TAR
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00156 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00136/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, corso Magenta, 69;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A.-OMISSIS- del 19.10.2023 con il quale il Questore di
Brescia ha rigettato l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente. N. 00136/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per attesa occupazione con scadenza il 2.11.2022, e il 13.7.2022 ne ha chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato.
Tuttavia il Questore di Brescia, con provvedimento del 19.10.2023, ha respinto l'istanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 4, comma 3,
d.lgs. 286/1998, in quanto il ricorrente era stato condannato (oltreché alla pena di 40 giorni di reclusione, sostituita dalla multa di euro 10.000,00, per falsità materiale commessa dal privato in certificazioni ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p.) alla pena di
8 mesi e 26 giorni di reclusione, nonché euro 148 di multa, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia n. -OMISSIS- del 24.5.2023 (depositata in data 31.5.2023) emessa con rito abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso
(ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1
c.p.), commesso nel 2018 in concorso col fratello ai danni di uno straniero, colpito ripetutamente alla testa con un coltello e al volto con un mazza di ferro, al fine di indurlo a consegnare la metà dello stipendio perché potesse lavorare nella zona di Iseo
e Rovato.
2.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 31.1.2024 e depositato il 26.2.2024. N. 00136/2024 REG.RIC.
3.- L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione con documenti.
4.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 18.3.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
5.- Il 10.12.2025 il difensore del ricorrente ha depositato la rinuncia al mandato, che ha tentato di notificare al ricorrente a mezzo raccomandata, la quale però è stata restituita al mittente; ha inoltre depositato le schermate dei messaggi inviati con l'applicazione Whatsapp, con i quali ha informato il cliente della rinuncia al mandato.
6.- Il 17.12.2025 l'Amministrazione ha documentato che il ricorrente non ha ottemperato al provvedimento di espulsione con partenza volontaria e per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 13, comma 5, seconda parte, d.lgs. 286/1998, e che la sentenza di condanna per tentata estorsione è divenuta irrevocabile, perché l'appello è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. -OMISSIS- del 12.11.2024 depositata il 24.12.2024, e il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 25.6.2025.
7.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente va evidenziato che, a prescindere dall'avvenuta comunicazione al ricorrente della rinuncia al mandato da parte del suo difensore, questi non è stato comunque sostituito da un altro difensore, sicché la rinuncia non ha effetto ai fini di questo giudizio, ai sensi dell'art. 85 c.p.c.
2.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Questura di Brescia non abbia effettuato nessun approfondimento in merito alla sua situazione lavorativa, omettendo di accertare che percepisce un regolare stipendio, sufficiente al proprio sostentamento ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.P.R. 394/1999. N. 00136/2024 REG.RIC.
Sostiene poi di non essere socialmente pericoloso perché, sebbene abbia riportato condanne (peraltro da lui ritenute di lieve entità e risalenti nel tempo), analizzando il suo stile di vita e la sua “propensione alla regolare attività lavorativa” sarebbe possibile escludere la sua pericolosità.
Infine evidenzia di essere stato colpito da ischemia cerebrale nel 2009, a seguito della quale è stato sottoposto a un intervento di chiusura del forame ovale pervio (FOP), e a causa della quale gli è rimasta una paresi brachio-crurale sinistra di grado lieve.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attività lavorativa, dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della circostanza che la condanna riportata si riferisce a un fatto isolato e risalente nel tempo. Afferma inoltre che, qualora non gli fosse concesso il rinnovo del permesso di soggiorno, i suoi problemi di salute andrebbero ad enfatizzarsi, con grave rischio per la sua incolumità.
4.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono infondati.
4.1.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla condanna del ricorrente, all'epoca ancora non definitiva, per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso di cui agli artt. 110, 56 e 629 comma 2 c.p. (in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.), relativamente a fatti avvenuti nel 2018.
Tale condanna, anche se non definitiva, rientra – ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5 d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p. – tra quelle automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
La condanna è peraltro divenuta definitiva nel corso di questo giudizio, in data
25.6.2025.
4.2.- Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «La giurisprudenza della
Sezione (cfr., 26 giugno 2015, n. 3210) è consolidata nel giudicare legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi - N. 00136/2024 REG.RIC.
qual è quella che ha raggiunto l'appellante - e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del
Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Solo se sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art.
5, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998. Invero, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”» (Cons. Stato, sez. III, 18.8.2022 n. -OMISSIS-).
Nel senso che l'attuale disciplina, per gli stranieri privi di legami familiari, fa discendere dalle condanne previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,
v. anche Corte cost. 8.5.2023 n. 88 (paragrafo 6.1 della motivazione).
Lo stesso ricorrente, a pag. 7 del ricorso, riconosce che l'automatismo dei precedenti penali ostativi viene meno, e occorre una valutazione discrezionale sulla pericolosità sociale, solo quando sussistono gli speciali presupposti indicati dall'art. 5, comma 5,
d.lgs. 286/1998.
4.3.- Nel caso di specie tali presupposti non sussistono: il ricorrente infatti non risulta avere legami familiari nel territorio dello Stato, come evidenziato nel provvedimento impugnato. A fronte di questo rilievo, egli si è limitato nel ricorso a una genericissima N. 00136/2024 REG.RIC.
affermazione di avere un “nucleo familiare” e dei “legami famigliari”, senza alcuna specificazione su chi costituirebbe questa asserita famiglia e su quali sarebbero i vincoli familiari tra i suoi componenti, e senza alcuna dimostrazione al riguardo.
Ne discende che la condanna per tentata estorsione è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
4.4.- Per quanto concerne i problemi di salute del ricorrente, già nell'ordinanza cautelare questo Tribunale aveva evidenziato che egli avrebbe potuto eventualmente presentare una richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, qualora sussistessero i presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, ma non risulta che egli lo abbia fatto nel corso del giudizio.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 2-septies e all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché di cui agli articoli
5, 6, 9 paragrafi 1 e 4, e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00136/2024 REG.RIC.
GE RI, Presidente
LE FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE FE GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00156 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00136/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, corso Magenta, 69;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A.-OMISSIS- del 19.10.2023 con il quale il Questore di
Brescia ha rigettato l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente. N. 00136/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per attesa occupazione con scadenza il 2.11.2022, e il 13.7.2022 ne ha chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato.
Tuttavia il Questore di Brescia, con provvedimento del 19.10.2023, ha respinto l'istanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 4, comma 3,
d.lgs. 286/1998, in quanto il ricorrente era stato condannato (oltreché alla pena di 40 giorni di reclusione, sostituita dalla multa di euro 10.000,00, per falsità materiale commessa dal privato in certificazioni ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p.) alla pena di
8 mesi e 26 giorni di reclusione, nonché euro 148 di multa, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia n. -OMISSIS- del 24.5.2023 (depositata in data 31.5.2023) emessa con rito abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso
(ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1
c.p.), commesso nel 2018 in concorso col fratello ai danni di uno straniero, colpito ripetutamente alla testa con un coltello e al volto con un mazza di ferro, al fine di indurlo a consegnare la metà dello stipendio perché potesse lavorare nella zona di Iseo
e Rovato.
2.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 31.1.2024 e depositato il 26.2.2024. N. 00136/2024 REG.RIC.
3.- L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione con documenti.
4.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 18.3.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
5.- Il 10.12.2025 il difensore del ricorrente ha depositato la rinuncia al mandato, che ha tentato di notificare al ricorrente a mezzo raccomandata, la quale però è stata restituita al mittente; ha inoltre depositato le schermate dei messaggi inviati con l'applicazione Whatsapp, con i quali ha informato il cliente della rinuncia al mandato.
6.- Il 17.12.2025 l'Amministrazione ha documentato che il ricorrente non ha ottemperato al provvedimento di espulsione con partenza volontaria e per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 13, comma 5, seconda parte, d.lgs. 286/1998, e che la sentenza di condanna per tentata estorsione è divenuta irrevocabile, perché l'appello è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. -OMISSIS- del 12.11.2024 depositata il 24.12.2024, e il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 25.6.2025.
7.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente va evidenziato che, a prescindere dall'avvenuta comunicazione al ricorrente della rinuncia al mandato da parte del suo difensore, questi non è stato comunque sostituito da un altro difensore, sicché la rinuncia non ha effetto ai fini di questo giudizio, ai sensi dell'art. 85 c.p.c.
2.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Questura di Brescia non abbia effettuato nessun approfondimento in merito alla sua situazione lavorativa, omettendo di accertare che percepisce un regolare stipendio, sufficiente al proprio sostentamento ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.P.R. 394/1999. N. 00136/2024 REG.RIC.
Sostiene poi di non essere socialmente pericoloso perché, sebbene abbia riportato condanne (peraltro da lui ritenute di lieve entità e risalenti nel tempo), analizzando il suo stile di vita e la sua “propensione alla regolare attività lavorativa” sarebbe possibile escludere la sua pericolosità.
Infine evidenzia di essere stato colpito da ischemia cerebrale nel 2009, a seguito della quale è stato sottoposto a un intervento di chiusura del forame ovale pervio (FOP), e a causa della quale gli è rimasta una paresi brachio-crurale sinistra di grado lieve.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attività lavorativa, dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della circostanza che la condanna riportata si riferisce a un fatto isolato e risalente nel tempo. Afferma inoltre che, qualora non gli fosse concesso il rinnovo del permesso di soggiorno, i suoi problemi di salute andrebbero ad enfatizzarsi, con grave rischio per la sua incolumità.
4.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono infondati.
4.1.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla condanna del ricorrente, all'epoca ancora non definitiva, per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso di cui agli artt. 110, 56 e 629 comma 2 c.p. (in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.), relativamente a fatti avvenuti nel 2018.
Tale condanna, anche se non definitiva, rientra – ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5 d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p. – tra quelle automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
La condanna è peraltro divenuta definitiva nel corso di questo giudizio, in data
25.6.2025.
4.2.- Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «La giurisprudenza della
Sezione (cfr., 26 giugno 2015, n. 3210) è consolidata nel giudicare legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi - N. 00136/2024 REG.RIC.
qual è quella che ha raggiunto l'appellante - e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del
Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Solo se sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art.
5, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998. Invero, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”» (Cons. Stato, sez. III, 18.8.2022 n. -OMISSIS-).
Nel senso che l'attuale disciplina, per gli stranieri privi di legami familiari, fa discendere dalle condanne previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,
v. anche Corte cost. 8.5.2023 n. 88 (paragrafo 6.1 della motivazione).
Lo stesso ricorrente, a pag. 7 del ricorso, riconosce che l'automatismo dei precedenti penali ostativi viene meno, e occorre una valutazione discrezionale sulla pericolosità sociale, solo quando sussistono gli speciali presupposti indicati dall'art. 5, comma 5,
d.lgs. 286/1998.
4.3.- Nel caso di specie tali presupposti non sussistono: il ricorrente infatti non risulta avere legami familiari nel territorio dello Stato, come evidenziato nel provvedimento impugnato. A fronte di questo rilievo, egli si è limitato nel ricorso a una genericissima N. 00136/2024 REG.RIC.
affermazione di avere un “nucleo familiare” e dei “legami famigliari”, senza alcuna specificazione su chi costituirebbe questa asserita famiglia e su quali sarebbero i vincoli familiari tra i suoi componenti, e senza alcuna dimostrazione al riguardo.
Ne discende che la condanna per tentata estorsione è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
4.4.- Per quanto concerne i problemi di salute del ricorrente, già nell'ordinanza cautelare questo Tribunale aveva evidenziato che egli avrebbe potuto eventualmente presentare una richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, qualora sussistessero i presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, ma non risulta che egli lo abbia fatto nel corso del giudizio.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 2-septies e all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché di cui agli articoli
5, 6, 9 paragrafi 1 e 4, e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00136/2024 REG.RIC.
GE RI, Presidente
LE FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE FE GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.