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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1507 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. e vertente
TRA con sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14 (P. Iva e CF Parte_1
), in persona del responsabile del Contenzioso Regionale , abilitato alla P.IVA_1 Controparte_1
rappresentanza dell'Ente giusta procura per notar del 25.07.2019, elettivamente domiciliata in Persona_1
Salerno alla Piazza R. Casalbore n. 32 presso l'avv. Viviana De Bello (C.F. ) da cui è CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per mandato alle liti prodotto in sede di iscrizione telematica a ruolo dell'appello.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in CP_2 CodiceFiscale_2
Castellammare di Stabia al Corso Alcide De Gasperi n. 16 presso l'avv. SC AR (c.f.
[...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta. C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “…l'appellante , come sopra rappresentata, difesa e Parte_1
pagina 1 di 13 domiciliata, conclude per l'accoglimento dell'appello e la pedissequa riforma della sentenza n. 1411/2020 del
Tribunale di Torre Annunziata, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio, nonché alla restituzione delle somme pagate in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
PER L'APPELLATO: “rigettare l'appello proposto, condannare l' al pagamento delle spese e CP_3
competenze di lite, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dello scrivente legale antistatario, con tutte le
conseguenze di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione del 18.06.18 ha impugnato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l'avviso CP_2
di presa in carica n. 07177201800015893000, notificatogli a mezzo poste private il 13.06.18, con il quale il
Concessionario della Riscossione gli preannunciava, ex art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 31.05.2010 n. 78 conv. dalla
L. 30.07.2010 n. 122 e successive modifiche, l'avvio dell'attività di recupero coattivo della somma di €
11.319,74 relativa all'avviso di accertamento n. TELTELM000085 asseritamente notificato dall' Parte_1
il 21.02.18.
[...]
In particolare il contribuente, a fondamento della proposta impugnativa, ha lamentato: a) la nullità per indeterminatezza dell'atto notificato in quanto privo di ogni riferimento alla natura della pretesa erariale ad esso sottesa;
b) l'inesistenza e/o la mancata notifica del titolo esecutivo posto a base dell'avviso medesimo;
c) la nullità dell'atto di avviso dell'avvio dell'attività di riscossione per mancata indicazione dei termini e dell'autorità
a cui ricorrere;
d) la nullità della notifica dell'atto impugnato perché inviato tramite posta privata e per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
e) la carenza di potere in capo ai dipendenti di Parte_1
, subentrata alla S.p.A. Equitalia quale agente della riscossione con assorbimento senza un regolare
[...]
concorso dei dipendenti di tale società, pur essendo il nuovo concessionario un Ente Pubblico Economico
vincolato all'osservanza dell'art. 97 c.p.c.; f) la prescrizione del credito azionato;
g) la nullità dell'atto notificato per mancata indicazione del responsabile del procedimento di riscossione e per mancanza della firma elettronica del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
L' , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di Parte_1
giurisdizione dell'A.G.O. e l'inammissibilità dell'impugnazione essendo l'avviso di presa in carico della riscossione relativo all'omesso pagamento dell'IRPEF, come emergente dall'avviso di accertamento
TELTELM000085 notificato al contribuente il 21.02.18 e dall'estratto di ruolo, e non essendo l'atto impugnato pagina 2 di 13 di per sé in grado di ledere i diritti del destinatario.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza n. 1411/2020, pubblicata il 05.10.2020 e non notificata, la quale ha così provveduto: “1) Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, previa affermazione della illegittimità della comunicazione di presa in carico n.
07177201800015893000 notificata il 13.6.2018 in una agli avvisi di accertamento presupposti di cui in
motivazione, dichiara non dovuta, da parte di , la somma di euro 11.319,74; 2) condanna l' CP_2 [...]
, già in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 Controparte_4
pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 45,50 per spese CP_2
vive ed euro 3.850,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione”.
Tale decisione è stata in particolare così motivata: “Ora, occorre, ad avviso di chi scrive, comprendere
anzitutto la natura e gli effetti del cd. atto di presa in carica, al fine di comprenderne l'effettiva impugnabilità in
sede giurisdizionale.
Invero, è noto che, riformando la disciplina sugli atti impoesattivi (art. 29, D.L. n. 78/2010), il D.L. sulle
semplificazioni fiscali (art. 8, comma 12, D.L. n. 16/2012) prescrive che la comunicazione dell'affidamento cd.
“ordinario” dell'atto impoesattivo all'agente della riscossione avvenga mediante raccomandata “semplice”, ed
impone l'avvio dell'espropriazione forzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo (e non più del
secondo) anno successivo a quello dell'intervenuta definitività degli atti impoesattivi stessi…
Ritiene chi scrive, di contro, in ragione di quanto subito appresso precisato, che la cd. comunicazione di
presa in carico abbia, di per sé, una inequivoca valenza impositiva per il contribuente, e debba dunque ritenersi
autonomamente impugnabile in quanto idonea ad arrecare un concreto ed oggettivo pregiudizio.
Innanzitutto, l'affidamento in carico rappresenta un momento che prelude all'inizio dell'esecuzione
forzata, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine di 180 giorni di sospensione ex lege
dell'efficacia esecutiva dell'atto impoesattivo, fatta eccezione per i casi in cui sussiste un “fondato pericolo per
il positivo esito della riscossione” (c.d. affidamento in carico “straordinario”); infatti, è noto che, a partire
dalla data di affidamento in carico a Equitalia, l'esecuzione forzata è comunque sospesa ex lege per un ulteriore
periodo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78/2010.
La autonoma valenza impositiva del cd. avviso di presa in carico discende, vieppiù, dalla circostanza per
cui è ben vero che, come detto, durante la sospensione ex lege di 180 giorni sono precluse le azioni esecutive
pagina 3 di 13 (pignoramento), ma Equitalia può comunque attivare da subito azioni cautelari (es: iscrizione di ipoteca sugli
immobili, fermo amministrativo dei veicoli) e conservative (es: sequestro conservativo), nonché ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie.
Per tutto quanto detto, dunque, si ritiene che l'atto di presa in carico sia atto autonomamente
impugnabile, perché dotato di immediata efficacia lesiva della posizione del contribuente, e ciò conformemente
a quanto ritenuto dal giudice di legittimità ( v. Corte di Cassazione ordinanza n. 25297 del 2014) secondo cui
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, ha natura tassativa,
ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento
della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del
contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è
impugnabile davanti al giudice, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Tutto ciò premesso, non può, a questo punto, non qualificarsi la presente azione come vera e propria
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c; invero, la Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che, a seguito
della notificazione di un atto ( come quello in oggetto), dal quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a
titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi, originari o
sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre
opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine
alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.
Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle Sezioni Unite con
un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 l. n. 689 del 1981 - nel senso che il rinvio
alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 d.P.R. n.
602 del 1973 (v. Corte cost. n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità
delle opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli
atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo ( Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n. 1162
e Cassazione civile sez. un., 13 luglio 2000, n. 489).
Comunque, con l'entrata in vigore del d. lg. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato
sancito che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (cfr. ex
plurimis Corte Costituzionale 1.12.1999 n.439; Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass. sezioni unite
pagina 4 di 13
6.11.2002 n.15563; Cass. civile 23.6.2005 n.13534).
Si evidenzia, infine, che la domanda va qualificata come opposizione alla procedura di esecuzione forzata
tributaria intrapresa dalla Equitalia s.p.a. ( ora ) con la notifica della Controparte_5
comunicazione di presa in carico ed è, pertanto, sottratta alla giurisdizione tributaria in base all'art.2 comma 1
d.lgs. 31.12.1992 n.546 secondo cui: “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …”.
In terzo luogo si osserva come, dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il
diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art.615
c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685
Giust. civ. Mass. 1999,2262).
Ciò detto quanto alla qualificazione della presente domanda, parte attrice ha dedotto l'illegittimità della
opposta comunicazione di presa in carico, e ciò, in primo luogo, per la mancata specificazione dei titoli
impositivi a base della stessa: detta doglianza è fondata e va accolta.
Invero, deve dirsi che lo stesso avviso di presa in carico, per quanto sopra detto, così come la cartella di
pagamento o cartella esattoriale, sono tutti strumenti attraverso il quale la Pubblica Amministrazione fa
richiesta di pagamento, al contribuente, delle somme iscritte a ruolo;
essa costituisce, soprattutto, lo strumento
volto all'attivazione del procedimento di riscossione forzata in caso di mancato pagamento delle somme.
La cartella di pagamento, e gli atti che comunque danno avvio alla procedura esecutiva, devono essere
redatti in conformità al modello approvato dal D.M. 28/06/1999, che ne stabilisce anche il contenuto minimo:
essi devono contenere, a pena di nullità, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento,
l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme descritte, le indicazioni delle modalità per proporre eventuali
ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di
notificazione della cartella. Orbene, a ben leggere il testo dell'avviso di presa in carico de quo, alcuna delle
suddette indicazione risulta presente, per cui, anche in ragione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del contribuente,
non può non ritenersi che siffatto provvedimento di avvio della procedura esecutiva sia da intendersi
gravemente lesivo dei diritti del contribuente in ragione della sua assoluta genericità nella indicazione dei titoli
legittimanti l'imposizione tributaria.
In secondo luogo, l'odierno opponente assume che né le diverse cartelle esattoriali (confluite nella
pagina 5 di 13 comunicazione di presa in carico) né i verbali di accertamento a base di queste ultime sarebbero stati giammai
notificati ad esso debitore: anche questa doglianza è fondata e va accolta.
Invero, di fronte all'eccezione, spiegata dall'opponente, di omessa notifica delle distinte cartelle di
pagamento, nonché dei verbali di accertamento di esse presupposto, alcuna prova in senso contrario è stata
fornita dalla opposta società di riscossione, rimasta del tutto contumace nel presente giudizio.
Sul punto, invero, è noto che, secondo un ormai consolidato avviso del giudice di legittimità, “qualora il
contribuente deduca l'omessa o invalida notifica della cartella esattoriale o di un atto presupposto della stessa,
l'agente della riscossione ha l'onere di provare l'avvenuta notifica;
infatti, il giudice deve individuare i singoli
documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di
ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica
dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa
notificazione” ( v. Cass. n. 19415/2010).
Per tutto quanto sopra detto, dunque, deve dichiararsi, previa affermazione della illegittimità della
comunicazione di presa in carico n. 07177201800015893000 notificata il 13.6.2018 e dei relativi atti
presupposti, e cioè dell'avviso di accertamento n. TELTELM000085 notificato il 21.2.2018, non dovuta, da
parte di , la somma di euro 11.319,74. In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza CP_2
della opposta società di riscossione”.
§§§§§§
Con atto notificato il 29.03.21 ed iscritto a ruolo il 6.4.2021 l' ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente in accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda introdotta da dichiarando la CP_2
giurisdizione del Giudice Tributario e, comunque, inammissibile e infondata ogni avversa domanda, con
refusione delle spese delle fasi di giudizio”.
In data 16.09.2021 si è costituito che ha concluso a sua volta per il rigetto del gravame CP_2
avversario con vittoria delle spese processuali da distrarre, al pari di quelle di primo grado, in favore dell'avv.
SC AR per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Nel prosieguo il ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello tanto ai sensi dell'art. 618 c.p.c., CP_2
venendo in esame un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rispetto alla quale l'unico rimedio pagina 6 di 13 esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quanto in considerazione della nullità del mandato difensivo conferito da controparte ad un avvocato del libero foro.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il 18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine, in sostituzione dell'udienza, per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
In via del tutto preliminare va esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall' per asserita nullità del mandato difensivo conferito ad un avvocato del Parte_1
libero foro. La Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 30008/2019, ha infatti chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , ferma ed impregiudicata la Parte_1
generale facoltà di impiego anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati alla stessa dalla Convenzione intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza) oppure se vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n.
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193
del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Tanto con la precisazione che, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o da indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione Pt_1
dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo Pt_1
presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità
(principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).
Fondamentali sono, pertanto, le previsioni del Protocollo d'Intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l'
[...]
stipulato nel 2020 che, al punto 3.3., rubricato “Contenzioso afferente all'attività di Parte_1
pagina 7 di 13 ”, prevede che l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle liti innanzi alla Corte di Cassazione Parte_1
mentre, per le “altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti
esecutivi) e alla Corte di Appello Civile”, ciò avviene “limitatamente alle ipotesi in cui sia parte - non come
terzo pignorato - anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato”.
La fattispecie in esame esula, dunque, dalle ipotesi in cui è previsto il patrocinio dell'Avvocatura dovendo trovare applicazione il punto 3.7 del suddetto Protocollo d'intesa secondo il quale: “In tutti i casi in cui la
presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità
della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato e difeso da avvocati del
libero foro”.
Da disattendere è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618 u.c. c.p.c. in quanto il rimedio impugnatorio avverso le opposizioni agli atti esecutivi non è l'appello bensì il ricorso per cassazione. Nella fattispecie in esame il principio da applicare è infatti il seguente: “L'identificazione del mezzo
di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento
esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a
prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez.
U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 -
01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv.
640421 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del
02/03/2012, Rv. 621960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 - 01; Sez. 2, Sentenza n.
3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 - 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv.
601090 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del
02/04/2007, Rv. 597623 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 - 01). Poiché l'opposizione
avanzata da…è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado…come opposizione agli atti esecutivi
ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in
quanto ritenuta proposta tardivamente), l'unico mezzo di impugnazione della stessa era il ricorso straordinario
per cassazione, da proporsi ai sensi dell'art. 111 Cost. nel termine di cui agli artt. 325, comma 2, e 326 ovvero
pagina 8 di 13 327, comma 1, c.p.c.” (cfr. così, in motivazione, Cass. Sez. VI, Ord. n. 9868/2021 pag. 2-3).
Nel caso in esame il Tribunale di Torre Annunziata ha invece ripetutamente qualificato l'azione proposta da come “vera e propria opposizione ex art. 615 c.p.c.” e, di conseguenza, il mezzo di CP_2
impugnazione esperibile contro la decisione assunta è da individuare nell'appello.
Occorre a questo punto procedere all'esame del primo motivo di gravame con cui parte appellante lamenta “Violazione art. 2 d. lgs. n. 546/92, artt. 19 e 57 dpr 602/73, art. 37 c.p.c. - Difetto di giurisdizione”.
Deduce in particolare l'agente della riscossione che il tribunale, errando, non ha valorizzato la tipologia dell'atto e la natura del credito reclamato che, contrariamente a quanto viene affermato, valgono a radicare la giurisdizione del Giudice Tributario. Ciò in quanto, in data 21.02.2018, l' notificava a Parte_1
l'avviso di accertamento n. 67118015180594002000 (TELTELM000085), relativo al mancato CP_2
versamento dell'IRPEF, e in difetto di pagamento incaricava della riscossione coattiva la quale, prima CP_3
di porre in essere gli atti esecutivi, preavvisava il contribuente dell'incarico ricevuto con la comunicazione oggetto di impugnativa.
Occorreva, pertanto, fare applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte la quale, a partire dalla sentenza a S.U. n. 13913 del 05.06.2017 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, analizzando il combinato disposto dell'art. 2 d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 19 e 57 dpr 602 del 1973, ha stabilito che l'ambito di cognizione del giudice tributario si estende sino all'inizio della fase dell'esecuzione forzata, sicché sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi del d. lgs. 546 del 1992, art. 19, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie…laddove restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notificazione, effettivamente e validamente eseguita, della cartella o dell'intimazione di pagamento.
§§§§§§
Il motivo deve essere accolto perché fondato. Sul punto va preliminarmente dato atto che, come emerge dall'avviso di accertamento e dall'estratto ruolo allegati da l'azione esecutiva preannunciata CP_3
dall'agente della riscossione si fonda su entrate tributarie (IRPEF) sicché, in riferimento alle stesse, trova applicazione l'art. 57 D.P.R. n. 602/73 che delimita il perimetro della giurisdizione del Giudice ordinario per le pagina 9 di 13 opposizioni ex art. 615 e 617 comma 2 c.p.c.
In particolare, ai sensi dell'art 57 DPR 602/73, sono sottratte alla cognizione del G.O. le opposizioni concernenti la regolarità formale del titolo esecutivo e della relativa notifica che, in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.13913 del 2017, vanno proposte tempestivamente dinanzi al Giudice Tributario. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella loro funzione di organo di nomofilattica, componendo il contrasto che si era manifestato tra le diverse sezioni, hanno infatti chiarito che,
ai fini del riparto di giurisdizione tra il G.O. ed il Giudice tributario, deve farsi riferimento al vizio di merito oggetto di contestazione, ovvero se relativo ad atti della sequenza procedimentale antecedenti al pignoramento o al pignoramento stesso, a prescindere dall'atto direttamente impugnato, con l'effetto di rimettere alla giurisdizione tributaria i motivi di opposizione relativi alla nullità e inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali. Ed invero il principio espresso dalla richiamata pronuncia di legittimità risulta così massimato: “In
materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento
asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto
prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario,
risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla
riscossione di un ben individuato credito tributario”.
Onde offrire ragione di tale conclusione, il Supremo Collegio ha in particolare osservato come - dal vigente quadro normativo - si evince, in ordine al riparto di giurisdizione, che: a) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, co. 1, secondo periodo del D. lgs. n. 546 del 1992 e art. 9, co. 2, c.p.c.); b) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, co. 2 c.p.c.); c) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario
(art. 9, co. 2 c.p.c.); d) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 D. lgs. n. 546 del 1992 e art. 9, co. 2 c.p.c.).
Rimane dunque aperto il problema dell'individuazione del giudice innanzi al quale proporre l'opposizione ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il pagina 10 di 13 contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria, deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.
Con riguardo a tale problematica, sino all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, si fronteggiavano nella giurisprudenza di legittimità due opposti orientamenti che, pur partendo dal condivisibile comune presupposto interpretativo secondo cui l'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi stabilita dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 non va intesa - pena la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. - come assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in considerazione da dette opposizioni, divergevano in merito all'individuazione del giudice da adire.
In base al primo di tali orientamenti (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., S.U. n. 14667 del 2011)
l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti impositivi presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una data pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, co. 1,
secondo periodo, e 19 - estensivamente interpretato - del D. lgs. n. 546 del 1992).
In base all'altro più recente orientamento (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, n. 24235 e n.
9246 del 2015), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notifica degli atti impositivi presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 c.p.c., perché la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento, restando irrilevante il vizio dedotto, e, quindi,
anche quando detto vizio venga individuato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale atto esecutivo basato su crediti tributari.
Detto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla pronuncia in commento dando prevalenza e continuità al primo e meno recente orientamento che appare preferibile per ragioni letterali e sistematiche.
Sotto l'aspetto letterale, infatti, l'art. 2, co. 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 546 del 1992 individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento»
(ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto pagina 11 di 13 "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento). Prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario.
La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti il presupposto dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra un'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità
“derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617
c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché
si situa (secondo la tesi difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene, infatti, al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento o meno della prova della notificazione e,
quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto impugnato (mancata notificazione dell'avviso o della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata. In totale riforma della pronunzia impugnata va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale adito essendo la cognizione della controversia devoluta al giudice tributario.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al valore della controversia dal D.M. 13.08.2022 n. 147.
È infine inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata per la prima volta proposta da solo con le note conclusive senza documentare alcun CP_3
pagamento, senza neppure indicare l'importo versato e, soprattutto, senza neanche dedurre se il pagamento sia avvenuto prima della proposizione dell'appello o in corso di causa.
La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce infatti una domanda nuova, ed è pertanto ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita con possibilità di proporla nel corso del giudizio solo qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. ex
pagina 12 di 13 multis cass. n. 16152/2010, cass. n. 1324/2016, cass. n. 2292/2018 e cass. n. 7144/2021).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 1411/2020 pubblicata il 05.10.2020 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
3) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 21.11.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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