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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 12/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2207/2020 depositato il 31/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pulsano - V 74026 Pulsano TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1794/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 10/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20130001139 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento per omesso, parziale o ritardato versamento IMU n. 20130001139 del
11/12/2018 notificato in data 02/01/2019 emesso dal Comune di Pulsano, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) non debenza dell'imposta per intervenuta prescrizione/decadenza; 2) avviso di accertamento IMU nullo per assenza di contraddittorio preventivo;
3) nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione possibilità di accertamento con adesione.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse riconosciuto non dovuto il tributo richiesto;
-) che fosse dichiarata l'illegittimità e nullità dell'emanazione dell'avviso di accertamento n.20130001139 del 11/12/2018, annullandolo;
-) che fosse determinato nel caso di mancato riconoscimento dei motivi di nullità dell'atto impugnato il pagamento del tributo sgravato da oneri impropri, quali interessi, sanzioni e spese;
-) che fosse condannata controparte alla rifusione delle spese per la difesa processuale.
Con controdeduzioni datate 08/10/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Pulsano con le quali contrastava punto per punto le motivazioni indicate nel ricorso del contribuente e nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
chiedeva, inoltre, che fosse confermato l'avviso di accertamento impugnato con condanna del ricorrente alle spese e competenze anche per lite temeraria.
Il Sig. Ricorrente_1 depositava in data 15/11/2019 Memoria Illustrativa con la quale contrastava le controdeduzioni del Comune di Pulsano ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1794 emessa in data 29/11/2019 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi E 160,00.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e chiedeva nelle conclusioni la riforma totale della sentenza e, conseguentemente che l'avviso di accertamento IMU
n.20130001139 del 11/12/2018 fosse dichiarato nullo o annullato. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art.93 c.p.c.-
Con Memoria del 17/05/2023 il Sig. Ricorrente_1 dichiarava che in data 20/04/2023 aveva notificato a mezzo PEC al Comune di Pulsano la rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite del grado di appello e che il Comune di Pulsano aveva accettato tale rinuncia e la compensazione delle spese di lite. Pertanto, chiedeva di prendere atto della volontà delle parti e che fosse dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Con atto di accettazione della rinuncia all'appello il Comune di Pulsano formalmente accettava l'atto di rinuncia all'appello depositato dal contribuente, accondiscendendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite, con la precisazione che non poteva essere accolta la richiesta di definizione agevolata delle sanzioni.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia all'appello proposta dal contribuente nonché l'atto di accettazione parziale della rinuncia depositato dal Comune di Pulsano, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in quanto con il ricorso introduttivo instaurato per l'impugnazione dell'avviso di accertamento era stata contestata l'illegittimità della pretesa impositiva anche con riferimento alle sanzioni irrogate. La Sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso e al cui appello il contribuente ha rinunciato, si era pronunciata anche sulla legittimità delle sanzioni che, pertanto, sono dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in parte motiva. Dichiara dovute le sanzioni di cui all'avviso di accertamento impugnato a conferma della Sentenza impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2207/2020 depositato il 31/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pulsano - V 74026 Pulsano TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1794/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 10/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20130001139 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento per omesso, parziale o ritardato versamento IMU n. 20130001139 del
11/12/2018 notificato in data 02/01/2019 emesso dal Comune di Pulsano, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) non debenza dell'imposta per intervenuta prescrizione/decadenza; 2) avviso di accertamento IMU nullo per assenza di contraddittorio preventivo;
3) nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione possibilità di accertamento con adesione.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse riconosciuto non dovuto il tributo richiesto;
-) che fosse dichiarata l'illegittimità e nullità dell'emanazione dell'avviso di accertamento n.20130001139 del 11/12/2018, annullandolo;
-) che fosse determinato nel caso di mancato riconoscimento dei motivi di nullità dell'atto impugnato il pagamento del tributo sgravato da oneri impropri, quali interessi, sanzioni e spese;
-) che fosse condannata controparte alla rifusione delle spese per la difesa processuale.
Con controdeduzioni datate 08/10/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Pulsano con le quali contrastava punto per punto le motivazioni indicate nel ricorso del contribuente e nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
chiedeva, inoltre, che fosse confermato l'avviso di accertamento impugnato con condanna del ricorrente alle spese e competenze anche per lite temeraria.
Il Sig. Ricorrente_1 depositava in data 15/11/2019 Memoria Illustrativa con la quale contrastava le controdeduzioni del Comune di Pulsano ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1794 emessa in data 29/11/2019 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi E 160,00.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e chiedeva nelle conclusioni la riforma totale della sentenza e, conseguentemente che l'avviso di accertamento IMU
n.20130001139 del 11/12/2018 fosse dichiarato nullo o annullato. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario a norma dell'art.93 c.p.c.-
Con Memoria del 17/05/2023 il Sig. Ricorrente_1 dichiarava che in data 20/04/2023 aveva notificato a mezzo PEC al Comune di Pulsano la rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite del grado di appello e che il Comune di Pulsano aveva accettato tale rinuncia e la compensazione delle spese di lite. Pertanto, chiedeva di prendere atto della volontà delle parti e che fosse dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Con atto di accettazione della rinuncia all'appello il Comune di Pulsano formalmente accettava l'atto di rinuncia all'appello depositato dal contribuente, accondiscendendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite, con la precisazione che non poteva essere accolta la richiesta di definizione agevolata delle sanzioni.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia all'appello proposta dal contribuente nonché l'atto di accettazione parziale della rinuncia depositato dal Comune di Pulsano, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in quanto con il ricorso introduttivo instaurato per l'impugnazione dell'avviso di accertamento era stata contestata l'illegittimità della pretesa impositiva anche con riferimento alle sanzioni irrogate. La Sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso e al cui appello il contribuente ha rinunciato, si era pronunciata anche sulla legittimità delle sanzioni che, pertanto, sono dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in parte motiva. Dichiara dovute le sanzioni di cui all'avviso di accertamento impugnato a conferma della Sentenza impugnata.
Spese compensate.