Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 26/02/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2026, proposto da
Errekappa Euroterapici S.p.A. (Rk S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7B85EF067, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - NA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Roberto Verde, Massimiliano De Masi, Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dmf Pharma Foodar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale n. 164 del 15/01/2026 (Proposta Determina Dirigenziale N. 330 del 15/01/2026) U.O.C. Acquisizione Beni Ed Economato, in pubblicazione dal 15/01/2026 (art. 8 D.Lgs. 14/2013 n.33 e smi), avente ad oggetto “Affidamento per la fornitura annuale ed in somministrazione, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, di nutrienti per la nutrizione artificiale “bis” occorrenti alle Strutture Sanitarie dell’Asl NA 1 Centro e agli assistiti aventi diritto di cui alla Delibera di indizione n. 1481 del 15/07/2025 per un importo di aggiudicazione pari ad euro 1.302.681,26 oltre Iva”, nella parte relativa all’aggiudicazione in favore di DMF PHARMA FoodAR del Lotto nr. 6 [Prodotto dietetico, in polvere, costituito da Aminoacidi Essenziali in forma libera (almeno 12gr) e Glutamina (almeno 7gr). Specifico per l’attivazione delle sintesi proteiche. Confezione in bustina da 20 a 30 gr. Osmolarità 285 mOsmol/kg.] -importo a base d’asta 191.520,00 oltre IVA, nonché, sempre con riferimento al Lotto n. 6, di tutti i verbali delle operazioni svolte dal Seggio di gara e in parte qua per quanto occorrer possa della lex specialis (Disciplinare, Capitolato tecnico e normativo) (doc.ti da 1 a 4);
-nonché per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto, ove già stipulato, ex artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro nell’esecuzione da parte della ricorrente che sin d’ora si dichiara immediatamente disponibile;
- con riserva di separata azione ex art. 30 cpa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dmf Pharma Foodar S.r.l. e dell’Asl 106 - NA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa ND EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la Determina Dirigenziale n. 164 del 15/01/2026 che ha disposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata del Lotto nr. 6 [Prodotto dietetico, in polvere, costituito da Aminoacidi Essenziali in forma libera (almeno 12gr) e Glutamina (almeno 7gr). Specifico per l’attivazione delle sintesi proteiche. Confezione in bustina da 20 a 30 gr. Osmolarità 285 mOsmol/kg.] -importo a base d’asta 191.520,00 oltre IVA, per la fornitura annuale ed in somministrazione, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, di nutrienti per la nutrizione artificiale “bis” occorrenti alle Strutture Sanitarie dell’Asl NA 1 Centro;
Considerato che la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto da parte dell’Amministrazione, in data 20 febbraio 2026, a mezzo PEC comunicazione di annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e contestuale aggiudicazione in proprio favore dell’appalto relativo al Lotto n. 6, oggetto dell’odierno contenzioso;
Considerato che, in ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese, in ossequio il principio della cd. soccombenza virtuale;
Considerato che l’Amministrazione resistente ha insistito in udienza per la compensazione delle spese di giudizio, in quanto il ricorso non è stato preceduto da alcun atto di interlocuzione della parte ricorrente che evidenziasse le censure sollevate e, a seguito della notifica del gravame (in data 9.02.2026), l’Amministrazione medesima ha subito convocato la Commissione giudicatrice (per il giorno 18 febbraio 2026) al fine di riesaminare l’offerta della controinteressata alla luce delle censure contenute nel ricorso;
Considerato che “ in ordine al regime delle spese processuali del primo grado di giudizio, alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell'Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese (v., per tutte, Cass. civ., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231) .” (Consiglio di Stato sez. V, 13.06.2025, n. 5180);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessata materia del contendere e di poter compensare tra le parti le spese di giudizio, previo rimborso alla ricorrente del contributo unificato da parte dell’Amministrazione, tenuto conto dello svolgimento complessivo della vicenda, dell’attività posta in essere dall’Amministrazione medesima e del lasso temporale contenuto in cui è stata disposta, seppur dopo la notifica del ricorso, l’aggiudicazione della fornitura alla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente e, per il resto, compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LI Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ND EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EF | EL LI Di NA |
IL SEGRETARIO