TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3172/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.9.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FONTANETO DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Borgomanero (NO), Via Caneto n. 56;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CC AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Jacopo Menocchio n. 37;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 28/03/2015, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con sua collocazione abitativa prevalente presso la madre che si impegna a comunicare preventivamente al padre, , che dovrà quindi prestare espresso CP_1
e preliminare consenso, ogni spostamento e trasferimento di , a titolo di Per_1 residenza o di domicilio, anche in via provvisoria e ovunque esso sia;
pag. 1 di 6 3. Disporre che tutte le decisioni sull'educazione, istruzione e la salute del minore, nessuna esclusa, e in generale sugli eventi importanti che interessino il figlio , Per_1 le sue inclinazioni/aspirazioni e crescita, vengano concordemente e preliminarmente prese dai genitori. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno il figlio, ed in particolare la signora si impegna a mantenere costantemente informato il signor Parte_1 CP_1 di ogni attività scolastica ed extra scolastica del minore avendo cura di avere – anche se non richiestole dall'istituto scolastico o ente equipollente – il previo assenso del padre.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio minore si troverà al momento di assunzione della decisione stessa e le parti si impegnano per i periodi trascorsi dal minore presso ciascuno di loro, a tenersi costantemente informati sulle condizioni generali, scolastiche e di salute del minore;
4. Disporre che il padre, sig. , quale genitore non collocatario della prole, CP_1 possa vedere e tenere con sé il figlio , anche con pernotto, con modalità ampie, Per_1 tali da garantire il rispetto della bigenitorialità e di periodi di collocazione e permanenza del minore presso di sé che garantiscano un significativo rapporto tra padre e figlio.
5. In particolare, disporre che il padre possa raggiungere e stare con il minore in
Germania, anche con pernottamento, durante i weekend e nei periodi di riposo e ferie lavorative dello stesso, previa comunicazione da dare all'altro genitore con un anticipo di 48 ore. Così come, disporre che possa trascorrere con il padre, in Italia, Per_1
l'intero periodo di sospensione scolastica, ivi comprese le vacanze natalizie e pasquali, le varie festività civili e religiose ed eventuali ulteriori periodi o giorni di chiusura scolastica. A tal fine, la signora si impegna ad inviare al all'inizio Parte_1 CP_1 di ciascun anno scolastico, e comunque entro e non oltre il 30.09 di ciascun anno, il calendario scolastico del minore per consentirgli di organizzare al meglio i periodi di permanenza dello stesso con il padre.
6. Disporre che le spese di viaggio, andata e ritorno, di dalla residenza in Per_1
Germania per l'Italia e viceversa, in relazione agli incontri con il padre, siano ripartite al 50% tra i genitori, previa esibizione della relativa documentazione. Le eventuali spese di viaggio personali del sig. e della signora nell'accompagnamento CP_1 Parte_1 del minore rimarranno, invece, rispettivamente a carico di ciascuno di essi;
pag. 2 di 6 7. Disporre che i genitori potranno, in ogni caso, concordare ulteriori e differenti periodi di permanenza del minore con il padre, sia in Germania che in Italia o in Per_1 diverso luogo, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e con le esigenze scolastiche del figlio. Parimenti, potranno essere concordati periodi di permanenza di con la madre anche nei periodi di sospensione scolastica che il minore Per_1 trascorre con il padre, che verranno preventivamente fissati congiuntamente tra i genitori sulla base delle reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei primari interessi del minore.
8. Disporre che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé , Per_1 si impegnino a comunicarsi eventuali spostamenti nei confini nazionali (Germania e/o
Italia), anche di breve durata, in località diverse dalla residenza e dal domicilio. I genitori si impegnano, altresì, a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambi di recapito telefonico e a garantire costanti e quotidiani contatti telefonici ed in videochiamata con l'altro genitore;
9. Disporre che, qualora ciascun genitore intendesse recarsi con il figlio minore in località estere, diverse dal domicilio materno o paterno, questi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'altro genitore per ogni viaggio;
10. Disporre che il padre provveda al mantenimento in via diretta del figlio nei Per_1 periodi in cui il minore sia presso di lui e che versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta la somma mensile di euro 150,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore a patto che le stesse siano previamente concordate e successivamente documentate e che non risultino coperte o rimborsate alla signora dal sistema welfare socio- Parte_1 sanitario e dalla complessiva assistenza pubblica di cui il minore è attualmente beneficiario in quanto residente in [...].
Per l'individuazione delle spese in menzione, che non risultino coperte o rimborsate dal sistema welfare socio-sanitario e della complessiva assistenza pubblica di cui il minore
è attualmente beneficiario in quanto residente in [...], si farà riferimento al pag. 3 di 6 protocollo in uso “Linee Guida spese extra assegno” approvato dal Tribunale di Pavia
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in data 9 novembre 2016.
Le parti concordano che il pagamento, salvo conguaglio con spese sostenute per la medesima finalità dal padre, avverrà nel termine di giorni 60 dalla presentazione dei giustificativi.
11. Le parti potranno in ogni caso modificare e/o integrare, previo accordo diretto, le previsioni di visita e permanenza di presso di loro secondo i bisogni, le Per_1 esigenze e la crescita della minore.
12. Disporre che i coniugi, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, non siano tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
13. Disporre che le parti non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo avendo già definito la divisione dei beni comuni presenti nella casa familiare che resterà con gli arredi nella esclusiva disponibilità e godimento del signor ed CP_1 avendo, altresì, concordato in via bonaria e transattiva, a definizione delle questioni insorte tra gli stessi, che tutte le spese, anche a titolo di spese condominiali ordinarie e relative morosità maturate, relative al periodo in cui la signora ha avuto il Parte_1 godimento esclusivo dell'immobile di proprietà del signor sito in Cassolnovo CP_1
(PV), rimangano a carico del che provvederà ai relativi saldi e pagamenti, CP_1 come già in atto.
14. Il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
15. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
pag. 4 di 6 Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 5 di 6 difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Cassolnovo, in data 28/03/2015, (atto n. 1, parte II, CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3172/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.9.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FONTANETO DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Borgomanero (NO), Via Caneto n. 56;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CC AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Jacopo Menocchio n. 37;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 28/03/2015, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con sua collocazione abitativa prevalente presso la madre che si impegna a comunicare preventivamente al padre, , che dovrà quindi prestare espresso CP_1
e preliminare consenso, ogni spostamento e trasferimento di , a titolo di Per_1 residenza o di domicilio, anche in via provvisoria e ovunque esso sia;
pag. 1 di 6 3. Disporre che tutte le decisioni sull'educazione, istruzione e la salute del minore, nessuna esclusa, e in generale sugli eventi importanti che interessino il figlio , Per_1 le sue inclinazioni/aspirazioni e crescita, vengano concordemente e preliminarmente prese dai genitori. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno il figlio, ed in particolare la signora si impegna a mantenere costantemente informato il signor Parte_1 CP_1 di ogni attività scolastica ed extra scolastica del minore avendo cura di avere – anche se non richiestole dall'istituto scolastico o ente equipollente – il previo assenso del padre.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio minore si troverà al momento di assunzione della decisione stessa e le parti si impegnano per i periodi trascorsi dal minore presso ciascuno di loro, a tenersi costantemente informati sulle condizioni generali, scolastiche e di salute del minore;
4. Disporre che il padre, sig. , quale genitore non collocatario della prole, CP_1 possa vedere e tenere con sé il figlio , anche con pernotto, con modalità ampie, Per_1 tali da garantire il rispetto della bigenitorialità e di periodi di collocazione e permanenza del minore presso di sé che garantiscano un significativo rapporto tra padre e figlio.
5. In particolare, disporre che il padre possa raggiungere e stare con il minore in
Germania, anche con pernottamento, durante i weekend e nei periodi di riposo e ferie lavorative dello stesso, previa comunicazione da dare all'altro genitore con un anticipo di 48 ore. Così come, disporre che possa trascorrere con il padre, in Italia, Per_1
l'intero periodo di sospensione scolastica, ivi comprese le vacanze natalizie e pasquali, le varie festività civili e religiose ed eventuali ulteriori periodi o giorni di chiusura scolastica. A tal fine, la signora si impegna ad inviare al all'inizio Parte_1 CP_1 di ciascun anno scolastico, e comunque entro e non oltre il 30.09 di ciascun anno, il calendario scolastico del minore per consentirgli di organizzare al meglio i periodi di permanenza dello stesso con il padre.
6. Disporre che le spese di viaggio, andata e ritorno, di dalla residenza in Per_1
Germania per l'Italia e viceversa, in relazione agli incontri con il padre, siano ripartite al 50% tra i genitori, previa esibizione della relativa documentazione. Le eventuali spese di viaggio personali del sig. e della signora nell'accompagnamento CP_1 Parte_1 del minore rimarranno, invece, rispettivamente a carico di ciascuno di essi;
pag. 2 di 6 7. Disporre che i genitori potranno, in ogni caso, concordare ulteriori e differenti periodi di permanenza del minore con il padre, sia in Germania che in Italia o in Per_1 diverso luogo, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e con le esigenze scolastiche del figlio. Parimenti, potranno essere concordati periodi di permanenza di con la madre anche nei periodi di sospensione scolastica che il minore Per_1 trascorre con il padre, che verranno preventivamente fissati congiuntamente tra i genitori sulla base delle reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei primari interessi del minore.
8. Disporre che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé , Per_1 si impegnino a comunicarsi eventuali spostamenti nei confini nazionali (Germania e/o
Italia), anche di breve durata, in località diverse dalla residenza e dal domicilio. I genitori si impegnano, altresì, a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambi di recapito telefonico e a garantire costanti e quotidiani contatti telefonici ed in videochiamata con l'altro genitore;
9. Disporre che, qualora ciascun genitore intendesse recarsi con il figlio minore in località estere, diverse dal domicilio materno o paterno, questi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'altro genitore per ogni viaggio;
10. Disporre che il padre provveda al mantenimento in via diretta del figlio nei Per_1 periodi in cui il minore sia presso di lui e che versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta la somma mensile di euro 150,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore a patto che le stesse siano previamente concordate e successivamente documentate e che non risultino coperte o rimborsate alla signora dal sistema welfare socio- Parte_1 sanitario e dalla complessiva assistenza pubblica di cui il minore è attualmente beneficiario in quanto residente in [...].
Per l'individuazione delle spese in menzione, che non risultino coperte o rimborsate dal sistema welfare socio-sanitario e della complessiva assistenza pubblica di cui il minore
è attualmente beneficiario in quanto residente in [...], si farà riferimento al pag. 3 di 6 protocollo in uso “Linee Guida spese extra assegno” approvato dal Tribunale di Pavia
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in data 9 novembre 2016.
Le parti concordano che il pagamento, salvo conguaglio con spese sostenute per la medesima finalità dal padre, avverrà nel termine di giorni 60 dalla presentazione dei giustificativi.
11. Le parti potranno in ogni caso modificare e/o integrare, previo accordo diretto, le previsioni di visita e permanenza di presso di loro secondo i bisogni, le Per_1 esigenze e la crescita della minore.
12. Disporre che i coniugi, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, non siano tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
13. Disporre che le parti non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo avendo già definito la divisione dei beni comuni presenti nella casa familiare che resterà con gli arredi nella esclusiva disponibilità e godimento del signor ed CP_1 avendo, altresì, concordato in via bonaria e transattiva, a definizione delle questioni insorte tra gli stessi, che tutte le spese, anche a titolo di spese condominiali ordinarie e relative morosità maturate, relative al periodo in cui la signora ha avuto il Parte_1 godimento esclusivo dell'immobile di proprietà del signor sito in Cassolnovo CP_1
(PV), rimangano a carico del che provvederà ai relativi saldi e pagamenti, CP_1 come già in atto.
14. Il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
15. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
pag. 4 di 6 Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 5 di 6 difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Cassolnovo, in data 28/03/2015, (atto n. 1, parte II, CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6