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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sabaudia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 428 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 327_2025 il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato mediante difensore presso cui è domiciliata l'avviso di accertamento n. 428 anno di imposta 2019 tributi interessati: imposta municipale propria (I.M.U.) notificatole il giorno 4/9 gennaio 2025 dal Comune di Sabaudia (notificazione dell'atto desunta ex officio dal controllo spedizioni Poste italiane mediante numero di raccomandata).
Notificava il ricorso a Comune di Sabaudia con PEC del 3.3.2025, tempestivamente portando a conoscenza di controparte le proprie ragioni. Si costituiva tempestivamente il 31.3.25.
Nessuna si costituiva per la controparte.
Gli argomenti a sostegno del ricorso sono così riassumibili:
1) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza di attivazione di un contraddittorio informato ed effettivo in violazione dell'art. 6 bis, Legge n. 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente.
2) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
3) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onore della prova in violazione dell'art. 7, co.
5-bis D. Lgs.vo n. 546/1992.
4) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per passaggio in giudicato della sentenza.
Conclude per la illegittimità e la nullità dell'atto impugnato, vittoria di spese a favore di difensore dichiaratosi antistatario e restituzione di quanto eventualmente versato nelle more della decisione.
Produceva documentazione in atti fra cui sentenza definitiva circa la medesima vertenza per precedente annualità e certificato storico di residenza.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In particolare, è accolto il motivo di merito (restando assorbiti gli altri motivi in diritto) secondo cui nell'immobile in questione e nella sua pertinenza il contribuente ha dichiarato di risiedere e dimorare abitualmente, producendo in tal senso il certificato storico che lo vede colà stabilito sin dal 2013.
Peraltro, la motivazione del provvedimento fa riferimento ad omesso/parziale versamento e non a omessa dichiarazione ai fini IMU;
di tal che sembra corretto parlare di un problema nel merito dell'imposta, visto che nell'atto stesso è indicata una dichiarazione ai fini IMU prodotta dal contribuente nel 2012. Gli immobili accertati risultano 3, uno cat. A2 (abitativo) e due cat. C6 (pertinenze) ma non è dato comprendere perché nessuno di questi risulti sgravato da esenzione per diritto di residenza/domicilio, con ciò integrandosi effettivamente anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'omessa costituzione del Comune rende impossibile un accertamento più penetrante e di conseguenza il ricorrente, che ha fornito un principio di prova riguardante il proprio diritto all'esenzione,deve risultare vincitore.
Il Comune in quanto soccombente, nonostante la precedente sentenza definitiva su annualità 2017 e la mancata costituzione (nonostante la corretta e tempestiva notificazione del ricorso), è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che sono liquidate nella misura minima di €500,00 da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sabaudia al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di €500,00 oltre oneri di legge dovuti, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In Latina il 17 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sabaudia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 428 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 327_2025 il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato mediante difensore presso cui è domiciliata l'avviso di accertamento n. 428 anno di imposta 2019 tributi interessati: imposta municipale propria (I.M.U.) notificatole il giorno 4/9 gennaio 2025 dal Comune di Sabaudia (notificazione dell'atto desunta ex officio dal controllo spedizioni Poste italiane mediante numero di raccomandata).
Notificava il ricorso a Comune di Sabaudia con PEC del 3.3.2025, tempestivamente portando a conoscenza di controparte le proprie ragioni. Si costituiva tempestivamente il 31.3.25.
Nessuna si costituiva per la controparte.
Gli argomenti a sostegno del ricorso sono così riassumibili:
1) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza di attivazione di un contraddittorio informato ed effettivo in violazione dell'art. 6 bis, Legge n. 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente.
2) Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
3) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onore della prova in violazione dell'art. 7, co.
5-bis D. Lgs.vo n. 546/1992.
4) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per passaggio in giudicato della sentenza.
Conclude per la illegittimità e la nullità dell'atto impugnato, vittoria di spese a favore di difensore dichiaratosi antistatario e restituzione di quanto eventualmente versato nelle more della decisione.
Produceva documentazione in atti fra cui sentenza definitiva circa la medesima vertenza per precedente annualità e certificato storico di residenza.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In particolare, è accolto il motivo di merito (restando assorbiti gli altri motivi in diritto) secondo cui nell'immobile in questione e nella sua pertinenza il contribuente ha dichiarato di risiedere e dimorare abitualmente, producendo in tal senso il certificato storico che lo vede colà stabilito sin dal 2013.
Peraltro, la motivazione del provvedimento fa riferimento ad omesso/parziale versamento e non a omessa dichiarazione ai fini IMU;
di tal che sembra corretto parlare di un problema nel merito dell'imposta, visto che nell'atto stesso è indicata una dichiarazione ai fini IMU prodotta dal contribuente nel 2012. Gli immobili accertati risultano 3, uno cat. A2 (abitativo) e due cat. C6 (pertinenze) ma non è dato comprendere perché nessuno di questi risulti sgravato da esenzione per diritto di residenza/domicilio, con ciò integrandosi effettivamente anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'omessa costituzione del Comune rende impossibile un accertamento più penetrante e di conseguenza il ricorrente, che ha fornito un principio di prova riguardante il proprio diritto all'esenzione,deve risultare vincitore.
Il Comune in quanto soccombente, nonostante la precedente sentenza definitiva su annualità 2017 e la mancata costituzione (nonostante la corretta e tempestiva notificazione del ricorso), è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che sono liquidate nella misura minima di €500,00 da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sabaudia al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di €500,00 oltre oneri di legge dovuti, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In Latina il 17 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI