TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.27864/2024 cui sono state riunite le n. 28375/24; 28372/24; 28371/24; 28373/24; 28370/24; 834/25; 1299/25 aventi ad OGGETTO: ricostruzione carriera vertente TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rappresentati e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 difesi dall'Avv. Marone Guido RICORRENTI E
in persona del pro tempore,rap.ta e difesa dal Controparte_1 CP_2 Dirigente dott. Vincenzo Romano ex art 417 bis c.p.c. RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con differenti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1 rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;del ricorrente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s 2018/2019; della Parte_7 ricorrente nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2022/2023; del Parte_6 ricorrente nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2018/2019; della Parte_5 ricorrente nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; della Parte_8 ricorrente nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; Parte_4 della ricorrente nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2020/2021 Parte_3 ed, infine, della ricorrente nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere Parte_2 dall'a.s. 2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_3 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte Controparte_3 le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' Controparte_4 di San Giorgio a Cremano prot. n. 1457 del 2.09.2011, siccome omette la valutazione
[...] dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone. I ricorrenti esponevano di essere docenti di ruolo del , Controparte_3 attualmente in servizio, e lamentavano che, nel determinare il trattamento retributivo erogato secondo le posizioni stipendiali nelle more maturate, l'Amministrazione resistente non computava l'anno 2013, escludendo l'intera annualità, nell'individuare lo scaglione corrispondente all'anzianità effettiva annullando, quindi, qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di servizio. In diritto deducevano l'erronea applicazione dell'art. 9 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con l. 30.07.2010 n. 122, dell'art. 1, co. 1 del d.p.r. 04.09.2013 n. 122. degli artt. 485 e 489 del d.lgs. 16.04.1994 n. 297. dell'art. 45 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 ed, infine, dell'art. 2099 cod. civ. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il menzionato rimaneva contumace nel giudizio CP_1 n. 28370/2024, mentre, si costituiva negli altri giudizi contestando la domanda attorea e chiedendo all'adito Tribunale: “In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c.”. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, depositate le note di trattazione ex art 127 ter c.p.c, veniva decisa. Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza formulata dal di integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze essendo Controparte_5 questo ultimo, come ben precisato dalla stessa pate resistente, mero organo contabile preposto al controllo amministrativo degli atti e dei provvedimenti con i quali le scuole provvedono a gestire il personale docente. Ciò premesso, i ricorsi sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei limiti di cui in motivazione. Questo Giudice intende uniformarsi a quanto già espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 13618 del 21 maggio 2025. In particolare, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”. L'orientamento espresso muove dall'analisi delle disposizioni disciplinanti la fattispecie richiamate anche dai ricorrenti. In particolare, l'art 9 del dl n. 78 del 2010 al comma 21, ha previsto che: “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che: "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013). L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che: "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che: "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_6 realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto
[...] ai risparmi previsti".
La contrattazione collettiva, alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta, dapprima, con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale, è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che: " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ". Attesa la diversità tra le progressioni di carriera in senso proprio (che si conseguono con procedure selettive – quanto alle progressioni all'interno dell'area – o concorsuali – per il passaggio ad area superiore – rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio) il legislatore ha emanato una disciplina differenziata che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro, la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. L'nterpretazione qui seguita si pone in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui le disposizioni: "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”. (Corte Cost. n. 310/2013). Come precisato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata la "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Il parziale accoglimento la complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio. Napoli, 11 settembre 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi