Art. 1131-bis.
((La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale)) ((11)) ------------ AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616 , ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
((La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale)) ((11)) ------------ AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616 , ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."