Art. 18.
E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S.
Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbroaretine, nonche' l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.
Allorquando diverra' operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , cessera' la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.
L'indennizzo da corrispondere alla societa' concessionaria e' determinato nell'importo di L. 4.239.000.000, che sara' versato alla societa' stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'esercizio effettuato dalla societa' concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella gia' effettuata ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 .
Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.
E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S.
Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbroaretine, nonche' l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.
Allorquando diverra' operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , cessera' la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.
L'indennizzo da corrispondere alla societa' concessionaria e' determinato nell'importo di L. 4.239.000.000, che sara' versato alla societa' stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'esercizio effettuato dalla societa' concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella gia' effettuata ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 .
Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.