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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 847/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 09.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
847/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LOMBARDI CHRISTIAN Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 19.03.2024 il ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “- disporre l'immediata sospensione dell'avviso di addebito n. 357 2023 00001285 35 000 anche inaudita altera parte e/o, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione ex art. 415 c.p.c., assegnando il termine per la costituzione dei resistenti;
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e privo di efficacia alcuna e/o, comunque, in subordine, infondato, non provato
e temerario nel merito l'avviso di addebito impugnato, per i motivi indicati nella presente opposizione. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore domiciliatario che si dichiara antistatario”. A fondamento della domanda eccepiva la violazione dell'art. 24 comma 3 D.Lgs
46/1999, poiché l' aveva iscritto a ruolo la pretesa creditoria dei contributi CP_3 previdenziali dell'anno 2016, a seguito di un avviso di accertamento n.
TKF011600436/2021 emesso da Agenzia ed impugnato avanti alla CP_4
Corte di Giustizia di primo grado di Latina "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_5
, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima
[...] ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi CP_1 al giudice tributario." Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria.
L si costituiva in giudizio e contestava il ricorso di cui chiedeva il rigetto, CP_1 argomentando sull'obbligo di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi entro il
31.12. dell'anno successivo a quello di rilevazione della sussistenza del credito stesso, pena la decadenza dalla possibilità di recupero (ex art 25 D.Lgs 46/1999)
e che “in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione a cartella esattoriale (e ora avviso di addebito), che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo…” (Cass. n. 2693/2015); deducendo che il termine di prescrizione era stato interrotto e nel merito che la pretesa creditoria era fondata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e decisa, all'esito della trattazione scritta.
Rilevato l'avviso di addebito è stato notificato il 21.04.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato avanti al Tribunale di Latina in data 21.05.2023 oltre il termine di venti giorni previsto dall'art 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione fondata sulla illegittimità della iscrizione a ruolo – seppure fondata - è inammissibile.
L'avviso di addebito è lo strumento con cui l' procede all'attività di riscossione CP_1 delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto e viene emesso e notificato direttamente dall' . L'avviso di addebito è quindi un titolo esecutivo cui vanno CP_1 applicate le stesse norme previste per le cartelle di pagamento, ne consegue che trova applicazione anche l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, che, al terzo comma prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Impostazione che non pregiudica le pretese dell'Istituto quale ad esempio la decadenza dalla possibilità di iscrivere a ruolo i suoi crediti discendenti da un verbale di accertamento impugnato, che potrà essere iscritto entro il 31.12. dell'anno successivo al provvedimento giurisdizionale definitivo.
Risulta per tabulas che parte ricorrente aveva impugnato avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Latina l'avviso di accertamento n.
TKF011600436/2021 emesso da e che al momento della Controparte_5 notifica dell'avviso di addebito emesso dall' il giudizio fosse ancora in corso e CP_1 non vi fosse stato un provvedimento giurisdizionale definitivo, circostanza questa documentale che evidenzia la violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs 44/1999.
L'eccezione della parte ricorrente è quindi fondata, ma inammissibile.
In ogni caso non avrebbe condotto all'annullamento dell'avviso di addebito, dovendo il Giudice pronunciarsi nel merito della pretesa contributiva valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.
26339/2018).
Sulla prescrizione del credito si osserva che l'avviso di addebito (relativo ai contributi dell'anno 2016) è stato notificato al ricorrente in data 21.04.2023 in seguito alla notifica dell'accertamento fiscale di notificato in Controparte_5 data 03.12.2021, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione anche in favore dell' , poiché l'accertamento del maggior reddito contiene anche il CP_1 riferimento ai contributi previdenziali. La prescrizione dei contributi “differenziali” sul maggior reddito decorre non dalla dichiarazione reddituale, ma dalla notifica al contribuente e/o all' dell'atto di accertamento del 03.12.2021 da parte di CP_1
Agenzia ex art 2935 c.c. CP_4
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
Nel merito si osserva che la sentenza tributaria depositata in atti, nella parte motiva ha ritenuto il ricorso infondato, ritenendo che “il quadro indiziario – trasformatosi in elemento di prova non idoneamente contrastato- offerto a sostegno del proprio assunto induce a ritenere che i costi non sono inerenti all'attività, con ciò violando l'art 109 del TUIR 8estrema genericità delle fatture, mancanza di contratti
o altra forma di accordo tra le parti contraenti, pagamenti regolati per soli contanti senza alcuna tracciabilità) in tema di certezza e obiettiva determinabilità del costo dedotto”. Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 10.12.2025
P.Q.M.
Il Giudice Onorario
LE DA