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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.701227/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
tra
, nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 09/08/1944, residente a[...], come in atti rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Roberto Abbatiello e Marcello Parrillo, indirizzo PEC: Email_1
- ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...], residente in (76646) Controparte_1
CH (Germania), Frilen Str.;
, nato a [...] il [...], residente in (76703) Controparte_2
KRAICHTAL (Germania), Staarenberg Str.;
, nato il [...] a [...], residente in (76694) Controparte_3
FORST (Germania), Weir Str.;
, residente in (76646) CH (Germania), Frieden Str.; Controparte_4
, residente in Caiazzo (CE) - Loc. Trizzi, alla Via Acquarella;
Controparte_5
residente in Tredici (CE), alla Via Campania - Cooperativa San Controparte_6
AN;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Castri di Lecce n. 79, tutti rappresenti e difesi dall'Avv. Nicola Gentile; , nato a [...] il [...] e residente in [...], CF: rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall' avv. Simona MADDALUNA e dall'avv. Antonio Marco DI SOMMA (C.F.:
entrambi domiciliati presso lo studio di quest' ultimo in Santa C.F._3
Maria AP VE (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 54FAX 0823-79.95.85, P.E.C.
Email_2
- CONVENUTI -
Nonché
; Controparte_8
Controparte_9
- CONVENUTI/CONTUMACI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, si intendono integralmente richiamati sia gli atti delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti nel corso della trattazione.
Conclusioni
Per parte attrice:
Si conclude perché l'Ill. Giudicante, voglia, in sua Giustizia, riconoscere i miglioramenti di cui alla domanda e quantificati nella prodotta CTP, ovvero quelli diversamente meglio visti
e considerati, conseguentemente condannando i convenuti al relativo pagamento in favore dell'attrice. Il tutto con il pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con concessione dei termini ex art. 190 cpc in caso di mancato accoglimento dell'istanza di revoca acquisita.
Per parti convenute: , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , tutti rapp.ti e difesi
[...] Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 dall'Avv. Nicola Gentile;
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare la domanda della Sig.ra poiché inammissibile, Parte_1 improponibile ed infondata;
2) condannare la al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_1
3) condannare la medesima al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di lite, oltre le spese generali 15% e gli oneri di legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni di rapp.to e difeso dagli Avv.ti A.M. DI SOMMA e S. Parte_2
MADDALUNA):
Voglia l'Ill.mo Organo Giudicante, contrariis rejectis:
1-rigettare le domande attoree perché inammissibili oltre che infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive del benché minimo supporto probatorio;
2-in via totalmente subordinata, determinare e quantificare i miglioramenti richiesti ai sensi dell'art. 1150 c.c., tenendo presente la mala fede della sig.ra e Parte_1 la prescrizione dei relativi diritti;
3-condannare in via riconvenzionale, la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del sig. della somma dovuta per l'occupazione e l'utilizzo del Parte_2 terreno di cui è causa, come sopra ampliamente esplicato;
4-vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
***
Prima di procedere alla disamina nel merito e al fine di una più agevole comprensione del thema decidendum, è d'uopo ripercorrere, sia pure brevemente, la vicenda da cui trae origine la presente controversia.
Con atto pubblico del 22 maggio 1991, a rogito del Notaio di Caserta, i coniugi Per_1
e conferivano ai figli AN e Persona_2 Parte_3 [...]
procura generale con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, CP_5 che comprendevano espressamente la facoltà di acquistare e alienare beni mobili e immobili.
In forza di tale procura, essi procedevano all'acquisto di un compendio immobiliare sito in
Caserta, frazione Garzano, località “Grotte di S. Rosalia”, della superficie catastale complessiva di ettari 4, are 29 e centiari 38, comprensivo di casa colonica censita al foglio
42, mappali 40, 41, 42, 82, 105, 178, 180, 181 e 185.
Con atto di compravendita del 9 febbraio 1995, il per effetto di Controparte_9 tale procura, e in concorso con il fratello , alienava il suddetto compendio CP_5 immobiliare alla sig.ra sua consorte. Parte_1
Solo in seguito al decesso di , gli eredi legittimi venivano a conoscenza Persona_2 dell'intervenuta alienazione dell'immobile in favore della sig.ra Parte_1 alienazione ritenuta lesiva degli interessi dei rappresentati, in quanto attuata in evidente conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c.
Pertanto, sia in proprio sia quale erede del coniuge defunto, Parte_3 unitamente agli altri eredi del de cuius, , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
, conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale (R.G. n. 2269/1996), CP_7
chiedendo fosse dichiarata la nullità del Controparte_9 Parte_1 contratto di compravendita de quo nonché l'accertamento della proprietà del compendio immobiliare in capo alla sig.ra e agli eredi di Parte_3 Persona_2
.
[...]
Con sentenza n. 140/2004, il Tribunale di Santa Maria AP VE, nella persona del
Giudice Unico dott. Massimo Urbano, accoglieva le domande attoree, dichiarando nullo il contratto di compravendita stipulato in favore di nonché accertando Parte_1 che il compendio immobiliare oggetto di causa apparteneva alla sig.ra Parte_3
a e quindi ai suoi eredi.
[...] Persona_2
Avverso tale sentenza veniva proposto appello, deducendosi l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nonché l'erronea valutazione della sussistenza e conoscibilità del conflitto di interessi tra i procuratori
(AN e ) e i rappresentati ( e Controparte_5 Persona_2 Parte_3
).
[...]
La Corte di Appello di Napoli – Terza Sezione Civile, con sentenza n. 88/2010, rigettava entrambi gli appelli, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione del
Tribunale, e confermava integralmente la declaratoria di nullità della compravendita per conflitto di interessi.
La Corte condannava, altresì, e alla Controparte_9 Parte_1 rifusione, in solido tra loro, delle spese del doppio grado di giudizio.
La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda giudiziaria che ha trovato compiuta definizione con la sentenza n. 140/2004 del Tribunale di Santa Maria AP
VE, confermata, successivamente, dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.
88/2010, con le quali è stato definitivamente annullato – per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1394 c.c. – il contratto di compravendita stipulato in data 9 febbraio 1995, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Caserta, frazione Garzano, località “Grotte di S.
Rosalia”, e contestualmente è stata accertata la piena titolarità dominicale del medesimo in capo ai danti causa e ai di loro eredi.
All'esito di tale giudizio, la sig.ra odierna parte attrice che aveva Parte_1 detenuto e posseduto il bene per un considerevole lasso di tempo in forza di un titolo poi annullato, ha introdotto il presente giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'indennità per le asserite migliorie apportate al compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I convenuti hanno contestato la domanda sotto molteplici profili, deducendone l'inammissibilità per violazione del giudicato, la mala fede dell'attrice, la prescrizione del diritto, proponendo, a loro volta, domande riconvenzionali.
Ebbene, quanto all'asserita formazione di un giudicato preclusivo eccepita dai convenuti, che impedirebbe a questo Giudice di pronunciarsi nel merito, è indubbio che il giudicato formatosi con le richiamate pronunce abbia definitivamente accertato l'invalidità del titolo di acquisto della sig.ra e la proprietà del bene in capo ai . Tuttavia, tale Pt_1 CP_9 giudicato non si estende alla distinta questione del diritto del possessore all'indennità per i miglioramenti eventualmente apportati alla res, trattandosi di diritto autonomo che sorge, ove ne ricorrano i presupposti, proprio in conseguenza della restituzione del bene.
Ne consegue che l'azione proposta è astrattamente ammissibile non risultando elusiva del giudicato né diretta a rimettere in discussione l'assetto proprietario definitivamente accertato.
Sul possesso dell'attrice e sulla di lei buona fede, occorre rilevare che la sig.ra ha Pt_1 posseduto il bene in forza di un titolo negoziale astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, successivamente annullato in sede giudiziale.
In assenza di prova contraria, deve ritenersi che l'attrice abbia posseduto il bene in buona fede, almeno sino alla proposizione della domanda di annullamento del contratto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di possesso derivante da titolo poi caducato.
Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all'indennità richiesta, restando imprescindibile la prova delle migliorie asseritamente apportate.
Sulla scorta di quanto testé affermato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di prova in ordine ai presupposti costitutivi del diritto fatto valere.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il possessore che invochi l'indennità per miglioramenti, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ha l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere dedotte, la loro natura oggettivamente migliorativa e non meramente conservativa o voluttuaria, il nesso causale tra le opere e l'incremento di valore del bene nonché, alternativamente, l'entità delle spese sostenute o l'aumento di valore arrecato al fondo.
Nel caso di specie, la sig.ra si è limitata a prospettare, in termini ampi e descrittivi, Pt_1 una serie di interventi di sistemazione agraria, impianti colturali, manutenzione del fabbricato rurale e opere accessorie, senza tuttavia fornire adeguata e rigorosa dimostrazione della loro effettiva realizzazione, della loro collocazione temporale, del relativo costo e, soprattutto, del concreto incremento patrimoniale arrecato al compendio immobiliare.
La documentazione versata in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, la consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice, in quanto elaborato unilaterale e privo del necessario contraddittorio, non può assurgere a prova dei fatti storici posti a fondamento della domanda né può supplire alla mancanza di documentazione contabile, amministrativa o contrattuale idonea a comprovare le spese sostenute. L'attrice non ha prodotto fatture, ricevute, contratti, titoli abilitativi o altri elementi oggettivi tali da consentire a questo Tribunale una verifica attendibile dell'an e del quantum delle migliorie dedotte né ha articolato mezzi istruttori idonei a colmare tali lacune.
In difetto di prova dell'esistenza stessa delle migliorie e del loro effetto incrementale del valore del bene, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, neppure in via equitativa, poiché il ricorso all'equità presuppone pur sempre la dimostrazione dell'esistenza del diritto, che nella specie difetta.
La domanda ex art. 1150 c.c. deve pertanto essere rigettata.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto anche della domanda proposta in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'azione di ingiustificato arricchimento richiede la prova dell'arricchimento patrimoniale del convenuto e del correlativo depauperamento dell'attore.
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione delle opere dedotte e dell'asserito incremento del valore complessivo del bene impedisce di ravvisare un arricchimento giuridicamente apprezzabile in capo ai convenuti.
Difettano, pertanto, i presupposti applicativi della norma invocata.
Quanto poi alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ivi compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c., esse non possono essere accolte.
In definitiva, la domanda attorea, pur risultando infondata nel merito, è stata proposta nell'esercizio di un diritto astrattamente riconosciuto dall'ordinamento e non presenta profili di temerarietà o abuso del processo.
Tutto quanto premesso, con riferimento alle spese di lite, la peculiarità della controversia, la stratificazione del contenzioso e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria AP VE, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- rigetta la domanda proposta da volta al riconoscimento dell'indennità Parte_1 per migliorie ai sensi dell'art. 1150 c.c., nonché la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
§- rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ivi compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
§- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, Santa Maria AP VE, addì 17/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
tra
, nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 09/08/1944, residente a[...], come in atti rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Roberto Abbatiello e Marcello Parrillo, indirizzo PEC: Email_1
- ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...], residente in (76646) Controparte_1
CH (Germania), Frilen Str.;
, nato a [...] il [...], residente in (76703) Controparte_2
KRAICHTAL (Germania), Staarenberg Str.;
, nato il [...] a [...], residente in (76694) Controparte_3
FORST (Germania), Weir Str.;
, residente in (76646) CH (Germania), Frieden Str.; Controparte_4
, residente in Caiazzo (CE) - Loc. Trizzi, alla Via Acquarella;
Controparte_5
residente in Tredici (CE), alla Via Campania - Cooperativa San Controparte_6
AN;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Castri di Lecce n. 79, tutti rappresenti e difesi dall'Avv. Nicola Gentile; , nato a [...] il [...] e residente in [...], CF: rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall' avv. Simona MADDALUNA e dall'avv. Antonio Marco DI SOMMA (C.F.:
entrambi domiciliati presso lo studio di quest' ultimo in Santa C.F._3
Maria AP VE (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 54FAX 0823-79.95.85, P.E.C.
Email_2
- CONVENUTI -
Nonché
; Controparte_8
Controparte_9
- CONVENUTI/CONTUMACI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, si intendono integralmente richiamati sia gli atti delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti nel corso della trattazione.
Conclusioni
Per parte attrice:
Si conclude perché l'Ill. Giudicante, voglia, in sua Giustizia, riconoscere i miglioramenti di cui alla domanda e quantificati nella prodotta CTP, ovvero quelli diversamente meglio visti
e considerati, conseguentemente condannando i convenuti al relativo pagamento in favore dell'attrice. Il tutto con il pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con concessione dei termini ex art. 190 cpc in caso di mancato accoglimento dell'istanza di revoca acquisita.
Per parti convenute: , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , tutti rapp.ti e difesi
[...] Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 dall'Avv. Nicola Gentile;
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare la domanda della Sig.ra poiché inammissibile, Parte_1 improponibile ed infondata;
2) condannare la al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_1
3) condannare la medesima al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di lite, oltre le spese generali 15% e gli oneri di legge, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni di rapp.to e difeso dagli Avv.ti A.M. DI SOMMA e S. Parte_2
MADDALUNA):
Voglia l'Ill.mo Organo Giudicante, contrariis rejectis:
1-rigettare le domande attoree perché inammissibili oltre che infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive del benché minimo supporto probatorio;
2-in via totalmente subordinata, determinare e quantificare i miglioramenti richiesti ai sensi dell'art. 1150 c.c., tenendo presente la mala fede della sig.ra e Parte_1 la prescrizione dei relativi diritti;
3-condannare in via riconvenzionale, la sig.ra al pagamento in Parte_1 favore del sig. della somma dovuta per l'occupazione e l'utilizzo del Parte_2 terreno di cui è causa, come sopra ampliamente esplicato;
4-vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
***
Prima di procedere alla disamina nel merito e al fine di una più agevole comprensione del thema decidendum, è d'uopo ripercorrere, sia pure brevemente, la vicenda da cui trae origine la presente controversia.
Con atto pubblico del 22 maggio 1991, a rogito del Notaio di Caserta, i coniugi Per_1
e conferivano ai figli AN e Persona_2 Parte_3 [...]
procura generale con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, CP_5 che comprendevano espressamente la facoltà di acquistare e alienare beni mobili e immobili.
In forza di tale procura, essi procedevano all'acquisto di un compendio immobiliare sito in
Caserta, frazione Garzano, località “Grotte di S. Rosalia”, della superficie catastale complessiva di ettari 4, are 29 e centiari 38, comprensivo di casa colonica censita al foglio
42, mappali 40, 41, 42, 82, 105, 178, 180, 181 e 185.
Con atto di compravendita del 9 febbraio 1995, il per effetto di Controparte_9 tale procura, e in concorso con il fratello , alienava il suddetto compendio CP_5 immobiliare alla sig.ra sua consorte. Parte_1
Solo in seguito al decesso di , gli eredi legittimi venivano a conoscenza Persona_2 dell'intervenuta alienazione dell'immobile in favore della sig.ra Parte_1 alienazione ritenuta lesiva degli interessi dei rappresentati, in quanto attuata in evidente conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c.
Pertanto, sia in proprio sia quale erede del coniuge defunto, Parte_3 unitamente agli altri eredi del de cuius, , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
, conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale (R.G. n. 2269/1996), CP_7
chiedendo fosse dichiarata la nullità del Controparte_9 Parte_1 contratto di compravendita de quo nonché l'accertamento della proprietà del compendio immobiliare in capo alla sig.ra e agli eredi di Parte_3 Persona_2
.
[...]
Con sentenza n. 140/2004, il Tribunale di Santa Maria AP VE, nella persona del
Giudice Unico dott. Massimo Urbano, accoglieva le domande attoree, dichiarando nullo il contratto di compravendita stipulato in favore di nonché accertando Parte_1 che il compendio immobiliare oggetto di causa apparteneva alla sig.ra Parte_3
a e quindi ai suoi eredi.
[...] Persona_2
Avverso tale sentenza veniva proposto appello, deducendosi l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nonché l'erronea valutazione della sussistenza e conoscibilità del conflitto di interessi tra i procuratori
(AN e ) e i rappresentati ( e Controparte_5 Persona_2 Parte_3
).
[...]
La Corte di Appello di Napoli – Terza Sezione Civile, con sentenza n. 88/2010, rigettava entrambi gli appelli, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione del
Tribunale, e confermava integralmente la declaratoria di nullità della compravendita per conflitto di interessi.
La Corte condannava, altresì, e alla Controparte_9 Parte_1 rifusione, in solido tra loro, delle spese del doppio grado di giudizio.
La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda giudiziaria che ha trovato compiuta definizione con la sentenza n. 140/2004 del Tribunale di Santa Maria AP
VE, confermata, successivamente, dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.
88/2010, con le quali è stato definitivamente annullato – per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1394 c.c. – il contratto di compravendita stipulato in data 9 febbraio 1995, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Caserta, frazione Garzano, località “Grotte di S.
Rosalia”, e contestualmente è stata accertata la piena titolarità dominicale del medesimo in capo ai danti causa e ai di loro eredi.
All'esito di tale giudizio, la sig.ra odierna parte attrice che aveva Parte_1 detenuto e posseduto il bene per un considerevole lasso di tempo in forza di un titolo poi annullato, ha introdotto il presente giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'indennità per le asserite migliorie apportate al compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I convenuti hanno contestato la domanda sotto molteplici profili, deducendone l'inammissibilità per violazione del giudicato, la mala fede dell'attrice, la prescrizione del diritto, proponendo, a loro volta, domande riconvenzionali.
Ebbene, quanto all'asserita formazione di un giudicato preclusivo eccepita dai convenuti, che impedirebbe a questo Giudice di pronunciarsi nel merito, è indubbio che il giudicato formatosi con le richiamate pronunce abbia definitivamente accertato l'invalidità del titolo di acquisto della sig.ra e la proprietà del bene in capo ai . Tuttavia, tale Pt_1 CP_9 giudicato non si estende alla distinta questione del diritto del possessore all'indennità per i miglioramenti eventualmente apportati alla res, trattandosi di diritto autonomo che sorge, ove ne ricorrano i presupposti, proprio in conseguenza della restituzione del bene.
Ne consegue che l'azione proposta è astrattamente ammissibile non risultando elusiva del giudicato né diretta a rimettere in discussione l'assetto proprietario definitivamente accertato.
Sul possesso dell'attrice e sulla di lei buona fede, occorre rilevare che la sig.ra ha Pt_1 posseduto il bene in forza di un titolo negoziale astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, successivamente annullato in sede giudiziale.
In assenza di prova contraria, deve ritenersi che l'attrice abbia posseduto il bene in buona fede, almeno sino alla proposizione della domanda di annullamento del contratto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di possesso derivante da titolo poi caducato.
Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all'indennità richiesta, restando imprescindibile la prova delle migliorie asseritamente apportate.
Sulla scorta di quanto testé affermato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di prova in ordine ai presupposti costitutivi del diritto fatto valere.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il possessore che invochi l'indennità per miglioramenti, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ha l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere dedotte, la loro natura oggettivamente migliorativa e non meramente conservativa o voluttuaria, il nesso causale tra le opere e l'incremento di valore del bene nonché, alternativamente, l'entità delle spese sostenute o l'aumento di valore arrecato al fondo.
Nel caso di specie, la sig.ra si è limitata a prospettare, in termini ampi e descrittivi, Pt_1 una serie di interventi di sistemazione agraria, impianti colturali, manutenzione del fabbricato rurale e opere accessorie, senza tuttavia fornire adeguata e rigorosa dimostrazione della loro effettiva realizzazione, della loro collocazione temporale, del relativo costo e, soprattutto, del concreto incremento patrimoniale arrecato al compendio immobiliare.
La documentazione versata in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, la consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice, in quanto elaborato unilaterale e privo del necessario contraddittorio, non può assurgere a prova dei fatti storici posti a fondamento della domanda né può supplire alla mancanza di documentazione contabile, amministrativa o contrattuale idonea a comprovare le spese sostenute. L'attrice non ha prodotto fatture, ricevute, contratti, titoli abilitativi o altri elementi oggettivi tali da consentire a questo Tribunale una verifica attendibile dell'an e del quantum delle migliorie dedotte né ha articolato mezzi istruttori idonei a colmare tali lacune.
In difetto di prova dell'esistenza stessa delle migliorie e del loro effetto incrementale del valore del bene, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, neppure in via equitativa, poiché il ricorso all'equità presuppone pur sempre la dimostrazione dell'esistenza del diritto, che nella specie difetta.
La domanda ex art. 1150 c.c. deve pertanto essere rigettata.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto anche della domanda proposta in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'azione di ingiustificato arricchimento richiede la prova dell'arricchimento patrimoniale del convenuto e del correlativo depauperamento dell'attore.
Nel caso di specie, la mancata dimostrazione delle opere dedotte e dell'asserito incremento del valore complessivo del bene impedisce di ravvisare un arricchimento giuridicamente apprezzabile in capo ai convenuti.
Difettano, pertanto, i presupposti applicativi della norma invocata.
Quanto poi alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ivi compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c., esse non possono essere accolte.
In definitiva, la domanda attorea, pur risultando infondata nel merito, è stata proposta nell'esercizio di un diritto astrattamente riconosciuto dall'ordinamento e non presenta profili di temerarietà o abuso del processo.
Tutto quanto premesso, con riferimento alle spese di lite, la peculiarità della controversia, la stratificazione del contenzioso e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria AP VE, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- rigetta la domanda proposta da volta al riconoscimento dell'indennità Parte_1 per migliorie ai sensi dell'art. 1150 c.c., nonché la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
§- rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ivi compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
§- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, Santa Maria AP VE, addì 17/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli