenimento da versarsi in favore della figlia CP_2
e della figlia;
le parti continueranno a
[...] Persona_3 contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie, per i figli, richiamando in tal senso il protocollo del Tribunale di Siracusa sul punto, purché necessarie, previamente concordate e dimostrabili con apposite ricevute di acquisto. Le parti danno atto di aver così regolato i rispettivi rapporti economico – patrimoniali, non avendo più nulla a che pretendere l'una dall'altra esclusivamente dalla data di oggi.
Le condizioni concordate dalle parti in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora totalmente indipendenti, possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e l'esito concordato del giudizio, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
04/05/1999 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 3 di 4 Civile del Comune di PALERMO dell'anno 1999 (Atto n. 22, Parte II,
Serie C, Ufficio 1) alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3172/2022 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vanessa Impeduglia, giusta procura in atti contro
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppa Giardinelli, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2022 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 04/05/1999.
Esponeva che i coniugi si erano separati consensualmente con pagina 1 di 4 decreto di omologa n. 89/2021 che aveva stabilito in ordine al mantenimento delle figlie nata a Lentini (SR) in [...] Per_1
15.02.2003 e nata a [...] il [...] un assegno Per_2 mensile di € 400,00 (200,00 ciascuno).
Chiedeva, oltre alla pronuncia sullo status, che fosse ridotto ad €
300,00 (€ 150,00 ciascuno) il contributo mensile di mantenimento in favore delle predette, in considerazione della parziale autosufficienza delle figlie nonchè del peggioramento della sua situazione economica.
Con comparsa del 03/10/2022 si costituiva la quale CP_1 chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di versare un Pt_1 assegno mensile di mantenimento di almeno € 300,00 in favore delle figlie.
All'udienza presidenziale del 04/10/2022 le parti comparivano per il tentativo obbligatorio di conciliazione e con ordinanza resa in pari data il Presidente f.f. in via temporanea ed urgente riduceva ad €
300,00 l'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie, confermando per il resto gli accordi di separazione.
In data 30/09/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini del suddetto accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 07/02/2023)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- rideterminare nella somma pari a € 300,00 (Euro 150,00 ciascuno),
l'assegno di mantenimento da versarsi in favore della figlia CP_2
e della figlia;
le parti continueranno a
[...] Persona_3 contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie, per i figli, richiamando in tal senso il protocollo del Tribunale di Siracusa sul punto, purché necessarie, previamente concordate e dimostrabili con apposite ricevute di acquisto. Le parti danno atto di aver così regolato i rispettivi rapporti economico – patrimoniali, non avendo più nulla a che pretendere l'una dall'altra esclusivamente dalla data di oggi.
Le condizioni concordate dalle parti in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora totalmente indipendenti, possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e l'esito concordato del giudizio, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
04/05/1999 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 3 di 4 Civile del Comune di PALERMO dell'anno 1999 (Atto n. 22, Parte II,
Serie C, Ufficio 1) alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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