Art. 19-ter. (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall' articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, ((del medesimo decreto legislativo)) ;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria ((,)) attivita' didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, ((del medesimo decreto legislativo)) ;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria ((,)) attivita' didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.