Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
• per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 7 D.lgs. n. 286/98, nonché per violazione dell'art. 10 bis Legge n. 241 del 1990, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia del preavviso di rigetto ex art. 10 bis che del provvedimento di revoca, per carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di provvedere in tal senso;
• Nel merito, in via principale: previa declaratoria di illegittimità del decreto impugnato per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, art. 9 comma 4 D.lgs n. 286/98, per carenza istruttoria, annullare lo stesso riconoscendo, per l'effetto, sussistenti in capo al ricorrente i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ordine al rilascio e al conseguente aggiornamento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo N. I16509339, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4 T.U.I.;
• in ogni caso, annullare e/o dichiarare inefficace ogni atto presupposto, prodromico, preliminare al decreto di rigetto impugnato nonché ogni atto successivo e consequenziale, delibando in ordine alla positiva sussistenza da parte del ricorrente dei presupposti per l'ottenimento dell'aggiornamento della carta di soggiorno ( permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo) detenuta n. I16509339.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. SC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura di Roma in quanto l’istante risulta essere stato condannato per il reato di atti persecutori.
Afferma il ricorrente di avere chiesto alla Questura di Roma l’aggiornamento del permesso di lungo periodo, in possesso dell’istante.
Deduce i seguenti motivi di gravame:
-illegittimità del provvedimento di revoca per mancata traduzione del medesimo nella lingua ucraina e/o per parziale ed incompleta traduzione in lingua alloglotta ( inglese) del provvedimento medesimo, con conseguente asserita violazione di legge, dell’art. 13 comma7 D.lgs. n 286/98;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 4 D.lgs. n 286/90; difetto di istruttoria.
Il ricorrente era ristretto in carcere all’atto della notifica del 8.12.2023 del decreto di revoca del permesso di soggiorno, assunto per motivi di accertata pericolosità e di sicurezza.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Il provvedimento gravato è stato assunto dal Questore di Roma in data 05.12.2023, notificato all’odierno ricorrente in data 08.12.2023 presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove all’epoca era detenuto. L’Amministrazione ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. I16509339, rilasciato dalla Questura di Roma il 07.06.2021, con conseguente rifiuto dell’istanza di aggiornamento presentata dall’istante, odierno ricorrente, in data 04.02.2022, ai sensi dell’art. 9 commi 7 ed 8 del D. lgs n. 286/98, come modificato dal D.lgs. n. 3 del 8 gennaio 2007.
In ordine alla censura di mancata traduzione degli atti nella lingua del ricorrente, va rilevato che essa costituisce ragione di mera irregolarità, ma non può inficiare la piena legittimità di un atto vincolato, come nel caso di specie. L’art. 13 c. 7 d. lgs. 286/1998 attiene infatti al decreto di espulsione e altri atti concernenti il soggiorno, ma non pone un obbligo indefettibile di traduzione in lingua nota all’interessato, laddove ciò non sia possibile.
Il provvedimento è altresì adeguatamente motivato in quanto richiama la causa ostativa costituita dalla condanna definitiva rilevante ex art. 9 d .lgs 286/1998, che richiama a sua volta le fattispecie di cui all’art. 380 c. 2 cpp, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza in relazione ai delitti di cui alla lettera l-ter) (delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale).
Il ricorrente risulta infatti condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Civitavecchia del 7.9.2021, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.
Ne segue che la revoca nel caso in esame è atto dovuto e vincolato ex artt. 4 c. 3 e 9 c. 4 d.lgs. 286/1998.
Il diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti" (c.d. carta di soggiorno) risulta nel caso sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Va escluso pertanto che vi sia stato un vietato automatismo in conseguenza della condanna penale riportata.
Occorre infine considerare che, in esito alla complessiva e corretta valutazione del contesto familiare e personale, è stato comunque rilasciato dall’Autorità di PS al ricorrente un permesso per lavoro subordinato.
Le censure dedotte sono pertanto infondate, attesa l’adeguatezza della motivazione posta a supporto logico-giuridico delle decisioni impugnate.
Il ricorso per quanto esposto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nella misura di euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GI | LE OV |
IL SEGRETARIO