Art. 35. Reiscrizione
Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale puo' chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale puo' chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.