Articolo 35 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 34Articolo 36
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5 maggio 1968
Art. 35. Reiscrizione

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale puo' chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968