Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 18747/2024 del Ruolo Generale Previdenza ATP
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 4, elett.te dom.ta in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Fuschino che la rapp.ta e difende giusto mandato in calce ricorso;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, CP_1 ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del
2.12.2005, dai funzionari , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, a ciò designati con ordine di servizio del CP_11 CP_12 CP_13
Direttore di Sede 18/2016, nonché determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n. 125 del 20/09/2023, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale,
e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n°55;
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 3.9.2024 la parte in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
e , di aver presentato , in data 19/03/2021, domanda di invalidità civile, al CP_14 fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71 e ss.mod. ed int.;
-che l'ASL visitava la ricorrente in data 25.11.2021 in seconda convocazione, ma che il verbale non è mai stato notificato;
CP_1
che l'istante risulta affetta da “sclerosi multipla, cefalea, esiti frattura del condilo mandibolare bpco, ipertensione arteriosa, depressione“
HA CONCLUSO chiedendo :
1.ammettere e disporre un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, così come previsto dall'art. 445 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in premessa e, quindi, nominare un
Consulente Tecnico d'Ufficio, fissando la data per il conferimento dell'incarico, per il giuramento e la formulazione del quesito, affinché si accerti il grado di invalidità dell'istante
e si dichiari che lo stesso ha diritto al diritto al beneficio dell'assegno di invalidità, a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quello che sarà stabilito in corso di causa;
2. condannare, in caso di esito favorevole dell'accertamento tecnico preventivo in favore della ricorrente, l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P., nonché delle spese dell'ATP.
Si è costituito l' che ,in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire in quanto la ricorrente, sulla base di precedente domanda amministrativa del 14.12.2016, era stata già riconosciuta invalida al 75% e, in forza di tale riconoscimento, percepisce somme a titolo di assegno mensile di assistenza a decorrere dal gennaio 2017 .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa con sentenza contestuale del cui dispositivo è stata data lettura.
2)La domanda è inammissibile .
L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, si specifica in quel rapporto di utilità esistente tra la lesione di un diritto così come affermata ed il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto. Esso deve essere concreto, cioè effettivo, ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
L'interesse ad agire richiede , cioè ,non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. ( così Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051 ). 3
L'art. 100 c.p.c. dispone che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” fissando il principio dell'interesse ad agire come principio cardine del nostro ordinamento;
esso è una delle cosiddette condizioni dell'azione così che, in carenza di tale interesse, il giudice non può passare all'esame della fondatezza della domanda nel merito.
In altre parole, per agire in giudizio l'istante deve avere un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice, interesse che deve essere -personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, -attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, -concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto cui si intende porre rimedio con l'azione.
In quanto condizione dell'azione, l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio essendo interesse generale evitare un'inutile attività processuale.
Nella fattispecie in esame , poiché l'oggetto dell'accertamento richiesto è la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile, prestazione già in godimento della ricorrente fin dal 2017 , deve ritenersi manchi ab origine l'interesse ad agire nel giudizio , rendendo inammissibile la domanda .
3) L'appartenenza , dichiarata dalla parte in atti, alle fasce di reddito protette determina , ai sensi degli artt. 152 disp. att .c.p.c. e 76 e 777 DPR 115/2002, l'esonero dalla rifusione delle spese della presente procedura che pertanto vanno dichiarate irripetibili .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara inammissibile il ricorso;
b)Dichiara irripetibili le spese del giudizio .
Così deciso in Napoli il 12.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo