Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 905/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Cessaniti, Piazza San Filippo, n. 4, presso lo Parte_1 la ZO (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 eggio Calabria, via Scala di Giuda, n. 121, presso lo studio dell'avv. Beniamino Toscano (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400000418000 (emesso sul veicolo KIA STONIC 1.6 CRDI, targa FX832YY), notificata il 19.03.2024, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920220000723708000, asseritamente mai ricevuto. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione e l'incompletezza della comunicazione per difetto di motivazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e dell'avviso di addebito opposto
1
AMMINISTRATIVO TIPO AUTO DELLO KIA STONIC 1.6 FX832YY CP_3
e Avviso di addebito n.43920220000723708000, di competenza dell'Intesta iudiziari, indicato alla pagina 8 e 9 di 16 del dettaglio del debito dell'atto impugnato Documento n.13980202400000418000 fascicolo n. 2024/000002614 codice fiscale . Ente C.F._1 che ha emesso il ruolo sede di Vibo Valentia, Descrizione I.V.S colti tuale CP_2 spese notifica anno di mento del presunto debito 2020,2021,2022 dell'importo totale atto €. 6.487,85 per le quali si chiede il totale annullamento in quanto illegittimo e prescritto considerato che i tributi in questione venivano corrisposte oltre ad essere, appunto, illegittimi per i motivi decritti in epigrafe. Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola ZO. Voglia l'On. Le Tribunale Condannare l al pagamento, della somma Controparte_1 equitativamente determin .000,00 (mille euro) a titolo di risarcimento danni che sta subendo il Ricorrente a causa della vicenda per cui è causa;
Voglia l'On. Le Tribunale condannare la controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del costituito procuratore avv. Nicola ZO. Voglia l'On. Le Tribunale voglia sospendere la riscossione delle somme indicate nell'atto. In via istruttoria si chiede all'On. Le Giudice affinché ordini ai resistenti di depositare la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle ed avvisi di addebito che richiamano le imposte contestate e inesorabilmente prescritte. Offresi in comunicazione, mediante deposito in cancelleria copia dei documenti di cui al foliario atti. Si comunica che eventuali notifiche potranno essere effettuata presso il seguente indirizzo pec i sensi e per Email_4 gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 115/2002, così come m m 10.5.2023 (in GU n.130 del 6.6.2023), si dichiara che la parte ricorrente nell'anno 2023 e 2024, periodo precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, ha percepito un reddito imponibile personale inferiore ad Euro € 38.514,03 e si impegna a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione giudiziaria per come pure attestato nell'autocertificazione corredata da documento di identità che si allega (all.n.3). Si comunica che eventuali notifiche potranno essere effettuata a mezzo pec presso la casella Offresi in comunicazione, Email_4 mediante deposito in cancelleria copia dei d ti per la quale si attesta la conformità ai sensi dell'art. 18 DL 132/2014 e dell'art. 22 del dlgs.n.82/2005 e combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 e nello specifico: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 avv. Nicola ZO.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa e se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria riportata dalla comunicazione di fermo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di
2 entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Sebbene il ricorrente abbia dedotto l'omessa ricezione dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato in via principale, e avente n. 43920220000723708000, l' ha Controparte_5 documentato la validità della notifica effettuata nei confronti del ricorr per compiuta giacenza (cfr. all. 1bis della memoria di costituzione).
5. Nel caso di notifica mediante spedizione postale, trova applicazione a disciplina che regolamenta il servizio postale (DPR 655/1982 e DM 1.10.2008) – e non la L. 890/1982 – che prevede il perfezionamento della notifica si ha, in caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, con il rilascio dell'avviso di giacenza e il deposito presso l'Ufficio postale.
6. Dunque, stante la validità della notifica eseguita nei confronti del ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica dell'avviso di addebito (24.02.2023) alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo (19.03.2024) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La dichiarazione ex 152 disp. att. non può trovare rilievo, poiché non vi è sottoscrizione da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
500,00€, o legge da liquidare nei confronti di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lit idate in complessivi Parte_1
500,00€, o legge da liquidare nei confronti di . CP_4
Vibo Valentia, 25/06/2025.
3 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4