Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/03/2026, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16401 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi -OMISSIS- e -OMISSIS-, inviata al ricorrente a mezzo pec il -OMISSIS- (doc. 1);
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo -OMISSIS-” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo -OMISSIS-” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SE SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, con memoria depositata il 17 dicembre 2025, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile “ per sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato ”, in quanto:
- « Nelle more del giudizio […] è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10- bis , comma 4, del d.l. 13.6.2023 n. 69, convertito in legge 10.8.2023 n. 103 (recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ”), ha disposto: “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” »;
- « Alla luce di tale norma, anche il provvedimento di ricalcolo qui in discussione, notificato il -OMISSIS-, è divenuto inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore »;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, in ossequio al principio dispositivo;
Ritenuto che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio di AGEA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
SE SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE SO | RI VO |
IL SEGRETARIO