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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1088/2024 L.P. Il Giudice, Dott. MI GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1088 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 Persona_1 marzo 2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza delle richieste di restituzione della CP_ somma di euro 10.086,45 formulate dall' in data 21.02.2022 dichiarandole illegittime e non CP_ dovute per i motivi su esposti, nonché di conseguenza 2) condannare l' all'annullamento dell'indebito di euro 10.086,45 comunicato in data 21.02.2022 ed alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute e trattenende in relazione all'indebito de quo. Con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di costituzione e risposta del convenuto, di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate, produrre documentazione inerente anche fiscale e porre in essere ogni altra attività istruttoria consentita. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di assegno di invalidità civile parziale;
che con nota del 21.2.2022 l' comunicava di averle erogato, per il periodo dal 01.05.2016 al CP_1
31.12.2018, un importo non dovuto pari ad € 10.086,45 per superamento reddito;
di aver proposto ricorso on-line al Comitato provinciale in data 06.06.2022, respinto con delibera del 27.07.2022; che l'accertamento dell' era illegittimo non avendo mai CP_1 superato i limiti reddituali previsti dalla legge;
che l'intestato Tribunale aveva già affrontato un contenzioso tra le medesime parti avente ad oggetto un indebito assistenziale “sulla base dei redditi maturati per l'anno 2018”; che il giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento del ricorso;
che pertanto in merito alla richiesta di restituzione delle somme sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2018 si era formato il giudicato;
che inoltre la richiesta di restituzione era generica e lesiva del legittimo affidamento dell'accipiens in buona fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto CP_1
e in diritto. L'Istituto previdenziale ha dedotto che l'indebito era scaturito dalla divergenza tra i redditi comunicati all' (€ 1.881,00) e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi CP_1 presentate negli anni di rilievo (2016 e 2017), comprendenti, oltre ai redditi da terreni e fabbricati per un valore di € 3.360,00, risultanti dal quadro RN 50, anche altri redditi imponibili evidenziati nel quadro RN 1, dell'importo di € 1.881,00, per un totale di € 5.241,00; che il giudicato aveva ad oggetto la prestazione erogata dall'1.1.2019 in poi e non i redditi relativi agli anni 2016 e 2017. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Va innanzitutto evidenziato che il giudicato formatosi tra le parti in ragione della sentenza di questo Tribunale n. 25/2023 del 20.1.2023 attiene all'indebito accertato dall' con nota del 24.1.2021 in relazione ai ratei di assegno mensile di assistenza ex CP_1 art. 13 L. n. 118/1971 percepiti da gennaio 2019 a febbraio 2021. Il giudizio de quo ha invece ad oggetto l'accertamento di indebito operato dall' con nota del 21.2.2022, a CP_1 seguito di comunicazione di riliquidazione del 29.12.2021, in relazione ai ratei della medesima prestazione riscossi dall'1.5.2026 (data di decorrenza del beneficio) al 31.12.2028. La questione non è pertanto coperta dal precedente giudicato. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta effettivamente che negli anni 2016, 2017 e 2018 la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili, derivante da terreni e fabbricati (€ 3.360.00) e da altri redditi imponibili (€ 1.881,00) complessivamente superiore al limite di legge per il godimento dell'assegno mensile di assistenza. Si è pertanto in presenza di un indebito. La ripetizione operata dall' è tuttavia illegittima. CP_1
In diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i CP_1 titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_1
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni CP_1
e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche CP_1 volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l' CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano CP_1 comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) o conoscibili dall' CP_1 CP_1 CP_1
(ad es. ex art. 15 D. L. n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall' solo a far data dal provvedimento di accertamento del
CP_1 venir meno del predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nella specie è pacifico che la parte ricorrente abbia sempre adempiuto all'obbligo di comunicazione dei propri redditi all'Amministrazione finanziaria, sicché la situazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale era certamente conoscibile dall' , non potendosi configurare alcun onere di ulteriore comunicazione
CP_1 reddituale nei confronti dell' durante il godimento della prestazione e non potendosi
CP_1 ravvisare nell'originaria erronea compilazione del modello AP70 un'ipotesi di dolo dell'accipiens. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota de 21.2.2022, di talché la ricorrente va dichiarata non
CP_1 obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo e quest'ultimo va condannato alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del CP_1
21.2.2022 e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento nei confronti dell' della somma richiesta a tale titolo e condanna l' alla restituzione di CP_1 CP_1 eventuali somme trattenute per tale titolo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MI GN
Proc. R.G.L.P. n. 1088/2024 L.P. Il Giudice, Dott. MI GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1088 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 Persona_1 marzo 2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza delle richieste di restituzione della CP_ somma di euro 10.086,45 formulate dall' in data 21.02.2022 dichiarandole illegittime e non CP_ dovute per i motivi su esposti, nonché di conseguenza 2) condannare l' all'annullamento dell'indebito di euro 10.086,45 comunicato in data 21.02.2022 ed alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute e trattenende in relazione all'indebito de quo. Con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di costituzione e risposta del convenuto, di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate, produrre documentazione inerente anche fiscale e porre in essere ogni altra attività istruttoria consentita. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di assegno di invalidità civile parziale;
che con nota del 21.2.2022 l' comunicava di averle erogato, per il periodo dal 01.05.2016 al CP_1
31.12.2018, un importo non dovuto pari ad € 10.086,45 per superamento reddito;
di aver proposto ricorso on-line al Comitato provinciale in data 06.06.2022, respinto con delibera del 27.07.2022; che l'accertamento dell' era illegittimo non avendo mai CP_1 superato i limiti reddituali previsti dalla legge;
che l'intestato Tribunale aveva già affrontato un contenzioso tra le medesime parti avente ad oggetto un indebito assistenziale “sulla base dei redditi maturati per l'anno 2018”; che il giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento del ricorso;
che pertanto in merito alla richiesta di restituzione delle somme sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2018 si era formato il giudicato;
che inoltre la richiesta di restituzione era generica e lesiva del legittimo affidamento dell'accipiens in buona fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto CP_1
e in diritto. L'Istituto previdenziale ha dedotto che l'indebito era scaturito dalla divergenza tra i redditi comunicati all' (€ 1.881,00) e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi CP_1 presentate negli anni di rilievo (2016 e 2017), comprendenti, oltre ai redditi da terreni e fabbricati per un valore di € 3.360,00, risultanti dal quadro RN 50, anche altri redditi imponibili evidenziati nel quadro RN 1, dell'importo di € 1.881,00, per un totale di € 5.241,00; che il giudicato aveva ad oggetto la prestazione erogata dall'1.1.2019 in poi e non i redditi relativi agli anni 2016 e 2017. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Va innanzitutto evidenziato che il giudicato formatosi tra le parti in ragione della sentenza di questo Tribunale n. 25/2023 del 20.1.2023 attiene all'indebito accertato dall' con nota del 24.1.2021 in relazione ai ratei di assegno mensile di assistenza ex CP_1 art. 13 L. n. 118/1971 percepiti da gennaio 2019 a febbraio 2021. Il giudizio de quo ha invece ad oggetto l'accertamento di indebito operato dall' con nota del 21.2.2022, a CP_1 seguito di comunicazione di riliquidazione del 29.12.2021, in relazione ai ratei della medesima prestazione riscossi dall'1.5.2026 (data di decorrenza del beneficio) al 31.12.2028. La questione non è pertanto coperta dal precedente giudicato. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta effettivamente che negli anni 2016, 2017 e 2018 la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili, derivante da terreni e fabbricati (€ 3.360.00) e da altri redditi imponibili (€ 1.881,00) complessivamente superiore al limite di legge per il godimento dell'assegno mensile di assistenza. Si è pertanto in presenza di un indebito. La ripetizione operata dall' è tuttavia illegittima. CP_1
In diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i CP_1 titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_1
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni CP_1
e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche CP_1 volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l' CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano CP_1 comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) o conoscibili dall' CP_1 CP_1 CP_1
(ad es. ex art. 15 D. L. n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall' solo a far data dal provvedimento di accertamento del
CP_1 venir meno del predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nella specie è pacifico che la parte ricorrente abbia sempre adempiuto all'obbligo di comunicazione dei propri redditi all'Amministrazione finanziaria, sicché la situazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale era certamente conoscibile dall' , non potendosi configurare alcun onere di ulteriore comunicazione
CP_1 reddituale nei confronti dell' durante il godimento della prestazione e non potendosi
CP_1 ravvisare nell'originaria erronea compilazione del modello AP70 un'ipotesi di dolo dell'accipiens. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota de 21.2.2022, di talché la ricorrente va dichiarata non
CP_1 obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto della somma richiesta a tale titolo e quest'ultimo va condannato alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del CP_1
21.2.2022 e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento nei confronti dell' della somma richiesta a tale titolo e condanna l' alla restituzione di CP_1 CP_1 eventuali somme trattenute per tale titolo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MI GN