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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO 10.12. ore 7,29
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH RS, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 510/2023, posta in deliberazione all'udienza del 10 dicembre 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo 101 presso lo studio degli avvocati Alessio Olimpieri e Laura Corvi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
CP_1 Parte_2
P.I.V.A.: , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rapp. p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20
-resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti a tribunale Parte_1 di Terni la società e i Controparte_3 soci illimitatamente responsabili e ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare la nullità del “contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter partes in data 4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza 30.04.2023, perché concluso con soggetto di anni 33/34 e pertanto in contrasto con la normativa di cui all'art. 13, C. 2, del D.
Lgs. n° 81/2015 per le motivazioni indicate al capo 1 lettera A della parte in diritto del presente atto. 2) Accertare e dichiarare la nullità del
“contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter-partes in data
4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza
30.04.2023, per l'assenza di “valutazione del rischio” omessa, per quanto consta, dalla resistente per violazione del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi, contrastando le disposizioni di cui all'art. 14 D.
Lgs. n° 81/2015, per le motivazioni esposte al capo 1 lettera B della parte in diritto del presente atto. 3) Accertare e dichiarare la nullità del
“contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter partes in data
4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza
30.04.2023 per mancanza della causa tipica del contratto di lavoro applicato ex artt. 1325 e 1418 c.c. per le motivazioni esposte al capo 1 lettera C della parte in diritto del presente atto 4) Conseguentemente alle declaratorie di cui alle precedenti richieste conclusioni 1) e/o 2) e/o 3), così come rassegnate, • in via principale: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time, a far data dal 4.10.2021 ed accertata e dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminato verbalmente alla ricorrente in data 01.03.2023 o, comunque, accertatane l'illegittimità, condannare la società Parte_3
(P.I.V.A.: , in persona del legale rapp.
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché anche i soci illimitatamente responsabili Sig. (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._1
RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e Sig. (C.F.: Parte_3
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._2
RE (TR) Via Sardegna n. 5, al pagamento in favore della medesima di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Sig.ra dichiara sin da Parte_1 ora di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per l'indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23/2015, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
• In via subordinata rispetto alle conclusioni di cui al precedente punto, sempre conseguentemente alle declaratorie di cui alle precedenti richieste conclusioni sub 1) e/o 2)
e/o 3) così come rassegnate, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un ordinario contratto di lavoro a tempo determinato, full- time, a far data dal 4.10.2021 al 30.04.2023, senza soluzione di continuità e, per l'effetto, condannare la società
[...]
(P.I.V.A.: , in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, nonché i soci illimitatamente responsabili Sig.
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
6.02.1976 e domiciliato in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e
Sig. (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
18.05.1980 e domiciliato in RE (TR) Via Sardegna n. 5 a corrispondere in favore della ricorrente la retribuzione ordinaria per il periodo successivo al 2.03.2023 e sino alla scadenza del rapporto di lavoro 30.04.2023 come in essere e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia. 5) In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 4), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione al livello V del CCNL applicato per categoria in ragione delle mansioni concretamente svolte e per l'effetto condannare la società Parte_3
(P.I.V.A.: , in persona del legale rapp.
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, nonché
i soci illimitatamente responsabili Sig. (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._1
RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e Sig. (C.F.: Parte_3
), nato a [...] il [...] e domiciliato C.F._2
RE (TR) Via Sardegna n. 5 a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive e voci contrattuali, nonché per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di € 26.396,59 (di cui € 1.865,42 a titolo di differenza TFR), al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali, calcolata alla data del 30.04.2023 oltre le maturande detratto l'aliunde perceptum, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. 6) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. 7) Con vittoria delle spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stata assunta in data
4.10.2021, alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, con iniziale scadenza
30.04.2022 e successive proroghe senza soluzione di continuità, con la qualifica e la mansione di barista e inquadramento al livello VI del
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi e sede di lavoro in Arrone Voc.
Isola, presso l'attività commerciale denominata “ ; che Parte_3 nel corso dell'intero rapporto di lavoro, nonostante le formali richieste, non aveva mai ricevuto da parte datoriale copia dei contratti di lavoro così come le buste paga, consegnate solo in parte;
che il rapporto di lavoro cessava in data 02.03.2023, allorché veniva licenziata oralmente da con una telefonata, cui Parte_3 assisteva il proprio marito, di aver sin dall'inizio del Persona_1 rapporto di lavoro svolto mansioni riconducibili al superiore livello VI del CCNL applicato;
di aver svolto orario di lavoro su turni settimanali alternati su 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00
o dalle 7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00; che ella aveva diritto alle differenze retributive pari ad euro 26.396,59.
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto la nullità del contratto intermittente e la conversione in rapporto di lavoro subordinato.
La società convenuta, pur regolarmente citata rimaneva contumace.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione testimoniale, esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che ove il lavoratore lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza deve allegare e provare la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Questo perché, come noto, il giudizio volto all'accertamento delle mansioni superiori comporta per il giudice un complesso procedimento logico -giuridico articolato in tre fasi successive rappresentate: “… dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla
S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia
e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria) (Cass. Sez. Lav.
n.26234/2008; n.26233/2008; 17896/2007; n.3069/2005;
n.3446/2004).
Pertanto il lavoratore nelle proprie rivendicazioni “… è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)(Cass. Sez. Lav. n.8025/2003; conf. Cass. Sez. Lav.
n.7641/1997).
E ancora “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” ( cfr.Cass.
8589/2015).
Non v'è dubbio, infatti, che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso, nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
In punto di diritto, occorre osservare appartengono al VI livello
“Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); – commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche
– addetta/o alla stiratura;
– addetta/o di lavanderia;
– guardiana/o notturna;
– addetta/o servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore”
Viceversa appartengono al V livello “le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Cassiera/e bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
– Cassiera/e mensa aziendale;
– Magazziniera/e;
– centralinista;
– altri impiegati d'ordine;
– Dispensiere;
– Cantiniera/e;
– Banconiera/e di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colei/colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
– Banconiera/e di tavola calda, chiosco di stazione;
– operaia/o qualificata/o, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– nelle aziende di banqueting e/o catering, addetta/o alla movimentazione, all'allestimento e al disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
– sfoglina/o, intendendosi per tale che appronta pasta Persona_2 fresca, tortellini, ravioli, etc.
– addetta/o al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
– addetta/o al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
– Cameriera/e bar, tavola calda, self-service;
– chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in Pt_4 ranghi”
All'esito dell'istruttoria svolta è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni senz'altro riconducibili all'inquadramento contrattuale di appartenenza, di talché la domanda inerente il superiore inquadramento andrà rigettata.
E invero il teste dipendente della convenuta con Testimone_1 mansioni di barista nel periodo da agosto a gennaio 2022. Ha dichiarato che quando egli era dipendente della convenuta la ricorrente on si occupava della cassa (“Fino a quando ci sono stato io alla cassa vi eravamo o io o i titolari. Sporadicamente qualche ragazza) ma si limitava a servire ai tavoli e a riscaldare i cornetti congelato e addetta alla gastronomia era una cuoca, non la ricorrente (“La ricorrente serviva ai tavoli. Riscaldava i cornetti che erano congelati. La gastronomia veniva preparata dalla cuoca che stava dietro;
la ricorrente preparava tramezzini o panini”).
Il teste ha dichiarato che la ricorrente non si occupava della formazione del personale, di cui si occupavano solamente i titolari, ma si occupava della pulizia e dell'apertura mattutina del locale, sebbene per accordi con i titolari aprisse solo alcune mattine a settimana.
Ha confermato l'orario dedotto in ricorso (“ADR vedevo la ricorrente a lavoro con tali modalità tutti i giorni della settimana. Cap. 3 la ricorrente prestava la propria attività su turni settimanali alternati in 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00 o dalle 7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00, con un giorno di riposo settimanale, scelto in accordo con il datore di lavoro. Capitava sporadicamente che qualcuno di noi potesse non lavorare la domenica.
Cap. 7 no, non è vero l'ho formata io per i cocktail e il bar. Per_3 portava a tavola e basta”). Controparte_4
La teste dipendente della convenuta nel 2022 ha Testimone_2 dichiarato di lavorare un solo giorno a settimana “variabile secondo le necessità del datore di lavoro e nel week end”.
Ha affermato “cap. 2) io andavo sempre la mattina e la ricorrente c'era sempre. Era addetta al servizio bancone, alla cassa e al servizio ai tavoli, nonché alla preparazione dei cornetti e della gastronomia, e alla predisposizione dei piatti caldi e freddi nell'orario del pranzo, alla pulizia del locale nonché all'apertura mattutina del locale cap. 3)posso dire che dovevamo aprire alle 4.00; ciò posso dire anche perchè una volta ho aperto con lei, altrimenti io andavo alle 6.00. Io lavoravo dalle 6.00 alle 14.00. la ricorrente andava via alle 13.00. ADR io ho fatto un paio di volte il pomeriggio ma non con la ricorrente. Tutti a ruota facevamo il pomeriggio”.
Le dichiarazioni rese dai testi appaiano pienamente attendibili essendo state rese da oggetti a conoscenza dei fatti in quanto ex colleghi della ricorrente e che non hanno alcun interesse all'andamento della causa. più precise sono apparse le dichiarazioni rese dal teste in Tes_1 ordine alle mansioni svolte, atteso che lo stesso lavorava tutti i giorni della settimana a differenza della teste che lavorava un solo Tes_2 giorno alla settimana.
Alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, appare evidente che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento, come sopra riportate di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata.
Devono, viceversa, essere accolte la domanda afferente l'orario lavorativo disimpegnato e la domanda volta alla conversione del contratto intermittente in contratto di lavoro subordinato.
In tema di contratto di lavoro intermittente, l'art. 13 del d.lgs. 81/15
(che riproduce l'analogo contenuto dei previgenti art. 33 e 34 del d.lgs.
276/03) stabilisce: “1 Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 annidi età, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
La formulazione della norma è chiara nel ritenere non incompatibile con la funzione del contratto in questione, che è quella di consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente se ritenuta 7 necessaria, la possibilità che la chiamata possa essere attivata in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno, purché in maniera discontinua.
La Cassazione più recente (cfr. Ord. n. 378/2024), in tema di lavoro intermittente, ha affermato che “Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03, applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale della prestazione;
dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione è tutelata con il riconoscimento del diritto all'indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati. Nel 2013, con il d.l.76/13, conv. con mod. dalla l. n.99/13, il legislatore ha stigmatizzato il tratto specifico dello schema causale del contratto di lavoro intermittente prevedendone la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al superamento di un prescritto periodo temporale: 400 giorni di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari (comma 2-bis, inserito all'art.34). La conversione si giustifica proprio perché - al di là dei settori, come il turismo, i pubblici servizi e lo spettacolo, caratterizzati dalla peculiare utilizzazione di forza lavoro, in forma ciclica e prolungata, nel tempo - il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è espressione della volontà delle parti di un utilizzo dello schema causale tipico del lavoro intermittente per far fronte all'esigenza continuativa, e non saltuaria, di forza lavoro, propria del contratto di lavoro subordinato.
In tal caso, la conversione del contratto di lavoro intermittente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - con le conseguenti ricadute sul rapporto obbligatorio previdenziale - si giustifica in funzione sanzionatoria di una deviazione del tipo contrattuale rispetto alla causa effettiva”.
Con particolare riguardo all'ipotesi, che ricorrere anche ne caso di specie, dalla mancanza di un valido DVR, ha dunque proseguito affermando che “Nell'ipotesi ora all'esame, al contrario, la nullità deriva dalla violazione dell'art.34, co.1, lett. d) d.lgs. n.276/03, ovvero dalla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi. La sanzione si indirizza verso una condotta preventiva del datore di lavoro, condotta non solo non incidente, direttamente, sul regolamento negoziale tra le parti, ma neanche estrinsecantesi in alcuna pattuizione negoziale che possa dirsi contraria allo schema legale del contratto di lavoro intermittente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.210 del 1992, ha, del resto, chiarito che il meccanismo della conversione del contratto nullo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in luogo dell'applicazione dell'art.2126 c.c., presuppone o la nullità della singola clausola che giustifica la deviazione dal tipo normale del contratto di lavoro subordinato (es. clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, nel contratto part-time; clausola appositiva del termine nel contratto di lavoro a tempo determinato;
clausole che incidono sullo schema causale del contratto: ad es. contratto di apprendistato e contratto di formazione lavoro), oppure, più in generale, una difformità tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti e quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l'effetto della eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il modello dell'art.1419, co.2 c.c. Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l'art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La conversione non è stata prevista, invece, per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l'omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto,
l'effetto dell'inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi dell'art.2126 c.c.
Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale nel segno della conversione - e per il rapporto di lavoro, nell'alveo dell'art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del
2004) ha escluso l'applicabilità dell'art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione della presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto per la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l'art.1 d.l. n. 338/89, conv. in l.n.389/89 in luogo dell'art.5, co.5, d.l. n.
726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non
è in contestazione l'applicazione del minimale giornaliero di cui all'art.1 d.l. n.338/89, in conformità a Cass., Sez.Un., n.12269/04”.
Non vi sono dubbi, pertanto, che il contratto intervenuto tra le parti debba essere convertito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto, alle concrete prestazioni di lavoro fornite dalla ricorrente in favore della società convenuta, all'esito dell'istruttoria orale svolta è dato affermare che la ricorrente abbia lavorato su turni settimanali alternati su 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00 o dalle
7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00 sino al termine del contratto di lavoro 30 aprile 2023. La convenuta andrà quindi condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per un importo pari a € 17312, 12 (oltre € 1613, 04 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, come da condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente sulla base di ordinanza di questo giudice e parametrati sul CCNL applicato e il liivello di inquadramento posseduto. La società convenuta va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità pari a 2,5 mensilità (così individuata in relazione alla durata del rapporto venuta in rilevo in giudizio) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 28 Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 …
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966…”), che possono quantificarsi, in via equitativa, in euro
3.500,00.
Non è rimasto, viceversa, accertato il licenziamento orale per come dedotto in giudizio. E, invero, le dichiarazioni rese dal teste
[...]
marito della ricorrente in regime di comunione legale con la Per_1 stessa, non sono apparse convincenti in quanto eccessivamente generiche. Le stesse valutate alla stregua dell'art. 246 cpc, in relazione all'interesse che lo stesso ha sull'andamento della causa, collidono con la prova documentale costituita dal percorso lavoratore prodotto dalla stessa ricorrente e dall'estratto conto contributivo che indicano quale fine del rapporto di lavoro il 30 aprile 2023.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda, suggerisce la compensazione per un terzo delle spese di lite, seguendo la condanna della convenuta - nella misura di cui al dispositivo - la residua soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) convertito il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le parti, accerta che tra la ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato 4.10.2021al
30.04.2023 con inquadramento della lavoratrice nel VI livello CCNL
Turismo Pubblici Esercizi;
2) condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per i titoli di cui in premessa, di € 17312, 12 (oltre € 1613, 04 a titolo di
TFR), maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché al pagamento in favore della ricorrente dell'ammontare di €
3500,00 a titolo di indennità risarcitoria;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di giudizio liquidate, per l'intero, in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi.
Terni, 10 dicembre 2025
Il giudice
CH RS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO 10.12. ore 7,29
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH RS, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 510/2023, posta in deliberazione all'udienza del 10 dicembre 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo 101 presso lo studio degli avvocati Alessio Olimpieri e Laura Corvi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
CP_1 Parte_2
P.I.V.A.: , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rapp. p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20
-resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti a tribunale Parte_1 di Terni la società e i Controparte_3 soci illimitatamente responsabili e ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare la nullità del “contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter partes in data 4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza 30.04.2023, perché concluso con soggetto di anni 33/34 e pertanto in contrasto con la normativa di cui all'art. 13, C. 2, del D.
Lgs. n° 81/2015 per le motivazioni indicate al capo 1 lettera A della parte in diritto del presente atto. 2) Accertare e dichiarare la nullità del
“contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter-partes in data
4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza
30.04.2023, per l'assenza di “valutazione del rischio” omessa, per quanto consta, dalla resistente per violazione del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi, contrastando le disposizioni di cui all'art. 14 D.
Lgs. n° 81/2015, per le motivazioni esposte al capo 1 lettera B della parte in diritto del presente atto. 3) Accertare e dichiarare la nullità del
“contratto di lavoro a chiamata” stipulato inter partes in data
4.10.2021 con successiva proroga del 01.05.2022 e scadenza
30.04.2023 per mancanza della causa tipica del contratto di lavoro applicato ex artt. 1325 e 1418 c.c. per le motivazioni esposte al capo 1 lettera C della parte in diritto del presente atto 4) Conseguentemente alle declaratorie di cui alle precedenti richieste conclusioni 1) e/o 2) e/o 3), così come rassegnate, • in via principale: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time, a far data dal 4.10.2021 ed accertata e dichiarata l'inefficacia del licenziamento comminato verbalmente alla ricorrente in data 01.03.2023 o, comunque, accertatane l'illegittimità, condannare la società Parte_3
(P.I.V.A.: , in persona del legale rapp.
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché anche i soci illimitatamente responsabili Sig. (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._1
RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e Sig. (C.F.: Parte_3
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._2
RE (TR) Via Sardegna n. 5, al pagamento in favore della medesima di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Sig.ra dichiara sin da Parte_1 ora di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per l'indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23/2015, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
• In via subordinata rispetto alle conclusioni di cui al precedente punto, sempre conseguentemente alle declaratorie di cui alle precedenti richieste conclusioni sub 1) e/o 2)
e/o 3) così come rassegnate, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un ordinario contratto di lavoro a tempo determinato, full- time, a far data dal 4.10.2021 al 30.04.2023, senza soluzione di continuità e, per l'effetto, condannare la società
[...]
(P.I.V.A.: , in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, nonché i soci illimitatamente responsabili Sig.
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
6.02.1976 e domiciliato in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e
Sig. (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
18.05.1980 e domiciliato in RE (TR) Via Sardegna n. 5 a corrispondere in favore della ricorrente la retribuzione ordinaria per il periodo successivo al 2.03.2023 e sino alla scadenza del rapporto di lavoro 30.04.2023 come in essere e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia. 5) In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 4), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata sin dall'assunzione al livello V del CCNL applicato per categoria in ragione delle mansioni concretamente svolte e per l'effetto condannare la società Parte_3
(P.I.V.A.: , in persona del legale rapp.
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, nonché
i soci illimitatamente responsabili Sig. (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._1
RE (TR) Via dell'Abbazia n. 20, e Sig. (C.F.: Parte_3
), nato a [...] il [...] e domiciliato C.F._2
RE (TR) Via Sardegna n. 5 a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive e voci contrattuali, nonché per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di € 26.396,59 (di cui € 1.865,42 a titolo di differenza TFR), al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali, calcolata alla data del 30.04.2023 oltre le maturande detratto l'aliunde perceptum, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. 6) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. 7) Con vittoria delle spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stata assunta in data
4.10.2021, alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, con iniziale scadenza
30.04.2022 e successive proroghe senza soluzione di continuità, con la qualifica e la mansione di barista e inquadramento al livello VI del
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi e sede di lavoro in Arrone Voc.
Isola, presso l'attività commerciale denominata “ ; che Parte_3 nel corso dell'intero rapporto di lavoro, nonostante le formali richieste, non aveva mai ricevuto da parte datoriale copia dei contratti di lavoro così come le buste paga, consegnate solo in parte;
che il rapporto di lavoro cessava in data 02.03.2023, allorché veniva licenziata oralmente da con una telefonata, cui Parte_3 assisteva il proprio marito, di aver sin dall'inizio del Persona_1 rapporto di lavoro svolto mansioni riconducibili al superiore livello VI del CCNL applicato;
di aver svolto orario di lavoro su turni settimanali alternati su 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00
o dalle 7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00; che ella aveva diritto alle differenze retributive pari ad euro 26.396,59.
Ciò premesso in fatto assumeva in diritto la nullità del contratto intermittente e la conversione in rapporto di lavoro subordinato.
La società convenuta, pur regolarmente citata rimaneva contumace.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione testimoniale, esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che ove il lavoratore lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza deve allegare e provare la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Questo perché, come noto, il giudizio volto all'accertamento delle mansioni superiori comporta per il giudice un complesso procedimento logico -giuridico articolato in tre fasi successive rappresentate: “… dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla
S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia
e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria) (Cass. Sez. Lav.
n.26234/2008; n.26233/2008; 17896/2007; n.3069/2005;
n.3446/2004).
Pertanto il lavoratore nelle proprie rivendicazioni “… è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)(Cass. Sez. Lav. n.8025/2003; conf. Cass. Sez. Lav.
n.7641/1997).
E ancora “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” ( cfr.Cass.
8589/2015).
Non v'è dubbio, infatti, che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso, nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
In punto di diritto, occorre osservare appartengono al VI livello
“Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); – commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche
– addetta/o alla stiratura;
– addetta/o di lavanderia;
– guardiana/o notturna;
– addetta/o servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore”
Viceversa appartengono al V livello “le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Cassiera/e bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
– Cassiera/e mensa aziendale;
– Magazziniera/e;
– centralinista;
– altri impiegati d'ordine;
– Dispensiere;
– Cantiniera/e;
– Banconiera/e di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colei/colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
– Banconiera/e di tavola calda, chiosco di stazione;
– operaia/o qualificata/o, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– nelle aziende di banqueting e/o catering, addetta/o alla movimentazione, all'allestimento e al disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
– sfoglina/o, intendendosi per tale che appronta pasta Persona_2 fresca, tortellini, ravioli, etc.
– addetta/o al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
– addetta/o al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
– Cameriera/e bar, tavola calda, self-service;
– chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in Pt_4 ranghi”
All'esito dell'istruttoria svolta è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni senz'altro riconducibili all'inquadramento contrattuale di appartenenza, di talché la domanda inerente il superiore inquadramento andrà rigettata.
E invero il teste dipendente della convenuta con Testimone_1 mansioni di barista nel periodo da agosto a gennaio 2022. Ha dichiarato che quando egli era dipendente della convenuta la ricorrente on si occupava della cassa (“Fino a quando ci sono stato io alla cassa vi eravamo o io o i titolari. Sporadicamente qualche ragazza) ma si limitava a servire ai tavoli e a riscaldare i cornetti congelato e addetta alla gastronomia era una cuoca, non la ricorrente (“La ricorrente serviva ai tavoli. Riscaldava i cornetti che erano congelati. La gastronomia veniva preparata dalla cuoca che stava dietro;
la ricorrente preparava tramezzini o panini”).
Il teste ha dichiarato che la ricorrente non si occupava della formazione del personale, di cui si occupavano solamente i titolari, ma si occupava della pulizia e dell'apertura mattutina del locale, sebbene per accordi con i titolari aprisse solo alcune mattine a settimana.
Ha confermato l'orario dedotto in ricorso (“ADR vedevo la ricorrente a lavoro con tali modalità tutti i giorni della settimana. Cap. 3 la ricorrente prestava la propria attività su turni settimanali alternati in 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00 o dalle 7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00, con un giorno di riposo settimanale, scelto in accordo con il datore di lavoro. Capitava sporadicamente che qualcuno di noi potesse non lavorare la domenica.
Cap. 7 no, non è vero l'ho formata io per i cocktail e il bar. Per_3 portava a tavola e basta”). Controparte_4
La teste dipendente della convenuta nel 2022 ha Testimone_2 dichiarato di lavorare un solo giorno a settimana “variabile secondo le necessità del datore di lavoro e nel week end”.
Ha affermato “cap. 2) io andavo sempre la mattina e la ricorrente c'era sempre. Era addetta al servizio bancone, alla cassa e al servizio ai tavoli, nonché alla preparazione dei cornetti e della gastronomia, e alla predisposizione dei piatti caldi e freddi nell'orario del pranzo, alla pulizia del locale nonché all'apertura mattutina del locale cap. 3)posso dire che dovevamo aprire alle 4.00; ciò posso dire anche perchè una volta ho aperto con lei, altrimenti io andavo alle 6.00. Io lavoravo dalle 6.00 alle 14.00. la ricorrente andava via alle 13.00. ADR io ho fatto un paio di volte il pomeriggio ma non con la ricorrente. Tutti a ruota facevamo il pomeriggio”.
Le dichiarazioni rese dai testi appaiano pienamente attendibili essendo state rese da oggetti a conoscenza dei fatti in quanto ex colleghi della ricorrente e che non hanno alcun interesse all'andamento della causa. più precise sono apparse le dichiarazioni rese dal teste in Tes_1 ordine alle mansioni svolte, atteso che lo stesso lavorava tutti i giorni della settimana a differenza della teste che lavorava un solo Tes_2 giorno alla settimana.
Alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, appare evidente che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento, come sopra riportate di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata.
Devono, viceversa, essere accolte la domanda afferente l'orario lavorativo disimpegnato e la domanda volta alla conversione del contratto intermittente in contratto di lavoro subordinato.
In tema di contratto di lavoro intermittente, l'art. 13 del d.lgs. 81/15
(che riproduce l'analogo contenuto dei previgenti art. 33 e 34 del d.lgs.
276/03) stabilisce: “1 Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 annidi età, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
La formulazione della norma è chiara nel ritenere non incompatibile con la funzione del contratto in questione, che è quella di consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente se ritenuta 7 necessaria, la possibilità che la chiamata possa essere attivata in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno, purché in maniera discontinua.
La Cassazione più recente (cfr. Ord. n. 378/2024), in tema di lavoro intermittente, ha affermato che “Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03, applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale della prestazione;
dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione è tutelata con il riconoscimento del diritto all'indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati. Nel 2013, con il d.l.76/13, conv. con mod. dalla l. n.99/13, il legislatore ha stigmatizzato il tratto specifico dello schema causale del contratto di lavoro intermittente prevedendone la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al superamento di un prescritto periodo temporale: 400 giorni di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari (comma 2-bis, inserito all'art.34). La conversione si giustifica proprio perché - al di là dei settori, come il turismo, i pubblici servizi e lo spettacolo, caratterizzati dalla peculiare utilizzazione di forza lavoro, in forma ciclica e prolungata, nel tempo - il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è espressione della volontà delle parti di un utilizzo dello schema causale tipico del lavoro intermittente per far fronte all'esigenza continuativa, e non saltuaria, di forza lavoro, propria del contratto di lavoro subordinato.
In tal caso, la conversione del contratto di lavoro intermittente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - con le conseguenti ricadute sul rapporto obbligatorio previdenziale - si giustifica in funzione sanzionatoria di una deviazione del tipo contrattuale rispetto alla causa effettiva”.
Con particolare riguardo all'ipotesi, che ricorrere anche ne caso di specie, dalla mancanza di un valido DVR, ha dunque proseguito affermando che “Nell'ipotesi ora all'esame, al contrario, la nullità deriva dalla violazione dell'art.34, co.1, lett. d) d.lgs. n.276/03, ovvero dalla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi. La sanzione si indirizza verso una condotta preventiva del datore di lavoro, condotta non solo non incidente, direttamente, sul regolamento negoziale tra le parti, ma neanche estrinsecantesi in alcuna pattuizione negoziale che possa dirsi contraria allo schema legale del contratto di lavoro intermittente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.210 del 1992, ha, del resto, chiarito che il meccanismo della conversione del contratto nullo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in luogo dell'applicazione dell'art.2126 c.c., presuppone o la nullità della singola clausola che giustifica la deviazione dal tipo normale del contratto di lavoro subordinato (es. clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, nel contratto part-time; clausola appositiva del termine nel contratto di lavoro a tempo determinato;
clausole che incidono sullo schema causale del contratto: ad es. contratto di apprendistato e contratto di formazione lavoro), oppure, più in generale, una difformità tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti e quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l'effetto della eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il modello dell'art.1419, co.2 c.c. Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l'art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La conversione non è stata prevista, invece, per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l'omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto,
l'effetto dell'inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi dell'art.2126 c.c.
Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale nel segno della conversione - e per il rapporto di lavoro, nell'alveo dell'art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del
2004) ha escluso l'applicabilità dell'art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione della presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto per la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l'art.1 d.l. n. 338/89, conv. in l.n.389/89 in luogo dell'art.5, co.5, d.l. n.
726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non
è in contestazione l'applicazione del minimale giornaliero di cui all'art.1 d.l. n.338/89, in conformità a Cass., Sez.Un., n.12269/04”.
Non vi sono dubbi, pertanto, che il contratto intervenuto tra le parti debba essere convertito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto, alle concrete prestazioni di lavoro fornite dalla ricorrente in favore della società convenuta, all'esito dell'istruttoria orale svolta è dato affermare che la ricorrente abbia lavorato su turni settimanali alternati su 6 giorni lavorativi dalle ore 4:00 alle ore 13:00 o dalle
7:00 alle 14:00 o dalle 8:00 alle 15:00 sino al termine del contratto di lavoro 30 aprile 2023. La convenuta andrà quindi condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per un importo pari a € 17312, 12 (oltre € 1613, 04 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, come da condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente sulla base di ordinanza di questo giudice e parametrati sul CCNL applicato e il liivello di inquadramento posseduto. La società convenuta va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità pari a 2,5 mensilità (così individuata in relazione alla durata del rapporto venuta in rilevo in giudizio) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 28 Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 …
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966…”), che possono quantificarsi, in via equitativa, in euro
3.500,00.
Non è rimasto, viceversa, accertato il licenziamento orale per come dedotto in giudizio. E, invero, le dichiarazioni rese dal teste
[...]
marito della ricorrente in regime di comunione legale con la Per_1 stessa, non sono apparse convincenti in quanto eccessivamente generiche. Le stesse valutate alla stregua dell'art. 246 cpc, in relazione all'interesse che lo stesso ha sull'andamento della causa, collidono con la prova documentale costituita dal percorso lavoratore prodotto dalla stessa ricorrente e dall'estratto conto contributivo che indicano quale fine del rapporto di lavoro il 30 aprile 2023.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda, suggerisce la compensazione per un terzo delle spese di lite, seguendo la condanna della convenuta - nella misura di cui al dispositivo - la residua soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) convertito il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le parti, accerta che tra la ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato 4.10.2021al
30.04.2023 con inquadramento della lavoratrice nel VI livello CCNL
Turismo Pubblici Esercizi;
2) condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per i titoli di cui in premessa, di € 17312, 12 (oltre € 1613, 04 a titolo di
TFR), maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché al pagamento in favore della ricorrente dell'ammontare di €
3500,00 a titolo di indennità risarcitoria;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di giudizio liquidate, per l'intero, in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi.
Terni, 10 dicembre 2025
Il giudice
CH RS