Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2024, proposto da
-OMISSIS- Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Rampa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale prot. -OMISSIS- del 18/12/2023, rep. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. nella stessa data, emessa da Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia, nella parte in cui ingiunge alla Società ricorrente l’ordine di demolizione di quanto abusivamente realizzato presso l’immobile sito in-OMISSIS-, e di ripristino dello stato dei luoghi e, congiuntamente, trattandosi di immobile vincolato, il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 15.000,00 ai sensi dell’art. 6 c. A della delibera A.C. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società riferisce che, al tempo cui è stata emanata l’impugnata determina dirigenziale, essa fosse titolare di concessione per l’occupazione di suolo pubblico a carattere permanente sito in Roma, -OMISSIS-, di ampiezza pari a mq. 71,92, di forma trapezoidale, rilasciata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 22/05/2003, strumentale all’attività di somministrazione autorizzata con titolo n. -OMISSIS- del 27/04/1993.
Sennonché, a seguito di sopralluogo effettuato presso l’immobile de quo in data 9/03/2016 da personale della Polizia municipale, è stata riscontrata attività urbanistico-edilizia consistente in: “ REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN METALLO SOSTENUTA DA COLONNINE DI METALLO DELLE DIMENSIONI DI CM 8X8 FISSATE SUL CORDOLO DELL’AIUOLA PERIMETALE SU 3 LATI E SUL SUOLO PUBBLICO SUL RIMANENTE LATO AVENTE ALTEZZA DI M. 2,90 E LE MISURE DEI RIMANENTI LATI PARI A M. 12,80, 4,95 METRI, 7,60 METRI, 12,60 METRI PER UNA SUPERFICIE PARI A MQ 79,00. LA STRUTTURA RISULTA CHIUSA LATERALMENTE DA TENDE IN PVC FINO ALL’ALTEZZA DI M. 2,40 DI ALTEZZA DA TERRA E PANNELLI IN PLEXIGLSS PER I RIMANENTI M. 0,50. VI SI ACCEDE ATTRAVERSO UN’APERTURA DI M. 1,40 MUNITA DI PORTA SCORREVOLE IN FERRO E PLASTICA, ARREDI DA ESPOSIZIONE ALIMENTI. È DOTATO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, ELETTRICO, E IMPIANTO A GAS PER ALIMENTAZIONE DI SEI STUFE ANCORATA ALLA STRUTTURA. È INOLTRE PRESENTE STRUTTURA DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE. SI PRECISA CHE TRA L’ACCESSO DI TALE STRUTTURA E QUELLA DEL LOCALE AL CIV. 37 È STATA REALIZZATA UNA STRUTTURA RETRATTILE IN FERRO CON TELO IN PVC A COPERTURA DELLE DIMENSIONI DI M. 1,40X4,10. TRATTASI DI UN INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE SU SUOLO PUBBLICO CHE HA DETERMINATO UN AUMENTO DI VOLUME E SUL REALIZZATO IN ASSENZA DI TITOLO IN VIOLAZIONE ART.16 L.R. 15/08 ED IN ASSENZA DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA SBAP EX ART.21 D. LGS. 42/04. ”
Nella medesima data il personale di p.g. intervenuto ha posto sotto sequestro probatorio la struttura di che trattasi; successivamente, tuttavia, il P.M. competente ne ha disposto il dissequestro con provvedimento del 20/04/2016, dopo aver dato atto che: “ in data 01.04.2016 veniva depositata annotazione della P.G. con constatazione dell’avvenuta eliminazione di quanto abusivamente realizzato ” e “ ritenuto che non sussistono più esigenze probatorie ”.
Dissequestro che è stato eseguito dalla Polizia Locale di Roma Capitale come da esibito verbale del 4/05/2016.
2. Conseguentemente l’odierna ricorrente è insorta, con atto di gravame notificato a controparte in data 16/02/2024 e depositato in data 1/03/2024, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, rassegnando le censure di seguito riportate.
2.1 Illegittimità dell’ordine di demolizione – eccesso di potere – difetto di istruttoria.
Con questo primo mezzo di gravame, la parte ricorrente si duole della circostanza che l’ordinanza di ingiunzione impugnata sia stata adottata: “ in chiaro difetto di istruttoria, dato che l’eliminazione dell’abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi è avvenuto tra il 18.03.2016 ed il 01.04 2016, vale a dire otto anni fa ”.
2.2 Illegittimità della d. d. impugnata per intervenuta prescrizione della sanzione pecuniaria irrogata.
Con questo secondo mezzo di gravame, la ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa pecuniaria fatta valere con il provvedimento gravato: “ stante anche l’assenza di qualsivoglia atto interruttivo dell’Amministrazione procedente. ”
Afferma, in particolare, la Società ricorrente che, essendo nella specie venuto meno l’illecito edilizio di che trattasi non più tardi dell’1/04/2016, “ ne consegue come la sanzione irrogata con la DD oggi impugnata sia estinta per intervenuta prescrizione già nell’aprile 2011, in assenza di atti interruttivi .”
2.3 Nullità della d. d. impugnata per omessa indicazione del soggetto beneficiario del pagamento e omessa indicazione delle modalità del pagamento.
Con questo terzo mezzo di gravame, la parte ricorrente deduce, in ogni caso, la nullità della determina dirigenziale impugnata che non reca gli estremi del soggetto a beneficio del quale andrebbe effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta né le relative modalità di pagamento. Osserva, infatti, la Società ricorrente che: “ [..] nel documento si legge testualmente: “La sanzione dovrà essere pagata a mezzo bonifico bancario intestato a [n.d.r. CAMPO VUOTO]. Mancano quindi gli elementi essenziali per consentire al soggetto ingiunto di poter adempiere a quanto richiesto. ”
2.4 Illegittimità della determina impugnata per erronea applicazione e violazione dell’art. 6, lett. a), Delibera A.C. -OMISSIS-.
Con quest’ultimo mezzo di gravame, la Società ricorrente deduce, in via di estremo subordine, cioè in caso di mancato annullamento della gravata sanzione amministrativa pecuniaria, “ l’errata quantificazione della stessa in palese violazione dell’art. 6, lett. a), della delibera dell’Assemblea Capitolina -OMISSIS-, come citato nella DD impugnata.
Ed invero, secondo tale articolo, la sanzione fissa applicabile al caso di specie, tenuto conto che l’intervento, in base alla classificazione dell’art. 9 co. 5 delle NTA del Piano Regolatore, è riconducibile alla categoria RE1, di dimensioni fino a 200 mq, ammonterebbe ad € 2.500,00 e non quindi all’importo ingiunto di € 15.000,00.
L’Amministrazione è incorsa in un palese errore riconducendo l’intervento in questione nella categoria RE2 di dimensioni fino a 200 mq per i quali la citata norma prevede una sanzione fissa di € 15.000,00. ”
3. L’8/01/2026 Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. Sicuramente fondato è il primo mezzo di gravame, posto che l’ordinanza di demolizione impugnata ha omesso di considerare che, a seguito del primo sopralluogo effettuato dalla polizia locale di Roma Capitale presso la struttura di cui è causa in data 9/3/2016, ne è stato effettuato un secondo in data 1° aprile 2016, dalla stessa polizia locale, all’esito del quale è stata accertata l’avvenuta demolizione di quanto illegittimamente realizzato dalla odierna ricorrente, tanto da provocare il dissequestro della struttura, giusta esibito decreto del 20 aprile 2016, materialmente eseguito dalla polizia locale il successivo 4 maggio 2016, come da verbale prot. -OMISSIS-.
Ne deriva, pertanto, che l’avversata ingiunzione di demolizione è stata adottata sulla base di un presupposto (la presenza di una struttura abusiva sull’area di cui è causa), sicuramente esistente il 9/03/2016, ma venuto meno già l’1/04/2016, né Roma Capitale si è incaricata di effettuare un nuovo sopralluogo sulla struttura di che trattasi in epoca successiva all’1/04/2016 al fine di verificare che l’area de qua continuasse (oppure no) a essere sgombra da manufatti abusivi, per modo che è evidente come la gravata ingiunzione di demolizione sia stata emessa sulla scorta di un quadro istruttorio superato e non più aggiornato.
7. Da quanto sopra consegue, altresì, la fondatezza anche della seconda censura articolata dalla parte ricorrente, posto che in questo caso soccorre la giurisprudenza cui il Collegio aderisce, secondo la quale per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, Legge 24 novembre 1981, n. 689, inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, cioè con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21/9/2018, n. 9534); infatti, per la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, c.p.) ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5/05/2023, n. 303)
7.1 Ne consegue, nella fattispecie di cui è causa, che essendo stato rimosso il manufatto edilizio abusivo dopo il 9/03/2016 ma non più tardi dell’1/04/2016, deve ritenersi che alla data di adozione della gravata ordinanza di demolizione (il 18/12/2023), il prefato termine quinquennale di prescrizione fosse ampiamente spirato, stante la mancata prova da parte di Roma Capitale di eventi interruttivi del medesimo termine (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30/09/2022, n. 2165).
A fronte dell’eccezione di prescrizione, infatti, è onere del titolare del diritto di credito dare la prova, in sede processuale, dell’avvenuta interruzione della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore ( ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora, ex art. 2943 c.c.).
In termini, anche la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale l’onere della prova del fatto interruttivo “ grava su chi fa valere il diritto soggetto ad un termine di prescrizione ” (in tal senso, ex multis , Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 5413/2021).
7.2 Infine, si precisa che non sussistono impedimenti all’accertamento dell’intervenuta prescrizione, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
8. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura e il conseguente annullamento dell’ingiunzione di demolizione epigrafata – fermi restando gli ulteriori provvedimenti che il Comune di Roma Capitale riterrà, se del caso, di adottare nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia - e la declaratoria dell’avvenuta estinzione per prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata ex art. 16, comma 4, Legge Regionale del Lazio n. 15/2008 con l’ordinanza annullata.
9. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale prot. -OMISSIS- del 18/12/2023, rep. n. -OMISSIS- gravata.
Condanna il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della -OMISSIS- Snc delle spese processuali, da liquidarsi nella misura complessiva di euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC RA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CA | IC RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.