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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1493/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare DE 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/06/2025 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NA MA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RI GIUSEPPINA, tendente ad ottenere lo scioglimento DE matrimonio contratto in
AL DE AS (CE) in data 20/08/2016; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: (15/11/2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento DE matrimonio ai sensi DEl'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa DE 10/01/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_1 madre nel luogo in cui la sig.ra , collocataria DEla minore, deciderà di fissare la propria residenza;
Parte_1
2. attualmente la ricorrente è priva di occupazione e di redditi e il ricorrente lavora presso la Parte_1 Parte_2 ditta di Onoranze Funebri dei Fratelli Sperlongano;
3. la ricorrente rinuncia all'assegno divorzile;
Parte_1 2
4. i coniugi, al momento DEla celebrazione DE loro matrimonio, hanno deciso di adottare quale regime patrimoniale quello DEla comunione dei beni e comunque hanno regolarizzato i rapporti patrimoniali non essendovi tra di loro beni in comunione;
C
5. alla luce DE fatto che la figlia ha quasi 9 anni, i coniugi hanno deciso che il sig. verserà a lo Per_1 Parte_2 di contributo al mantenimento DEla minore la somma mensile di Euro 300,00 (duecento//00) da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese con bonifico sulla postapay DEla sig.ra nr. 5333171157580255 – IBAN Parte_1
[...]. Le parti convengono che nel momento in cui il sig. avrà rinunciato Parte_2 alla sua quota parte (50%) DEl'Assegno Unico Universale da lui percepita consentendo l'erogazione DEl'assegno stesso interamente a favore DEla Sig.ra il contributo al mantenimento DEla minore sarà di € 200,00= Parte_1
(duecento//00) mensile. Ogni spesa straordinaria relativa a: spese mediche, spese di istruzione, spese per attività sportive, nonché per il conseguimento di titoli di studio e relative occasioni di festa sono a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno e non sono incluse nel mantenimento secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale di S. Maria C. V. e il
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di S. Maria C. V.;
6. particolare importanza viene attribuita da parte dei coniugi, data la minore età DEla bambina, alle visite ed all'educazione DEla stessa, volendo i coniugi avvalersi DEl'istituto DEl'affido condiviso. Il padre, sig. si Parte_2 impegna ad essere vicino alla figlia nell'esercizio DEle sue funzioni genitoriali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria dalle 17.00 alle 21.00 ed in modo alternato in quelli di venerdì, sabato e domenica, nel senso che a settimane alterne il padre potrà stare con la figlia il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica fino alle ore 22,00. Più precisamente, al fine di consentire alla bambina di trascorrere alcune notti con il padre, i coniugi stabiliscono che a settimane alterne la minore potrà stare con il padre dalle ore 17:00 DE giorno DE venerdì fino alle ore 20,00 DE giorno DEla domenica;
7. durante le vacanze estive, previo accordo con l'altro coniuge, nel mese precedente a quello stabilito per le vacanze, il padre resterà con la figlia minore per 15 giorni;
8. nelle festività natalizie, in aggiunta ai giorni sopra previsti, la figlia minore resterà con ciascun genitore, ad anni alterni, dalle ore 19.00 DE 23 dicembre alle ore 19.00 DE 27 dicembre e dalle ore 19.00 DE 30 dicembre alle ore 19.00 DE 3 gennaio. La turnazione per l'anno 2025 inizierà con la madre che terrà la minore nel periodo di Natale (23 / 27 dicembre). Ovviamente in detti periodi le visite settimanali, così come normalmente stabilite, sono sospese e si applicherà la turnazione DE periodo natalizio. Sempre ad anni alterni, la minore resterà con la madre, o l'intero fine settimana DEla domenica di Pasqua (compreso il giorno di Pasquetta), o l'intero fine settimana DEla Domenica DEle Palme. Negli anni in cui la minore sarà affidata alle cure DE padre per il fine settimana di Pasqua, resterà con questi fino alle ore 19.00 DE martedì dopo Pasqua. La turnazione per la Pasqua 2025 inizierà con il padre che avrà la minore il giorno di Pasqua
2025;
9. le visite saranno sospese nei periodi in cui i coniugi usufruiranno di un periodo di ferie, di durata fino ad un massimo di
15 giorni consecutivi, nei mesi di luglio o agosto da comunicare entro il precedente termine DE 15 giugno;
3
10. per il bene DEla figlia, la stessa dovrà avere regolari e normali rapporti affettivi con tutti i nonni, sia paterni che materni, al fine di garantire anche ad essi un fattivo ruolo nella sua crescita ed educazione;
11. i coniugi si prestano reciproca autorizzazione al rilascio DE passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse DEla prole;
letto il parere favorevole DE P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto in FALCIANO DEL MASSICO (CE) il
20/08/2016 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di FALCIANO DEL MASSICO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento DElo Stato Civile) (atto n.3, parte I, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio DE 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1493/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare DE 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/06/2025 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NA MA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RI GIUSEPPINA, tendente ad ottenere lo scioglimento DE matrimonio contratto in
AL DE AS (CE) in data 20/08/2016; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: (15/11/2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento DE matrimonio ai sensi DEl'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa DE 10/01/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_1 madre nel luogo in cui la sig.ra , collocataria DEla minore, deciderà di fissare la propria residenza;
Parte_1
2. attualmente la ricorrente è priva di occupazione e di redditi e il ricorrente lavora presso la Parte_1 Parte_2 ditta di Onoranze Funebri dei Fratelli Sperlongano;
3. la ricorrente rinuncia all'assegno divorzile;
Parte_1 2
4. i coniugi, al momento DEla celebrazione DE loro matrimonio, hanno deciso di adottare quale regime patrimoniale quello DEla comunione dei beni e comunque hanno regolarizzato i rapporti patrimoniali non essendovi tra di loro beni in comunione;
C
5. alla luce DE fatto che la figlia ha quasi 9 anni, i coniugi hanno deciso che il sig. verserà a lo Per_1 Parte_2 di contributo al mantenimento DEla minore la somma mensile di Euro 300,00 (duecento//00) da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese con bonifico sulla postapay DEla sig.ra nr. 5333171157580255 – IBAN Parte_1
[...]. Le parti convengono che nel momento in cui il sig. avrà rinunciato Parte_2 alla sua quota parte (50%) DEl'Assegno Unico Universale da lui percepita consentendo l'erogazione DEl'assegno stesso interamente a favore DEla Sig.ra il contributo al mantenimento DEla minore sarà di € 200,00= Parte_1
(duecento//00) mensile. Ogni spesa straordinaria relativa a: spese mediche, spese di istruzione, spese per attività sportive, nonché per il conseguimento di titoli di studio e relative occasioni di festa sono a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno e non sono incluse nel mantenimento secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale di S. Maria C. V. e il
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di S. Maria C. V.;
6. particolare importanza viene attribuita da parte dei coniugi, data la minore età DEla bambina, alle visite ed all'educazione DEla stessa, volendo i coniugi avvalersi DEl'istituto DEl'affido condiviso. Il padre, sig. si Parte_2 impegna ad essere vicino alla figlia nell'esercizio DEle sue funzioni genitoriali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria dalle 17.00 alle 21.00 ed in modo alternato in quelli di venerdì, sabato e domenica, nel senso che a settimane alterne il padre potrà stare con la figlia il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica fino alle ore 22,00. Più precisamente, al fine di consentire alla bambina di trascorrere alcune notti con il padre, i coniugi stabiliscono che a settimane alterne la minore potrà stare con il padre dalle ore 17:00 DE giorno DE venerdì fino alle ore 20,00 DE giorno DEla domenica;
7. durante le vacanze estive, previo accordo con l'altro coniuge, nel mese precedente a quello stabilito per le vacanze, il padre resterà con la figlia minore per 15 giorni;
8. nelle festività natalizie, in aggiunta ai giorni sopra previsti, la figlia minore resterà con ciascun genitore, ad anni alterni, dalle ore 19.00 DE 23 dicembre alle ore 19.00 DE 27 dicembre e dalle ore 19.00 DE 30 dicembre alle ore 19.00 DE 3 gennaio. La turnazione per l'anno 2025 inizierà con la madre che terrà la minore nel periodo di Natale (23 / 27 dicembre). Ovviamente in detti periodi le visite settimanali, così come normalmente stabilite, sono sospese e si applicherà la turnazione DE periodo natalizio. Sempre ad anni alterni, la minore resterà con la madre, o l'intero fine settimana DEla domenica di Pasqua (compreso il giorno di Pasquetta), o l'intero fine settimana DEla Domenica DEle Palme. Negli anni in cui la minore sarà affidata alle cure DE padre per il fine settimana di Pasqua, resterà con questi fino alle ore 19.00 DE martedì dopo Pasqua. La turnazione per la Pasqua 2025 inizierà con il padre che avrà la minore il giorno di Pasqua
2025;
9. le visite saranno sospese nei periodi in cui i coniugi usufruiranno di un periodo di ferie, di durata fino ad un massimo di
15 giorni consecutivi, nei mesi di luglio o agosto da comunicare entro il precedente termine DE 15 giugno;
3
10. per il bene DEla figlia, la stessa dovrà avere regolari e normali rapporti affettivi con tutti i nonni, sia paterni che materni, al fine di garantire anche ad essi un fattivo ruolo nella sua crescita ed educazione;
11. i coniugi si prestano reciproca autorizzazione al rilascio DE passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse DEla prole;
letto il parere favorevole DE P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto in FALCIANO DEL MASSICO (CE) il
20/08/2016 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di FALCIANO DEL MASSICO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento DElo Stato Civile) (atto n.3, parte I, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio DE 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese