TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3128
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal ricorrente

    La Corte rileva che la mancata traduzione costituisce una mera irregolarità che non inficia la legittimità di un atto vincolato, soprattutto quando l'obbligo di traduzione non è indefettibile e non è possibile.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato in quanto richiama la condanna definitiva per atti persecutori come causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, violazione di legge e carenza istruttoria

    La Corte ritiene che la revoca sia un atto dovuto e vincolato ai sensi degli artt. 4 c. 3 e 9 c. 4 d.lgs. 286/1998, data la condanna definitiva per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.). La motivazione è ritenuta adeguata in quanto fondata sulla pericolosità sociale dello straniero, sulla durata del soggiorno e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo un automatismo vietato.

  • Rigettato
    Inefficacia di atti presupposti e consequenziali

    Le censure dedotte sono infondate, attesa l’adeguatezza della motivazione posta a supporto logico-giuridico delle decisioni impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3128
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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