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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2402/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210118666917000 BOLLO 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2208 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, TR TO ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 296 2021 01186669 17 000, notificata in data 02.12.2022, per un importo complessivo di € 230,73, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2016, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari, deducendo l'inesistenza del credito, l'intervenuta prescrizione triennale del tributo e la decadenza dall'azione di riscossione.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha esposto di avere sempre provveduto al pagamento della tassa automobilistica, non avendo mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione o richiesta relativa all'anno in contestazione. Ha dedotto altresì che la cartella risulta notificata oltre i termini decadenziali e prescrizionali previsti per la riscossione del tributo.
Ha chiesto la condanna di parte resistente ex art. 96 cpc
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita sebbene sia stata regolarmente evocata come da documentazione prodotta dal ricorrente a seguito dell' ordinanza del 12.09.2025 con cui questo Collegio ha disposto l'acquisizione del file originale eml della ricevuta PEC di notifica.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha eccepito (anche) la prescrizione triennale del credito tributario ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, e dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, conv. in L. n. 60/1986, secondo cui per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale, decorrente dalla scadenza del pagamento.
Nel caso di specie, il credito è relativo all'anno 2016, mentre la cartella è stata notificata il 2 dicembre 2022, dunque oltre il termine triennale di prescrizione, non risultando documentato alcun valido atto interruttivo intervenuto nel frattempo.
Non costituendosi, l'Amministrazione resistente non ha provveduto a produrre in giudizio atti idonei a dimostrare l'intervenuta notifica di eventuali atti prodromici o interruttivi.
Alla luce di quanto sopra, in difetto di prova contraria, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario.
La domanda formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non emergendo nella condotta di ADER alcun profilo di colpa grave o di abuso del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 230, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo RUSSO Dott. Giuseppe LA GRECA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2402/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210118666917000 BOLLO 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2208 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, TR TO ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 296 2021 01186669 17 000, notificata in data 02.12.2022, per un importo complessivo di € 230,73, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2016, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari, deducendo l'inesistenza del credito, l'intervenuta prescrizione triennale del tributo e la decadenza dall'azione di riscossione.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha esposto di avere sempre provveduto al pagamento della tassa automobilistica, non avendo mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione o richiesta relativa all'anno in contestazione. Ha dedotto altresì che la cartella risulta notificata oltre i termini decadenziali e prescrizionali previsti per la riscossione del tributo.
Ha chiesto la condanna di parte resistente ex art. 96 cpc
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita sebbene sia stata regolarmente evocata come da documentazione prodotta dal ricorrente a seguito dell' ordinanza del 12.09.2025 con cui questo Collegio ha disposto l'acquisizione del file originale eml della ricevuta PEC di notifica.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha eccepito (anche) la prescrizione triennale del credito tributario ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, e dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, conv. in L. n. 60/1986, secondo cui per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale, decorrente dalla scadenza del pagamento.
Nel caso di specie, il credito è relativo all'anno 2016, mentre la cartella è stata notificata il 2 dicembre 2022, dunque oltre il termine triennale di prescrizione, non risultando documentato alcun valido atto interruttivo intervenuto nel frattempo.
Non costituendosi, l'Amministrazione resistente non ha provveduto a produrre in giudizio atti idonei a dimostrare l'intervenuta notifica di eventuali atti prodromici o interruttivi.
Alla luce di quanto sopra, in difetto di prova contraria, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario.
La domanda formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non emergendo nella condotta di ADER alcun profilo di colpa grave o di abuso del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 230, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo RUSSO Dott. Giuseppe LA GRECA