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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2168/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 29/10/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
, difesi dall'avv. Adriano De Gironimo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/10/2025 i signori ed , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 27/8/2005 a Vallemaio (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno Per_1 Persona_2 chiesto che il Collegio dichiari la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2168/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallemaio (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vallemaio (FR) dell'anno 2005 al numero 4, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 29/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2168/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 29/10/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
, difesi dall'avv. Adriano De Gironimo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/10/2025 i signori ed , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 27/8/2005 a Vallemaio (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno Per_1 Persona_2 chiesto che il Collegio dichiari la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2168/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallemaio (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vallemaio (FR) dell'anno 2005 al numero 4, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 29/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi