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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 1957 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di indennizzo per altre malattie professionali, determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 13%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “gonalgia bilaterale da meniscosi”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che la ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola e che le mansioni lavorative espletate l' hanno esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia.
Il CTU nominato, concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “Esiti di meniscosi sx e dx” sia di natura professionale e che determini un danno biologico nella misura del 4%.
Pertanto, la ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 13% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale complessiva del 16
% con decorrenza dalla domanda, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente, già beneficiaria di indennizzo nella misura del 13%, al maggior indennizzo per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 16 % dalla domanda (15.02.2022), condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa AR LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 1957 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di indennizzo per altre malattie professionali, determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 13%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “gonalgia bilaterale da meniscosi”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che la ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola e che le mansioni lavorative espletate l' hanno esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia.
Il CTU nominato, concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “Esiti di meniscosi sx e dx” sia di natura professionale e che determini un danno biologico nella misura del 4%.
Pertanto, la ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 13% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale complessiva del 16
% con decorrenza dalla domanda, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente, già beneficiaria di indennizzo nella misura del 13%, al maggior indennizzo per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 16 % dalla domanda (15.02.2022), condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa AR LEONE)