Sentenza 13 luglio 2023
Massime • 2
In tema di truffa, il bonifico bancario con il quale sia conseguito il profitto ingiusto non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, non essendo possibile individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che l'operazione può essere compiuta in qualsiasi luogo attraverso il collegamento alla rete Internet, senza necessità di recarsi presso una filiale di banca.
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto. (Fattispecie in cui l'imputato, assicurando un importante ritorno economico e la serietà dell'operazione, induceva in errore la persona offesa, che, attraverso il versamento di una somma su di un conto corrente estero indicatole, riteneva di partecipare a un investimento garantito da una società di diritto straniero, senza ottenere, invece, nulla in cambio, posto che trattavasi di prodotti inidonei "ab origine" a produrre rendimenti).
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25992 del 15 luglio 2025, ha affermato che nelle truffe online in cui il pagamento avviene tramite carta ricaricabile collegata a un conto corrente con IBAN, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il profitto è accreditato sul conto del destinatario, e non in quello in cui è impartito l'ordine di pagamento. Il fatto B.F. era stato condannato in primo e secondo grado per concorso nel reato di truffa, con la contestazione di aver indotto la persona offesa a effettuare una ricarica, tramite sportello bancomat, su una carta a lui intestata, per un importo di circa 4.000 euro. La difesa aveva dedotto plurime censure in Cassazione, tra …
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1. Premessa Con la sentenza n. 19140/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto dalla parte civile avverso una decisione della Corte di appello di Cagliari che, confermando il giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a due imputate. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, chiarendo ancora una volta il momento consumativo della truffa contrattuale, in coerenza con la propria più recente giurisprudenza. 2. Il fatto oggetto di ricorso Nel caso di specie, le imputate erano accusate di aver indotto B. a versare somme di denaro in virtù di un accordo che prevedeva, tra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 33588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33588 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UL BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 8/7/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 27/10/2021, che aveva condannato MA OL per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione delle norme in tema di competenza per territorio. Osserva che giudice competente a conoscere i fatti per cui si procede è il Tribunale di Vicenza, in quanto l'unico atto rilevante è costituito dal bonifico effettuato dalla persona offesa, che è stato disposto in Bassano del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33588 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/07/2023 Grappa, luogo compreso nel circondario del Tribunale di Vicenza. Ritiene, poi, che non rilevi la circostanza per cui innanzi al Tribunale di Padova fosse pendente un altro giudizio per lo stesso reato in danno di altri firmatari dello stesso contratto, atteso che i giudizi non sono stati riuniti. 2.1 Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. Evidenzia in proposito che erra la Corte territoriale laddove afferma che l'accordo sottoscritto dalla persona offesa fosse estremamente dettagliato, atteso i) che non è stato tradotto dalla lingua inglese, li) che l'iban faceva riferimento ad una banca dell'Azerbaijan e non della Turchia, come indicato nel bonifico dalla persona offesa turca e iii) che non risulta indicata alcuna causale. Tali circostanze sono indicative, a giudizio della difesa, del travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici dell'appello. In altri termini, non vi è alcuna prova del reato, né in relazione agli artifizi ed ai raggiri, né in relazione all'ingiusto profitto realizzato dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Invero, destituito di fondamento è il primo motivo, relativo alla competenza per territorio. Sul punto deve innanzitutto premettersi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la tematica dell'individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità del singolo accordo e dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale e delle specifiche modalità delle condotte e dei loro tempi: solo un tale esame consente, infatti, di individuare quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto (Sezione 2, n. 23080 del 9/5/2018, Di Battista, Rv. 272946 - 01; Sezione 2, n. 11102 del 14/2/2017, Giannelli, Rv. 269688 - 01; Sezione 2, n. 31497 del 26/7/2012, Abatematteo, Rv. 254043 - 01). Orbene, nel caso di specie, viene in esame una condotta truffaldina ove la ricorrente, attraverso artifizi e raggiri, consistiti nell'assicurare un importante ritorno economico e comunque la serietà dell'operazione, induceva in errore la persona offesa, che - versando la somma di 85.000 euro sul conto corrente estero indicato dalla LU - riteneva di partecipare ad un investimento garantito da una società di diritto straniero, non ottenendo nulla in cambio. Dunque, poiché i prodotti oggetto di negoziazione erano inesistenti, non idonei, ab initio, a produrre alcun rendimento, ne deriva che il reato deve 2 C(Z ritenersi perfezionato nel momento della stipula del contratto, Perché è al momento della assunzione della obbligazione che l'imputata ha effettivamente conseguito il profitto ingiusto con il contestuale danno per il soggetto passivo (Sezione 2, n. 55170 del 25/9/2018, Fiorilli, Rv. 274251 - 01; Sezione feriale, n. 51760 del 3/9/2013, Cavalli, Rv. 258068; Sezione 2, n. 47623 del 29/10/08, Del Prete, Rv. 242296 - 01; Sezione 5, n. 7193 del 13/1/2006, Leone, Rv. 233633 - 01), che in quel momento ha sottoscritto un contratto giuridicamente azionabile. Del resto, l'effettuazione del bonifico non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che trattasi di attività per così dire dematerializzata, potendo l'operazione essere compiuta in qualsiasi luogo, collegandosi alla rete. In altri termini, nel caso di specie non è dato sapere dove è stato effettuato il bonifico o meglio se lo stesso sia stato fisicamente effettuato nella filiale dell'istituto di credito dove la persona offesa era titolare del conto corrente ovvero on line da un qualsiasi altro luogo, per cui la competenza territoriale resta correttamente determinata con riferimento al luogo certo in cui è stato stipulato il contratto. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, atteso che - a fronte di una doppia sentenza conforme di condanna - ripropone una rilettura delle emergenze probatorie non deducibile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede, invero, è precluso il percorso argonnentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, all'esito del quale ha fondato la prova della penale responsabilità della LU sulle dichiarazioni della persona offesa, GI Fogliato, riscontrate dal dato documentale costituito dal contratto sottoscritto e 3 dalla documentazione bancaria relativa al bonifico effettuato, dando conto delle ragioni (si veda pagina 5 della sentenza impugnata) per cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che il contratto fosse stato sottoscritto presso l'abitazione di un comune amico e senza la presenza della imputata. Peraltro, come si è accennato, la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Del resto, in tali ipotesi, la contraddittorietà della motivazione rispetto alle acquisizioni processuali deve essere percepibile 'ictu ocuff, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), circostanza questa che non può dirsi sussistente nel caso oggetto di scrutinio per i motivi appena esposti. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 13 luglio 2023.