Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.1388/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 14.03.2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeri Granvillano e dall'Avv. Giorgio Borgetto ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che in data 11/02/2013, durante lo svolgimento della propria attività, cadeva, sul piede sinistro, una bobina di fili per saldatrice di circa 30kg e lo stesso veniva prontamente condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e che in base ai primi accertamenti del caso veniva diagnosticato: “trauma contusivo piede sinistro con frattura calcaneo-cuboidale”.
visita collegiale in contraddittorio.
In data 20/03/2014, veniva sottoposto a visita e i sanitari, concordavano nel valutare un danno biologico nella misura del 6% rilevando una lieve tumefazione del meso-piede, lieve dolenzia alla palpazione ed alla mobilizzazione;
articolarità ridotta di circa 1/3; deambulazione lievemente claudicante.
Nel tempo aggravatesi le condizioni, il nel Febbraio 2021 proponeva alla Pt_1
Commissione revisione per aggravamento che veniva rigettata. CP_1
Ritenendo sottovalutato il danno biologico riportato, proponeva ricorso in opposizione ma l'Ente, decideva di non celebrare la collegiale medica in contraddittorio, confermando quindi la percentuale di danno biologico già riconosciuta in prima istanza.
Tanto premesso, ritenendo che dall'infortunio sul lavoro occorsogli erano residuati postumi invalidanti in misura superiore a quanto riconosciuto con il presente ricorso ha chiesto: “In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal
Sig. in data 11/02/2013 ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica Parte_1
pari al 6%, ed il successivo aggravamento avvenuto in data 13/04/2017, ha determinato un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente pari o superiore al
16%”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1
ricorso.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa è stata rinviata per la decisione e, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
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Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative. Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto.
Nel caso di specie non è in contestazione la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso al ricorrente in data 11/02/2013 ma esclusivamente la percentuale di invalidità derivata dall'evento.
Pertanto, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. è prevenuto alle seguenti Per_1 conclusioni diagnostiche: “Esiti di infortunio lavorativo con: tumefazione del mesopiede, dolenzia alla palpazione e alla mobilizzazione con articolarità ridotta in atto di circa 1/2, deambulazione lievemente claudicante”.
Il perito medico ha segnatamente argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale):
“La diagnosi scaturisce sia dagli accertamenti allegati che dall'esame obiettivo.
Per quanto riguarda la neuropatia del plantare di sx che è di tipo sensitivo, essa non è attribuibili agli esiti dell'infortunio essendo una conseguenza della neuropatia sensitivo motoria a carico delle radici L4-L5 e L5 S1 di sx (vedi EMG allegata al fascicolo) per cui è da ritenersi come conseguenza di una sofferenza neurogena ad origine delle radici nervose e non del nervo plantare come conseguenza dell'infortunio di cui è causa.
Per quanto riguarda il nesso causale esso è già stato riconosciuto dall' sin dal primo CP_1
momento. Ad oggi è evidente un aggravamento degli esiti di frattura caratterizzati da una flogosi cronica con interessamento delle articolazioni del tarso e con una aumentata limitazione funzionale anche se di grado lieve per cui appare equo riconoscere un aggravamento del 4% che in relazione al danno già riconosciuto dall' del 6% porta ad un danno biologico complessivo del 9%” CP_1
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che ha riportato, in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in Parte_1
data 11/02/2013, un danno valutato nella misura del 4% determinando un aggravamento delle condizioni preesistenti che associato al danno biologico già riconosciuto dall' (nella misura CP_1
del 6%), determina un danno complessivo del 9% e, pertanto ha diritto all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. DLSG 38/2000 e per l'effetto condanna l' a CP_1
erogare in favore del ricorrente le corrispondenti differenze.
Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore a quella richiesta dal ricorrente e attesa la decorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo successiva rispetto alla data di presentazione della relativa denuncia all' , le spese di lite vanno CP_1
compensate.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta e dichiara che in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data 11/02/2013, Pt_1
ha riportato un grado di invalidità permanente pari al 9% e, pertanto, ha diritto
[...] all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. DLSG 38/2000 in ragione delle corrispondenti differenze rispetto all'importo già riconosciuto ed erogato dall' ; CP_1
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 14 marzo 2025
Il GOP
Maria Zammito