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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6203/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. AN EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
CP_ Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO avv. Lombardella in
Appellato/i
-DECEDUTO CP_2
Avv. DE ANGELIS FABIO presente
NQ. EREDE CP_3
Avv. DE ANGELIS FABIO
HI OR NQ. EREDE
Avv. DE ANGELIS FABIO
Controparte_4
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr AN EL
MA HI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6203 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
P.IVA e C.F.: ) in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati NI ES Biasiotti
GL (C.F.: - PEC: C.F._1
) e IE GA (C.F.: Email_1
– PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Roma, P.zza Adriana n. 8, presso lo studio dell'Avv. NI ES Biasiotti
GL, giusta procura in atti;
- APPELLANTE - ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
e
C.F.: e OR HI (C.F.: CP_3 C.F._3 C.F._4 nella loro qualità di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16.06.2024, CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio De Angelis (C.F.: – PEC: C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Email_3
Via della Stazione di San Pietro n. 22, giusta procura in atti;
- APPELLATI - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE EX ART 303 C.P.C. -
e già (C.F. e P.IVA: , con sede legale Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. VA Bernardini
(C.F. – PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 Email_4 il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49, giusta procura in atti;
- APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 22855/2020, della sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n.
7991/2017, con la quale ci si è pronunciati sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 25335 /2010.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.11.2020 a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22855/2020, ha riassunto il giudizio dinanzi la Corte di
Appello di Roma nei confronti di e anche a mezzo della CP_2 Controparte_4 mandataria e rappresentante Controparte_6
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“ ha agito in giudizio nei confronti del commercialista per Parte_1 CP_2 ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza del negligente svolgimento della prestazione professionale da questi dovuta (avente ad oggetto la tenuta della contabilità sociale, nonché la redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi della società). Il convenuto ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, (cui Controparte_5
è oggi subentrata . La domanda della è stata rigettata Controparte_4 Parte_1 dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'ha invece parzialmente accolta, condannando il al pagamento dell'importo di € CP_2
22.994,50, oltre accessori, in favore della società attrice, ed a tenerlo indenne Controparte_5 di quanto pagato in dipendenza della decisione stessa. Ricorre la sulla base di Parte_1 tre motivi. Resiste con controricorso il Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra CP_2 intimata”.
§ 3. — La Corte di cassazione ha così deciso: “accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
§ 4. — Con l'atto di riassunzione ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, A) in accoglimento della domanda, condannare il Dott. al risarcimento, in favore CP_2 della della somma di € 148.411,40 (detratto l'importo di € 22.994,50) oltre Parte_1 interessi, rivalutazione monetaria, anatocismo ed ogni altro accessorio di legge e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.; B) con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo grado, secondo grado, di legittimità e di rinvio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”.
§ 5. — L'appellata già costituitasi con comparsa di Controparte_4 Controparte_5 risposta depositata in data 04.03.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respingere la domanda ex adverso proposta poiché infondata con conseguente caducazione della domanda di manleva nei confronti di
[...]
già , anche per inoperatività. In subordine, dichiarare le maggiori CP_4 Controparte_7 imposte pagate dalla società a seguito dell'operato del professionista pari a 4/5 di un terzo delle spese qualificate come rappresentanza dalla GdF e dalla Commissione tributaria e nulla dovuto per interessi e sanzioni ex art. 1227 c.c. per non aver aderito alla definizione agevolata ex art. 17 decreto
472/1997 e per aver usufruito degli interessi attivi. Voglia quindi limitare il risarcimento dovuto all'attore a detti importi e ritenere operante la garanzia nei limiti di quanto previsto in polizza.
Vittoria di spese”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_2
17.02.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla Società " -per gli uffici degli Avv.ti Parte_2
NI ES IA GL e IE GA, con atto di citazione asseritamente notificato il 25/11/2020 e rubricato con R.G. 6203/2020- perché inaccoglibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso, perché non provato, per le ragioni sopra tutte dedotte nella presente comparsa, negli scritti ed atti di causa di primo grado e/o, comunque, nell'appellata sentenza;
- in ogni caso, confermare la Sentenza n. 25335 resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
XIII^, in data 21/10-22/12/11 di definizione del Giudizio di I^ grado rubricato con R.G. n.72982/08;
- in via subordinata, in formale riproposizione della domanda garanzia anche ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare il rapporto in essere tra l'appellato in riassunzione e la CP_2
OM " (già OM “ e, prima ancora, Controparte_4 Controparte_5
“ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 con sede legale in Via Marocchesa n.14 -31021- Mogliano Veneto (TV) p.e.c.
(costituitasi in I^ ed in II^ grado per gli uffici dell'Avv. VA Email_5
Bernardini, con indicazione di domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via Cicerone n.49 - 00193 - Roma) anche per a mezzo della mandataria e rappresentante " Controparte_6
p.e.c. , in forza del contratto assicurativo di cui alla
[...] Email_6 polizza n.273 00377231/3207864 e per l'effetto, dichiarare la stessa obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. da ogni e qualsivoglia risarcimento e/o condanna che dovesse essere CP_2 statuita in favore della Società - il tutto, con vittoria di spese competenze ed Parte_2 onorari di ogni grado di Giudizio, quindi anche del corrente Processo di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese (15 %) ed accessori di i.v.a. e c.c.n.p.f., come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore, Avv. Fabio De Angelis, che se ne dichiara antistatario anche ex art. 93
c.p.c.”.
§ 7. — Con ordinanza del 16.03.2022 veniva disposta una consulenza contabile con nomina, quale CTU, del dott. Persona_1
§ 8. — All'udienza del 12.03.2025 la Corte ha interrotto il processo in seguito al decesso di
. CP_2
§ 9. — Con ricorso ex art. 303 c.p.c., in data 28.03.2025, la società ha Parte_1 riassunto il giudizio interrotto nei confronti degli eredi di ossia i figli IG PI e CP_2
Controparte_9
§ 10. — costituitasi con comparsa depositata in data 08.05.2025, ha Controparte_4 resistito all'impugnazione ed ha rassegnato le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, respingere la domanda ex adverso proposta poiché infondata con conseguente caducazione della domanda di manleva nei confronti di già , Controparte_4 Controparte_7 anche per inoperatività. In subordine, dichiarare le maggiori imposte pagate dalla società a seguito dell'operato del professionista pari a 4/5 di un terzo delle spese qualificate come rappresentanza dalla GdF e dalla Commissione tributaria e nulla dovuto per interessi e sanzioni ex art. 1227 c.c. per non aver aderito alla definizione agevolata ex art. 17 decreto 472/1997 e per aver usufruito degli interessi attivi. Voglia quindi limitare il risarcimento dovuto all'attore a detti importi e ritenere operante la garanzia nei limiti di quanto previsto in polizza. Vittoria di spese”.
§ 11. — e IG PI, costituitisi con comparsa depositata in data 07.07.2025, CP_3 hanno resistito all'impugnazione ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla società " -per gli uffici degli avv.ti NI Parte_2
ES IA GL e IE GA, con atto di citazione asseritamente notificato il 25/11/2020 e rubricato con r.g. 6203/2020- e successivamente riassunto dopo la sua interruzione per morte del dott. con atto (ricorso + decreto) notificato ai sig.ri ed CP_2 CP_3
IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto padre il 14/05/2025 perché CP_2 inaccoglibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso, perché non provato, per le ragioni sopra tutte dedotte nella presente comparsa, negli scritti ed atti di causa di primo e/o di secondo grado e/o, comunque, nell'appellata sentenza;
- in ogni caso, confermare la sentenza n.
25335 resa dal Tribunale civile di Roma, sezione XIII^, in data 21/10-22/12/11 di definizione del giudizio di I^ grado rubricato con r.g. n.72982/08; - in via subordinata, in formale riproposizione della domanda garanzia anche ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare il rapporto in essere tra gli appellati in riassunzione, sig.ri ed IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto CP_3 padre e la compagnia " (già OM “ CP_2 Controparte_4 Controparte_5
e, prima ancora, “ ), in persona del suo legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Marocchesa n.14 -31021- Mogliano Veneto (TV)
p.e.c. (costituitasi in I^ ed in II^ grado per gli uffici dell'avv. Email_5
VA Bernardini, con indicazione di domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via
Cicerone n.49 - 00193 - Roma) anche per a mezzo della mandataria e rappresentante "
[...]
p.e.c. , in forza del contratto assicurativo di Controparte_6 Email_6 cui alla polizza n.273 00377231/3207864 successivamente numerata 73/60/377231, precedentemente numerata 60/107717, e per l'effetto, dichiarare la stessa obbligata a tenere indenne e manlevare i sig.ri ed IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto padre il CP_3 CP_2 da ogni e qualsivoglia risarcimento e/o condanna che dovesse essere statuita in favore della
[...]
- il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di ogni grado di giudizio, quindi Parte_2 anche del corrente processo di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese (15 %) ed accessori di i.v.a. e c.c.n.p.f., come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore, avv. Fabio De Angelis, che se ne dichiara antistatario anche ex art. 93 c.p.c.”.
§ 12. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 13. — Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 25335/2010 ha respinto le domande attoree.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 7991/2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, le ha invece parzialmente accolte, condannando il al pagamento dell'importo di CP_2
€ 22.994,50, oltre accessori, in favore della società attrice, ed a tenerlo indenne Controparte_5 di quanto pagato in dipendenza della decisione stessa.
Tale sentenza veniva cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22855/2020.
§ 14. — Osserva la Corte che nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
§ 15. — Fatte queste precisazioni, deve osservarsi che l'appello si articola in un unico motivo circa la richiesta risarcitoria da parte dell'appellante nella misura di € 148.411,40 oltre accessori a fronte di una liquidazione eseguita da parte della Corte di Appello nella misura di € 22.994,50.
Si legge nell' ordinanza n. 22855/2020 della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte che: “Alla società committente è stato riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno subito, esclusivamente l'importo delle sanzioni conseguenti all'accertamento fiscale, il cui ammontare viene nella sentenza impugnata indicato in € 22.994,50, non quello dovuto a titolo di tributi, in quanto quest'ultimo «sarebbe stato comunque a carico della società» (né quello dovuto per interessi, in ordine ai quali peraltro non risultano avanzate specifiche censure nel ricorso). La società aveva peraltro specificamente dedotto - nell'impugnare la decisione di primo grado con cui era stata integralmente rigettata la sua domanda - che la responsabilità del professionista convenuto, consistente nella non corretta tenuta della contabilità sociale, aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate. Ciò in quanto il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della suddetta contabilità.
In particolare (come chiaramente precisato nei motivi di appello, adeguatamente e puntualmente richiamati nel ricorso) aveva dedotto, da una parte, che il non l'aveva informata della CP_2 necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata e specifica ai fini della deducibilità dei costi di propaganda e rappresentanza e, dall'altra parte, che la deducibilità degli ammortamenti anticipati era stata esclusa in sede tributaria solo per la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, redazione che rientrava tra gli obblighi professionali del commercialista stesso. Aveva inoltre dedotto e documentato di avere pagato a titolo di sanzioni l'importo di € 62.213,00 (oltre € 2.897,69 per compensi di riscossione), non quello di € 22.994,50
(tale ultima somma, per quanto emerge dalle difese delle parti, sembra corrispondere in realtà alla misura del 25% delle Sanzioni originariamente richieste con l'avviso di accertamento, pari ad €
91.978,00, e cioè all'importo che poteva essere pagato immediatamente in misura ridotta, facoltà di cui però la società pacificamente non si è avvalsa). I fatti appena indicati, certamente decisivi ai fini, dell'esito del giudizio in relazione all'importo dovuto a titolo di risarcimento dal e altrettanto CP_2 certamente oggetto di discussione tra le parti (come emerge dagli atti), non risultano in alcun modo presi in esame dalla corte di appello, la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che poteva riconoscersi alla società, a titolo di risarcimento, esclusivamente l'importo relativo alle sanzioni, indicando tale importo in € 22.994,50 (sebbene sia pacifico che la somma di fatto pagata a tale titolo fosse quella notevolmente superiore sopra indicata), sull'assunto che i tributi sarebbero stati in ogni caso a suo carico. La decisione va pertanto cassata, in accoglimento delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere a valutare nuovamente la fattispecie, sotto il profilo della determinazione del danno subito dalla società per l'inadempimento del alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame le indicate CP_2 circostanze di fatto. Dovrà quindi essere nuovamente valutato il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dalla CP_2 società committente in seguito all'accertamento fiscale per cui è causa, al fine di accertare, in particolare, se sia o meno imputabile al professionista, quale inesatto adempimento della prestazione professionale dovuta, la mancata indicazione alla società dei caratteri che doveva avere la documentazione da allegare alle dichiarazioni fiscali ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza, nonché se gli sia altresì imputabile la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, che ha determinato l'impossibilità di dedurre gli ammortamenti anticipati. Dovrà, del pari, essere nuovamente valutata anche la questione relativa all'importo delle sanzioni pagate dalla società e in concreto addebitabili al a titolo CP_2 risarcitorio, tenuto conto dell'effettivo esborso effettuato a tale titolo dalla società e della eventuale possibilità ed esigibilità di un pagamento in misura ridotta (e ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., naturalmente sulla base delle sole allegazioni ed eccezioni regolarmente e tempestivamente proposte in proposito dalle parti) ”.
Deduce la difesa dell'appellante: “Si specifica nuovamente in fatto che la domanda di merito della attiene al risarcimento dei danni seguiti a un accertamento fiscale della Parte_2
Guardia di Finanza sulla base del quale era stato emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione Ires e Irap per costi non deducibili rappresentati da premi nei confronti dei dipendenti e costi di pubblicità e propaganda (doc. 1, doc. 21 fasc. 1° grado e doc. 2, doc. 26 fasc. 1° grado). In particolare, i premi per i dipendenti erano ritenuti non deducibili in quanto non corrisposti o non inseriti nel libro paga mentre i costi per pubblicità non erano ritenuti sufficientemente documentati essendo rappresentati da ricevute di ristoranti “prive di intestazione del soggetto che ha fruito della prestazione e tanto meno i nomi di chi ne ha materialmente beneficiato”. Si trattava quindi di spese effettivamente sostenute da ma non correttamente contabilizzate o documentate, nel Parte_2 senso che, se il loro trattamento contabile fosse stato corretto, tali spese (effettivamente sostenute) avrebbero potuto concorrere alla deducibilità. Non essendo state correttamente trattate le spese,
l' aveva provveduto alla ripresa a tassazione. (…) La ha quindi corrisposto CP_10 Parte_1 a seguito dell'accertamento fiscale, la complessiva somma di euro 143.733,00. Circa il nesso causale tra la responsabilità del e le spese sostenute dalla l'allora appellante aveva CP_2 Parte_2 dedotto quanto appresso: La colpa professionale del Dott. è stata quindi concretamente CP_2 individuata dalla , in cui in sostanza si afferma che le somme Controparte_11 effettivamente versate dalla società per spese promozionali e di rappresentanza, oltre ai costi ammortizzati, sarebbero state ritenute deducibili se fossero state correttamente contabilizzate o correttamente indicate della dichiarazione dei redditi di riferimento, anche grazie a preventive e doverose informazioni del commercialista circa la regolarità formale della documentazione. La si è trovata quindi a corrispondere somme per maggiori imposte e sanzioni che Parte_1 non avrebbe mai dovuto versare se solo la contabilizzazione, la documentazione contabile e la dichiarazione dei redditi fossero state tenute regolarmente dal Dott. La responsabilità CP_2 professionale del aveva riguardato: 1) la mancata informativa circa la tenuta, la gestione e CP_2 la regolarità formale delle fatture per le spese promozionali e di rappresentanza, così che sarebbe bastato documentare adeguatamente le spese di pubblicità ed indicare il nominativo dei clienti a cui erano stati offerti pranzi e cene per poter dedurre i costi;
2) la mancata compilazione del quadro EC per la deducibilità degli ammortamenti anticipati. In entrambi i casi emergeva quindi che se tali adempimenti fossero stati correttamente eseguiti dal commercialista, le spese pacificamente effettuate da per , rappresentanza e ammortamenti anticipati, non Parte_2 CP_12 avrebbero concorso all'imponibile, essendo deducibili. L'attrice aveva quantificato il danno partendo dalla mancata deducibilità di spese effettivamente sostenute e quindi le maggiori imposte conseguenti e dalle sanzioni. Il senso era che il reddito imponibile dell'azienda sarebbe stato minore a seguito delle legittime deduzioni, se solo la contabilità fosse stata regolarmente tenuta, ciò vuol dire che non solo le sanzioni, ma anche le imposte non sarebbero state versate, se la contabilità fosse stata regolarmente tenuta dal . CP_2
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Come statuito nell'ordinanza di rinvio n. 22855 del 2020, emessa dalla Sez. III della Corte di
Cassazione, questa Corte di Appello, in sede di rinvio, deve valutare nuovamente la fattispecie, in merito al profilo della determinazione del danno subito dalla società appellante, in virtù dell'inadempimento del alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame le circostanze CP_2 di fatto indicate dalla Corte, nonché valutando il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del e gli importi in concreto pagati dalla società appellante. CP_2
Inoltre, questa Corte è onerata di accertare l'importo effettivo delle sanzioni pagate dalla società
a seguito degli accertamenti fiscali di cui in rubrica, anche alla luce della possibilità di accedere a un pagamento in misura ridotta. Deve innanzitutto rilevarsi che nel presente giudizio di rinvio non è controverso il riconoscimento della responsabilità a carico del dovendosi pertanto procedere esclusivamente CP_2 all'individuazione e quantificazione dei danni che sono causalmente riconducibili all'inadempimento di quest'ultimo.
A tal fine, questa Corte, preso atto di quanto rilevato dal Giudice di legittimità, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio contabile, ponendo al consulente nominato i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa 1) Accerti il CTU, nell'ottica di una corretta tenuta della contabilità, l'errore di contabilizzazione ascrivibile al degli ammortamenti anticipati non inseriti nel quadro EC, CP_2
l'idoneità formale delle fatture portate in detrazione dalla società, l'inerenza o meno dei costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza, indicati nelle dette fatture, ai fini della corretta deducibilità; 2) accerti il CTU, con riferimento ai punti 2),4),5) e 6) della sentenza di I grado della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, poi confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale (docc 31 fasc. I grado : a) il maggior importo pagato dalla Parte_1 società a titolo di tributi, non altrimenti recuperabili fiscalmente nei successivi anni;
b) l'entità della sanzione irrogata alla società, per ciascuna delle violazioni ivi rilevate, l'esborso effettivamente sostenuto dalla società e se fosse o meno possibile, un tempestivo pagamento in misura ridotta, indicandone l'entità”.
Orbene, considerato che può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la società appellante e il per effetto del quale quest'ultimo avrebbe dovuto adempiere, secondo CP_2 un canone di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., agli obblighi derivanti dal medesimo rapporto, tra i quali vi rientra la corretta tenuta della contabilità, deve ritenersi l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista e il danno patito dalla società committente.
Da tale incarico deriva, peraltro, uno stringente obbligo informativo a carico del professionista nei confronti del cliente che consolida la diligenza richiesta e che, nel caso di specie, è stato disatteso dal commercialista.
In ordine alla prova del quantum debeatur, il consulente tecnico, pur non rinvenendo la documentazione contabile tuttavia sulla base “delle valutazioni eseguite dalla Commissione tributaria provinciale di Roma così come confermate da quella Regionale” ha potuto fornire risposta al quesito sub 2), indicando il maggior importo pagato dalla società a titolo di tributi, non altrimenti recuperabili fiscalmente, l'importo della sanzione irrogata alla società, così come rimodulata a seguito della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale, confermata in sede di impugnazione, nonché il pagamento effettivamente sostenuto dalla società stessa.
In particolare, dalle conclusioni della bozza di relazione della C.T.U., disposta nel presente giudizio di rinvio, è emerso che: - il maggior importo pagato a titolo di tributi equivale a euro 52.308,00;
- la sanzione erogata equivale a euro 62.316,00;
- il pagamento sostenuto dalla società equivale a euro 62.316,00;
- il pagamento ridotto che avrebbe potuto sostenere l'appellante equivale a euro 22.994,50.
In merito al maggior importo corrisposto a titolo di tributi, il C.T.U., a seguito delle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, ha rideterminato la relativa somma in euro 36.356,00, atteso che i 2/3 delle spese di rappresentanza, pari a euro 71.375,33, sono in ogni caso indeducibili, mentre risulta deducibile nei successivi 5 esercizi finanziari l'importo pari ai 4/5 di 1/3 delle spese di rappresentanza, che equivale a euro 28.550,13.
Pertanto, atteso che la quantificazione del danno de quo, ha ad oggetto i soli importi che non sono fiscalmente recuperabili, nemmeno nel corso dei successivi anni finanziari, questa Corte condivide le conclusioni cui perviene il C.T.U., relative alla quantificazione del maggior importo pagato dall'odierno appellante, a titolo di tributi, in euro 36.356,00.
Quanto alla sanzione erogata, viceversa, come rilevato in sede di consulenza tecnica, qualora il contribuente si fosse avvalso del procedimento di definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la decurtazione della sanzione irrogata, rideterminandola nella misura di 1/4 rispetto all'originario importo, laddove il pagamento fosse intervenuto entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, la somma della sanzione sarebbe ammontata a euro 22.994,50.
È evidente che l'odierno appellante, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il maggior danno che si quantifica nella differenza tra l'importo effettivamente pagato (euro 62.316,00)
e quello indicato al capoverso precedente, riconoscendosi pertanto un concorso colposo che giustifica l'applicazione della previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Sul punto, si rammenta che non è necessario che il danneggiante fornisca la prova del concorso colposo del danneggiato nella causazione ovvero nell'aggravamento del danno, potendo tale condotta essere anche rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
Difatti, “Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione” (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024, Rv. 672543 - 01).
Pertanto, ritiene questa Corte che, in relazione al danno patito dalla società appellante per la sola sanzione comminata dall'Amministrazione finanziaria, si deve riconoscere il risarcimento in favore della stessa della somma di euro 22.994,50, atteso il concorso colposo del danneggiato nell'aggravamento del danno subìto, che giustifica l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.
A tale somma deve soggiungersi, a titolo risarcitorio, anche quella inerente al maggior importo pagato a titolo di tributi che è stato quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio in euro
36.356,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi.
Difatti, “L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie” (Cass. Sez. III,
Sentenza n. 7948 del 20/04/2020, Rv. 657569 - 01).
E, pertanto, “L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 1627 del
19/01/2022, Rv. 663638 - 01).
Quanto al computo della rivalutazione delle predette somme, dovute a titolo risarcitorio, si rammenta che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti) (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022, Rv. 666565 - 01).
Pertanto, considerato che il danno relativo ai suddetti importi si è verificato in due distinte occasioni, si rileva che la somma di euro 22.994,50 deve essere devalutata a partire dalla data dell'effettivo pagamento della sanzione e rivalutata alla data di emanazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7991/2017, che ha già riconosciuto e liquidato tale danno.
Viceversa, la somma di euro 36.356,00 deve essere devalutata a partire dalla data in cui è stato versato l'importo del relativo tributo e rivalutata alla data dell'emanazione della presente sentenza.
Il computo degli interessi compensativi dovrà pertanto essere effettuato in relazione alle somme devalutate a partire dalle suddette date, rivalutate annualmente, fino alla data del soddisfo.
Gli appellati devono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, a pagare l'ulteriore somma di € 36.356,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi fino alla data del soddisfo.
§ 16. — Deve altresì accogliersi la domanda di manleva in quanto accertata l'operatività della polizza n. 273 00377231/3207864, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra CP_2
e la società assicurativa (oggi , e per l'effetto, deve Controparte_5 Controparte_4 condannarsi a manlevare e tenere indenni gli appellati IG PI e Controparte_4 [...] di quanto dovranno pagare alla in ragione della presente sentenza CP_9 Parte_1
(comprese le spese di lite), tenuto conto della franchigia prevista dalla polizza, pari al 10% del valore di ciascun sinistro, con un minimo di Lire 500.000 ed un massimo di Lire 5.000.000.
§ 17. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza n.
7991/2017, emessa dalla Corte di Appello di Roma, IG PI e nella loro Controparte_9 qualità di eredi di in solido tra loro, devono essere condannati a pagare in favore della CP_2 società l'ulteriore somma di euro 36.356,00. Parte_1
La società deve essere condannata a manlevare e tenere indenni i Controparte_4 convenuti garantiti, come indicato in motivazione.
§ 18. — Le spese processuali, inerenti a tutti i gradi di giudizio espletati, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificati dal D.M. Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa, che segue il criterio del decisum, pari a euro 59.350,50 (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, tabelle 2-12-13,
5° scaglione, compensi medi, tenuto conto della complessità della controversia) nel seguente modo:
Giudizio dinanzi al Tribunale:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.103,00 oltre a spese pari ad € 660,00
Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.317,00 oltre a spese pari ad € 675,00
Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 7.655,00 oltre a spese pari ad € 1.545,00
Giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.317,00 oltre a spese pari ad € 1.165,50
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello proposto da
[...] nei confronti di IG PI e quali eredi Parte_2 Controparte_4 Controparte_9 di così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello n. 7991/2017, che per il resto conferma, condanna IG PI e nella loro qualità di Controparte_9 eredi di al pagamento in favore della società CP_2 Parte_1 dell'ulteriore somma pari a € 36.356,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi;
2. condanna IG PI e nella loro qualità di eredi di a Controparte_9 CP_2 rifondere alla le spese di lite che liquida in complessivi € 14.103,00 Parte_1 per compensi per il giudizio di primo grado ed € 660,00 per spese, complessivi € 14.317,00 per compensi per il giudizio di appello ed € 675,00 per spese, complessivi € 7.655,00 per compensi per il giudizio di Cassazione ed € 1.545,00 per spese e complessivi € 14.317,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed € 1.165,50 per spese, oltre spese generali ed oneri di legge;
3. condanna la a tenere indenne e a manlevare IG PI e Controparte_4 CP_9
nella loro qualità di eredi di in relazione ad ogni somma che gli stessi
[...] CP_2 dovranno corrispondere per effetto della presente sentenza, ivi comprese le spese processuali detratta la franchigia.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.
Sezione VI civile
R.G. 6203/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. AN EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
CP_ Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO avv. Lombardella in
Appellato/i
-DECEDUTO CP_2
Avv. DE ANGELIS FABIO presente
NQ. EREDE CP_3
Avv. DE ANGELIS FABIO
HI OR NQ. EREDE
Avv. DE ANGELIS FABIO
Controparte_4
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr AN EL
MA HI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6203 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
P.IVA e C.F.: ) in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati NI ES Biasiotti
GL (C.F.: - PEC: C.F._1
) e IE GA (C.F.: Email_1
– PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Roma, P.zza Adriana n. 8, presso lo studio dell'Avv. NI ES Biasiotti
GL, giusta procura in atti;
- APPELLANTE - ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
e
C.F.: e OR HI (C.F.: CP_3 C.F._3 C.F._4 nella loro qualità di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16.06.2024, CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio De Angelis (C.F.: – PEC: C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Email_3
Via della Stazione di San Pietro n. 22, giusta procura in atti;
- APPELLATI - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE EX ART 303 C.P.C. -
e già (C.F. e P.IVA: , con sede legale Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. VA Bernardini
(C.F. – PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 Email_4 il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49, giusta procura in atti;
- APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 22855/2020, della sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n.
7991/2017, con la quale ci si è pronunciati sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 25335 /2010.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.11.2020 a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22855/2020, ha riassunto il giudizio dinanzi la Corte di
Appello di Roma nei confronti di e anche a mezzo della CP_2 Controparte_4 mandataria e rappresentante Controparte_6
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“ ha agito in giudizio nei confronti del commercialista per Parte_1 CP_2 ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza del negligente svolgimento della prestazione professionale da questi dovuta (avente ad oggetto la tenuta della contabilità sociale, nonché la redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi della società). Il convenuto ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, (cui Controparte_5
è oggi subentrata . La domanda della è stata rigettata Controparte_4 Parte_1 dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'ha invece parzialmente accolta, condannando il al pagamento dell'importo di € CP_2
22.994,50, oltre accessori, in favore della società attrice, ed a tenerlo indenne Controparte_5 di quanto pagato in dipendenza della decisione stessa. Ricorre la sulla base di Parte_1 tre motivi. Resiste con controricorso il Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra CP_2 intimata”.
§ 3. — La Corte di cassazione ha così deciso: “accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
§ 4. — Con l'atto di riassunzione ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, A) in accoglimento della domanda, condannare il Dott. al risarcimento, in favore CP_2 della della somma di € 148.411,40 (detratto l'importo di € 22.994,50) oltre Parte_1 interessi, rivalutazione monetaria, anatocismo ed ogni altro accessorio di legge e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.; B) con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo grado, secondo grado, di legittimità e di rinvio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”.
§ 5. — L'appellata già costituitasi con comparsa di Controparte_4 Controparte_5 risposta depositata in data 04.03.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respingere la domanda ex adverso proposta poiché infondata con conseguente caducazione della domanda di manleva nei confronti di
[...]
già , anche per inoperatività. In subordine, dichiarare le maggiori CP_4 Controparte_7 imposte pagate dalla società a seguito dell'operato del professionista pari a 4/5 di un terzo delle spese qualificate come rappresentanza dalla GdF e dalla Commissione tributaria e nulla dovuto per interessi e sanzioni ex art. 1227 c.c. per non aver aderito alla definizione agevolata ex art. 17 decreto
472/1997 e per aver usufruito degli interessi attivi. Voglia quindi limitare il risarcimento dovuto all'attore a detti importi e ritenere operante la garanzia nei limiti di quanto previsto in polizza.
Vittoria di spese”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_2
17.02.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla Società " -per gli uffici degli Avv.ti Parte_2
NI ES IA GL e IE GA, con atto di citazione asseritamente notificato il 25/11/2020 e rubricato con R.G. 6203/2020- perché inaccoglibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso, perché non provato, per le ragioni sopra tutte dedotte nella presente comparsa, negli scritti ed atti di causa di primo grado e/o, comunque, nell'appellata sentenza;
- in ogni caso, confermare la Sentenza n. 25335 resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
XIII^, in data 21/10-22/12/11 di definizione del Giudizio di I^ grado rubricato con R.G. n.72982/08;
- in via subordinata, in formale riproposizione della domanda garanzia anche ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare il rapporto in essere tra l'appellato in riassunzione e la CP_2
OM " (già OM “ e, prima ancora, Controparte_4 Controparte_5
“ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 con sede legale in Via Marocchesa n.14 -31021- Mogliano Veneto (TV) p.e.c.
(costituitasi in I^ ed in II^ grado per gli uffici dell'Avv. VA Email_5
Bernardini, con indicazione di domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via Cicerone n.49 - 00193 - Roma) anche per a mezzo della mandataria e rappresentante " Controparte_6
p.e.c. , in forza del contratto assicurativo di cui alla
[...] Email_6 polizza n.273 00377231/3207864 e per l'effetto, dichiarare la stessa obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. da ogni e qualsivoglia risarcimento e/o condanna che dovesse essere CP_2 statuita in favore della Società - il tutto, con vittoria di spese competenze ed Parte_2 onorari di ogni grado di Giudizio, quindi anche del corrente Processo di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese (15 %) ed accessori di i.v.a. e c.c.n.p.f., come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore, Avv. Fabio De Angelis, che se ne dichiara antistatario anche ex art. 93
c.p.c.”.
§ 7. — Con ordinanza del 16.03.2022 veniva disposta una consulenza contabile con nomina, quale CTU, del dott. Persona_1
§ 8. — All'udienza del 12.03.2025 la Corte ha interrotto il processo in seguito al decesso di
. CP_2
§ 9. — Con ricorso ex art. 303 c.p.c., in data 28.03.2025, la società ha Parte_1 riassunto il giudizio interrotto nei confronti degli eredi di ossia i figli IG PI e CP_2
Controparte_9
§ 10. — costituitasi con comparsa depositata in data 08.05.2025, ha Controparte_4 resistito all'impugnazione ed ha rassegnato le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, respingere la domanda ex adverso proposta poiché infondata con conseguente caducazione della domanda di manleva nei confronti di già , Controparte_4 Controparte_7 anche per inoperatività. In subordine, dichiarare le maggiori imposte pagate dalla società a seguito dell'operato del professionista pari a 4/5 di un terzo delle spese qualificate come rappresentanza dalla GdF e dalla Commissione tributaria e nulla dovuto per interessi e sanzioni ex art. 1227 c.c. per non aver aderito alla definizione agevolata ex art. 17 decreto 472/1997 e per aver usufruito degli interessi attivi. Voglia quindi limitare il risarcimento dovuto all'attore a detti importi e ritenere operante la garanzia nei limiti di quanto previsto in polizza. Vittoria di spese”.
§ 11. — e IG PI, costituitisi con comparsa depositata in data 07.07.2025, CP_3 hanno resistito all'impugnazione ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla società " -per gli uffici degli avv.ti NI Parte_2
ES IA GL e IE GA, con atto di citazione asseritamente notificato il 25/11/2020 e rubricato con r.g. 6203/2020- e successivamente riassunto dopo la sua interruzione per morte del dott. con atto (ricorso + decreto) notificato ai sig.ri ed CP_2 CP_3
IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto padre il 14/05/2025 perché CP_2 inaccoglibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e/o, in ogni caso, perché non provato, per le ragioni sopra tutte dedotte nella presente comparsa, negli scritti ed atti di causa di primo e/o di secondo grado e/o, comunque, nell'appellata sentenza;
- in ogni caso, confermare la sentenza n.
25335 resa dal Tribunale civile di Roma, sezione XIII^, in data 21/10-22/12/11 di definizione del giudizio di I^ grado rubricato con r.g. n.72982/08; - in via subordinata, in formale riproposizione della domanda garanzia anche ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare il rapporto in essere tra gli appellati in riassunzione, sig.ri ed IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto CP_3 padre e la compagnia " (già OM “ CP_2 Controparte_4 Controparte_5
e, prima ancora, “ ), in persona del suo legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Marocchesa n.14 -31021- Mogliano Veneto (TV)
p.e.c. (costituitasi in I^ ed in II^ grado per gli uffici dell'avv. Email_5
VA Bernardini, con indicazione di domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via
Cicerone n.49 - 00193 - Roma) anche per a mezzo della mandataria e rappresentante "
[...]
p.e.c. , in forza del contratto assicurativo di Controparte_6 Email_6 cui alla polizza n.273 00377231/3207864 successivamente numerata 73/60/377231, precedentemente numerata 60/107717, e per l'effetto, dichiarare la stessa obbligata a tenere indenne e manlevare i sig.ri ed IG PI, nella qualità di eredi del loro compianto padre il CP_3 CP_2 da ogni e qualsivoglia risarcimento e/o condanna che dovesse essere statuita in favore della
[...]
- il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di ogni grado di giudizio, quindi Parte_2 anche del corrente processo di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese (15 %) ed accessori di i.v.a. e c.c.n.p.f., come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore, avv. Fabio De Angelis, che se ne dichiara antistatario anche ex art. 93 c.p.c.”.
§ 12. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 13. — Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 25335/2010 ha respinto le domande attoree.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 7991/2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, le ha invece parzialmente accolte, condannando il al pagamento dell'importo di CP_2
€ 22.994,50, oltre accessori, in favore della società attrice, ed a tenerlo indenne Controparte_5 di quanto pagato in dipendenza della decisione stessa.
Tale sentenza veniva cassata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22855/2020.
§ 14. — Osserva la Corte che nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
§ 15. — Fatte queste precisazioni, deve osservarsi che l'appello si articola in un unico motivo circa la richiesta risarcitoria da parte dell'appellante nella misura di € 148.411,40 oltre accessori a fronte di una liquidazione eseguita da parte della Corte di Appello nella misura di € 22.994,50.
Si legge nell' ordinanza n. 22855/2020 della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte che: “Alla società committente è stato riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno subito, esclusivamente l'importo delle sanzioni conseguenti all'accertamento fiscale, il cui ammontare viene nella sentenza impugnata indicato in € 22.994,50, non quello dovuto a titolo di tributi, in quanto quest'ultimo «sarebbe stato comunque a carico della società» (né quello dovuto per interessi, in ordine ai quali peraltro non risultano avanzate specifiche censure nel ricorso). La società aveva peraltro specificamente dedotto - nell'impugnare la decisione di primo grado con cui era stata integralmente rigettata la sua domanda - che la responsabilità del professionista convenuto, consistente nella non corretta tenuta della contabilità sociale, aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate. Ciò in quanto il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della suddetta contabilità.
In particolare (come chiaramente precisato nei motivi di appello, adeguatamente e puntualmente richiamati nel ricorso) aveva dedotto, da una parte, che il non l'aveva informata della CP_2 necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata e specifica ai fini della deducibilità dei costi di propaganda e rappresentanza e, dall'altra parte, che la deducibilità degli ammortamenti anticipati era stata esclusa in sede tributaria solo per la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, redazione che rientrava tra gli obblighi professionali del commercialista stesso. Aveva inoltre dedotto e documentato di avere pagato a titolo di sanzioni l'importo di € 62.213,00 (oltre € 2.897,69 per compensi di riscossione), non quello di € 22.994,50
(tale ultima somma, per quanto emerge dalle difese delle parti, sembra corrispondere in realtà alla misura del 25% delle Sanzioni originariamente richieste con l'avviso di accertamento, pari ad €
91.978,00, e cioè all'importo che poteva essere pagato immediatamente in misura ridotta, facoltà di cui però la società pacificamente non si è avvalsa). I fatti appena indicati, certamente decisivi ai fini, dell'esito del giudizio in relazione all'importo dovuto a titolo di risarcimento dal e altrettanto CP_2 certamente oggetto di discussione tra le parti (come emerge dagli atti), non risultano in alcun modo presi in esame dalla corte di appello, la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che poteva riconoscersi alla società, a titolo di risarcimento, esclusivamente l'importo relativo alle sanzioni, indicando tale importo in € 22.994,50 (sebbene sia pacifico che la somma di fatto pagata a tale titolo fosse quella notevolmente superiore sopra indicata), sull'assunto che i tributi sarebbero stati in ogni caso a suo carico. La decisione va pertanto cassata, in accoglimento delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere a valutare nuovamente la fattispecie, sotto il profilo della determinazione del danno subito dalla società per l'inadempimento del alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame le indicate CP_2 circostanze di fatto. Dovrà quindi essere nuovamente valutato il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dalla CP_2 società committente in seguito all'accertamento fiscale per cui è causa, al fine di accertare, in particolare, se sia o meno imputabile al professionista, quale inesatto adempimento della prestazione professionale dovuta, la mancata indicazione alla società dei caratteri che doveva avere la documentazione da allegare alle dichiarazioni fiscali ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza, nonché se gli sia altresì imputabile la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, che ha determinato l'impossibilità di dedurre gli ammortamenti anticipati. Dovrà, del pari, essere nuovamente valutata anche la questione relativa all'importo delle sanzioni pagate dalla società e in concreto addebitabili al a titolo CP_2 risarcitorio, tenuto conto dell'effettivo esborso effettuato a tale titolo dalla società e della eventuale possibilità ed esigibilità di un pagamento in misura ridotta (e ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., naturalmente sulla base delle sole allegazioni ed eccezioni regolarmente e tempestivamente proposte in proposito dalle parti) ”.
Deduce la difesa dell'appellante: “Si specifica nuovamente in fatto che la domanda di merito della attiene al risarcimento dei danni seguiti a un accertamento fiscale della Parte_2
Guardia di Finanza sulla base del quale era stato emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione Ires e Irap per costi non deducibili rappresentati da premi nei confronti dei dipendenti e costi di pubblicità e propaganda (doc. 1, doc. 21 fasc. 1° grado e doc. 2, doc. 26 fasc. 1° grado). In particolare, i premi per i dipendenti erano ritenuti non deducibili in quanto non corrisposti o non inseriti nel libro paga mentre i costi per pubblicità non erano ritenuti sufficientemente documentati essendo rappresentati da ricevute di ristoranti “prive di intestazione del soggetto che ha fruito della prestazione e tanto meno i nomi di chi ne ha materialmente beneficiato”. Si trattava quindi di spese effettivamente sostenute da ma non correttamente contabilizzate o documentate, nel Parte_2 senso che, se il loro trattamento contabile fosse stato corretto, tali spese (effettivamente sostenute) avrebbero potuto concorrere alla deducibilità. Non essendo state correttamente trattate le spese,
l' aveva provveduto alla ripresa a tassazione. (…) La ha quindi corrisposto CP_10 Parte_1 a seguito dell'accertamento fiscale, la complessiva somma di euro 143.733,00. Circa il nesso causale tra la responsabilità del e le spese sostenute dalla l'allora appellante aveva CP_2 Parte_2 dedotto quanto appresso: La colpa professionale del Dott. è stata quindi concretamente CP_2 individuata dalla , in cui in sostanza si afferma che le somme Controparte_11 effettivamente versate dalla società per spese promozionali e di rappresentanza, oltre ai costi ammortizzati, sarebbero state ritenute deducibili se fossero state correttamente contabilizzate o correttamente indicate della dichiarazione dei redditi di riferimento, anche grazie a preventive e doverose informazioni del commercialista circa la regolarità formale della documentazione. La si è trovata quindi a corrispondere somme per maggiori imposte e sanzioni che Parte_1 non avrebbe mai dovuto versare se solo la contabilizzazione, la documentazione contabile e la dichiarazione dei redditi fossero state tenute regolarmente dal Dott. La responsabilità CP_2 professionale del aveva riguardato: 1) la mancata informativa circa la tenuta, la gestione e CP_2 la regolarità formale delle fatture per le spese promozionali e di rappresentanza, così che sarebbe bastato documentare adeguatamente le spese di pubblicità ed indicare il nominativo dei clienti a cui erano stati offerti pranzi e cene per poter dedurre i costi;
2) la mancata compilazione del quadro EC per la deducibilità degli ammortamenti anticipati. In entrambi i casi emergeva quindi che se tali adempimenti fossero stati correttamente eseguiti dal commercialista, le spese pacificamente effettuate da per , rappresentanza e ammortamenti anticipati, non Parte_2 CP_12 avrebbero concorso all'imponibile, essendo deducibili. L'attrice aveva quantificato il danno partendo dalla mancata deducibilità di spese effettivamente sostenute e quindi le maggiori imposte conseguenti e dalle sanzioni. Il senso era che il reddito imponibile dell'azienda sarebbe stato minore a seguito delle legittime deduzioni, se solo la contabilità fosse stata regolarmente tenuta, ciò vuol dire che non solo le sanzioni, ma anche le imposte non sarebbero state versate, se la contabilità fosse stata regolarmente tenuta dal . CP_2
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Come statuito nell'ordinanza di rinvio n. 22855 del 2020, emessa dalla Sez. III della Corte di
Cassazione, questa Corte di Appello, in sede di rinvio, deve valutare nuovamente la fattispecie, in merito al profilo della determinazione del danno subito dalla società appellante, in virtù dell'inadempimento del alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame le circostanze CP_2 di fatto indicate dalla Corte, nonché valutando il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del e gli importi in concreto pagati dalla società appellante. CP_2
Inoltre, questa Corte è onerata di accertare l'importo effettivo delle sanzioni pagate dalla società
a seguito degli accertamenti fiscali di cui in rubrica, anche alla luce della possibilità di accedere a un pagamento in misura ridotta. Deve innanzitutto rilevarsi che nel presente giudizio di rinvio non è controverso il riconoscimento della responsabilità a carico del dovendosi pertanto procedere esclusivamente CP_2 all'individuazione e quantificazione dei danni che sono causalmente riconducibili all'inadempimento di quest'ultimo.
A tal fine, questa Corte, preso atto di quanto rilevato dal Giudice di legittimità, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio contabile, ponendo al consulente nominato i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa 1) Accerti il CTU, nell'ottica di una corretta tenuta della contabilità, l'errore di contabilizzazione ascrivibile al degli ammortamenti anticipati non inseriti nel quadro EC, CP_2
l'idoneità formale delle fatture portate in detrazione dalla società, l'inerenza o meno dei costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza, indicati nelle dette fatture, ai fini della corretta deducibilità; 2) accerti il CTU, con riferimento ai punti 2),4),5) e 6) della sentenza di I grado della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, poi confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale (docc 31 fasc. I grado : a) il maggior importo pagato dalla Parte_1 società a titolo di tributi, non altrimenti recuperabili fiscalmente nei successivi anni;
b) l'entità della sanzione irrogata alla società, per ciascuna delle violazioni ivi rilevate, l'esborso effettivamente sostenuto dalla società e se fosse o meno possibile, un tempestivo pagamento in misura ridotta, indicandone l'entità”.
Orbene, considerato che può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la società appellante e il per effetto del quale quest'ultimo avrebbe dovuto adempiere, secondo CP_2 un canone di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., agli obblighi derivanti dal medesimo rapporto, tra i quali vi rientra la corretta tenuta della contabilità, deve ritenersi l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista e il danno patito dalla società committente.
Da tale incarico deriva, peraltro, uno stringente obbligo informativo a carico del professionista nei confronti del cliente che consolida la diligenza richiesta e che, nel caso di specie, è stato disatteso dal commercialista.
In ordine alla prova del quantum debeatur, il consulente tecnico, pur non rinvenendo la documentazione contabile tuttavia sulla base “delle valutazioni eseguite dalla Commissione tributaria provinciale di Roma così come confermate da quella Regionale” ha potuto fornire risposta al quesito sub 2), indicando il maggior importo pagato dalla società a titolo di tributi, non altrimenti recuperabili fiscalmente, l'importo della sanzione irrogata alla società, così come rimodulata a seguito della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale, confermata in sede di impugnazione, nonché il pagamento effettivamente sostenuto dalla società stessa.
In particolare, dalle conclusioni della bozza di relazione della C.T.U., disposta nel presente giudizio di rinvio, è emerso che: - il maggior importo pagato a titolo di tributi equivale a euro 52.308,00;
- la sanzione erogata equivale a euro 62.316,00;
- il pagamento sostenuto dalla società equivale a euro 62.316,00;
- il pagamento ridotto che avrebbe potuto sostenere l'appellante equivale a euro 22.994,50.
In merito al maggior importo corrisposto a titolo di tributi, il C.T.U., a seguito delle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, ha rideterminato la relativa somma in euro 36.356,00, atteso che i 2/3 delle spese di rappresentanza, pari a euro 71.375,33, sono in ogni caso indeducibili, mentre risulta deducibile nei successivi 5 esercizi finanziari l'importo pari ai 4/5 di 1/3 delle spese di rappresentanza, che equivale a euro 28.550,13.
Pertanto, atteso che la quantificazione del danno de quo, ha ad oggetto i soli importi che non sono fiscalmente recuperabili, nemmeno nel corso dei successivi anni finanziari, questa Corte condivide le conclusioni cui perviene il C.T.U., relative alla quantificazione del maggior importo pagato dall'odierno appellante, a titolo di tributi, in euro 36.356,00.
Quanto alla sanzione erogata, viceversa, come rilevato in sede di consulenza tecnica, qualora il contribuente si fosse avvalso del procedimento di definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la decurtazione della sanzione irrogata, rideterminandola nella misura di 1/4 rispetto all'originario importo, laddove il pagamento fosse intervenuto entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, la somma della sanzione sarebbe ammontata a euro 22.994,50.
È evidente che l'odierno appellante, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il maggior danno che si quantifica nella differenza tra l'importo effettivamente pagato (euro 62.316,00)
e quello indicato al capoverso precedente, riconoscendosi pertanto un concorso colposo che giustifica l'applicazione della previsione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Sul punto, si rammenta che non è necessario che il danneggiante fornisca la prova del concorso colposo del danneggiato nella causazione ovvero nell'aggravamento del danno, potendo tale condotta essere anche rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
Difatti, “Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione” (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024, Rv. 672543 - 01).
Pertanto, ritiene questa Corte che, in relazione al danno patito dalla società appellante per la sola sanzione comminata dall'Amministrazione finanziaria, si deve riconoscere il risarcimento in favore della stessa della somma di euro 22.994,50, atteso il concorso colposo del danneggiato nell'aggravamento del danno subìto, che giustifica l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.
A tale somma deve soggiungersi, a titolo risarcitorio, anche quella inerente al maggior importo pagato a titolo di tributi che è stato quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio in euro
36.356,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi.
Difatti, “L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie” (Cass. Sez. III,
Sentenza n. 7948 del 20/04/2020, Rv. 657569 - 01).
E, pertanto, “L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 1627 del
19/01/2022, Rv. 663638 - 01).
Quanto al computo della rivalutazione delle predette somme, dovute a titolo risarcitorio, si rammenta che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti) (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022, Rv. 666565 - 01).
Pertanto, considerato che il danno relativo ai suddetti importi si è verificato in due distinte occasioni, si rileva che la somma di euro 22.994,50 deve essere devalutata a partire dalla data dell'effettivo pagamento della sanzione e rivalutata alla data di emanazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7991/2017, che ha già riconosciuto e liquidato tale danno.
Viceversa, la somma di euro 36.356,00 deve essere devalutata a partire dalla data in cui è stato versato l'importo del relativo tributo e rivalutata alla data dell'emanazione della presente sentenza.
Il computo degli interessi compensativi dovrà pertanto essere effettuato in relazione alle somme devalutate a partire dalle suddette date, rivalutate annualmente, fino alla data del soddisfo.
Gli appellati devono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, a pagare l'ulteriore somma di € 36.356,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi fino alla data del soddisfo.
§ 16. — Deve altresì accogliersi la domanda di manleva in quanto accertata l'operatività della polizza n. 273 00377231/3207864, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra CP_2
e la società assicurativa (oggi , e per l'effetto, deve Controparte_5 Controparte_4 condannarsi a manlevare e tenere indenni gli appellati IG PI e Controparte_4 [...] di quanto dovranno pagare alla in ragione della presente sentenza CP_9 Parte_1
(comprese le spese di lite), tenuto conto della franchigia prevista dalla polizza, pari al 10% del valore di ciascun sinistro, con un minimo di Lire 500.000 ed un massimo di Lire 5.000.000.
§ 17. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza n.
7991/2017, emessa dalla Corte di Appello di Roma, IG PI e nella loro Controparte_9 qualità di eredi di in solido tra loro, devono essere condannati a pagare in favore della CP_2 società l'ulteriore somma di euro 36.356,00. Parte_1
La società deve essere condannata a manlevare e tenere indenni i Controparte_4 convenuti garantiti, come indicato in motivazione.
§ 18. — Le spese processuali, inerenti a tutti i gradi di giudizio espletati, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificati dal D.M. Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa, che segue il criterio del decisum, pari a euro 59.350,50 (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, tabelle 2-12-13,
5° scaglione, compensi medi, tenuto conto della complessità della controversia) nel seguente modo:
Giudizio dinanzi al Tribunale:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.103,00 oltre a spese pari ad € 660,00
Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.317,00 oltre a spese pari ad € 675,00
Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 7.655,00 oltre a spese pari ad € 1.545,00
Giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare del grado (valori medi): € 14.317,00 oltre a spese pari ad € 1.165,50
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello proposto da
[...] nei confronti di IG PI e quali eredi Parte_2 Controparte_4 Controparte_9 di così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello n. 7991/2017, che per il resto conferma, condanna IG PI e nella loro qualità di Controparte_9 eredi di al pagamento in favore della società CP_2 Parte_1 dell'ulteriore somma pari a € 36.356,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi;
2. condanna IG PI e nella loro qualità di eredi di a Controparte_9 CP_2 rifondere alla le spese di lite che liquida in complessivi € 14.103,00 Parte_1 per compensi per il giudizio di primo grado ed € 660,00 per spese, complessivi € 14.317,00 per compensi per il giudizio di appello ed € 675,00 per spese, complessivi € 7.655,00 per compensi per il giudizio di Cassazione ed € 1.545,00 per spese e complessivi € 14.317,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed € 1.165,50 per spese, oltre spese generali ed oneri di legge;
3. condanna la a tenere indenne e a manlevare IG PI e Controparte_4 CP_9
nella loro qualità di eredi di in relazione ad ogni somma che gli stessi
[...] CP_2 dovranno corrispondere per effetto della presente sentenza, ivi comprese le spese processuali detratta la franchigia.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.